Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 35458 del 19/11/2021

Cassazione civile sez. un., 19/11/2021, (ud. 19/10/2021, dep. 19/11/2021), n.35458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente di Sez. –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5757/2021 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

C.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 50/A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO GAMALERO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 140/2020 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 21/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2021 dal Presidente Dott. ANTONIO VALITUTTI;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso in

quanto inammissibile o infondato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di nota del 19 febbraio 2019, emessa dall’Ispettorato generale all’esito dell’ispezione ordinaria condotta dal 15 al 31 gennaio 2019 presso il Tribunale di Imperia, e di successiva nota della Direzione Generale Magistrati dell’11 aprile 2019, Il Ministro della Giustizia promuoveva l’azione disciplinare nei confronti del Dott. C.O., ai sensi dell’art. 107 Cost. e del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 2, chiedendo al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di procedere alle conseguenti indagini, a norma dell’art. 16 del medesimo D.Lgs..

1.1. Al magistrato venivano ascritti gli illeciti previsti del citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. q), per avere depositato in ritardo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2014 ed il 20 settembre 2016, i seguenti provvedimenti: a) n. 2 sentenze collegiali civili, una delle quali con ritardo superiore ad un anno; b) n. 36 sentenze monocratiche civili, quattordici delle quali con ritardo superiore ad un anno; c) n. 7 sentenze civili monocratiche in grado di appello, tutte con ritardo superiore ad un anno; d) n. 1 sentenza penale, con ritardo superiore ad un anno; e) n. 130 ordinanze civili riservate con ritardo superiore a 200 giorni dalla data di riserva, 37 delle quali con ritardo superiore ad un anno; f) n. 9 ordinanze di rimessione con un ritardo superiore a 200 giorni dalla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, tre delle quali con ritardo superiore ad un anno; g) n. 26 decreti ingiuntivi, emessi oltre 120 giorni dalla data di deposito del ricorso.

1.2. Il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, esperite le relative indagini, in data 28 maggio 2020 chiedeva, al Presidente della Sezione disciplinare del C.S.M., la fissazione dell’udienza di discussione orale nei confronti dell’incolpato.

2. All’esito della discussione delle parti, la Sezione, all’udienza del 20 novembre 2020, assolveva il Dott. C. dalle violazioni ascrittegli ritenendo l’illecito disciplinare non configurabile per scarsa rilevanza del fatto, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il Ministro della Giustizia ed il Ministero della Giustizia, affidato a quattro motivi, con i quali i ricorrenti denunciano, sotto diversi profili, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, lett. q), art. 3-bis e art. 606 c.p.p., per insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

4. Il resistente si è costituito ed ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che – come eccepito dal resistente e ritenuto anche dal Procuratore Generale – il ricorso è inammissibile poiché tardivamente proposto.

1.1. Va osservato, al riguardo, che, in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva di proposizione del ricorso, che comprende l’individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice “a quo”, restando, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l’onere della notificazione dell’impugnazione alle controparti e del suo deposito e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso. Ne consegue, altresì, che non trova applicazione l’art. 370 c.p.c., che onera la controparte a proporre il controricorso, essendo il suo diritto di difesa garantito dall’obbligo di comunicazione dell’udienza di discussione e dalla facoltà della stessa di presentare memorie e di partecipare all’udienza (Cass. Sez. U., 18/04/2019, n. 10935; Cass. Sez. U., 04/11/2020, n. 24631).

1.2. Ne discende che, con riferimento alla fase introduttiva del ricorso, devono trovare applicazione – ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, comma 1 – i termini di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, ed in particolare, con riferimento al caso concreto, il termine di trenta giorni per l’impugnazione, previsto dalla lett. b) della norma in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 2, per il caso in cui il giudice – come, nella specie, la Sezione disciplinare – non abbia redatto la motivazione contestuale alla decisione, ex art. 544 c.p.p., comma 1, né si sia avvalso di un termine più lungo di quello previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 544, comma 3. Detto termine, a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), decorre – in via di principio – “dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza”.

1.3. Al regime ordinario suesposto ha, tuttavia, introdotto, in ordine alla decorrenza, una deroga del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 19, comma 3, con riferimento al caso, ricorrente nella specie, in cui il Ministro della Giustizia abbia proposto l’azione disciplinare. In siffatta ipotesi, invero, la disposizione prevede che il provvedimento adottato dalla Sezione disciplinare debba essere inviato al Ministro in “copia integrale, anche ai fini della decorrenza del termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione”.

1.3.1. A tal proposito queste Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del CSM, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, comma 1, nel caso in cui il termine per impugnare decorra dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito, come nell’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 3, non trova applicazione l’art. 585 c.p.p., comma 3. La comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza, prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. citato, si perfeziona, pertanto, nei confronti del Ministro della giustizia, ai fini del decorso del termine per proporre ricorso per cassazione, con la ricezione della comunicazione da parte del Gabinetto del Ministro (Cass. Sez. U., n. 10935/2019).

1.3.2. Orbene, nel caso di specie, come si evince dallo stesso ricorso per cassazione del Ministero (p. 1), la comunicazione della sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. al Gabinetto del Ministro è avvenuta in data 11 gennaio 2021, mentre il ricorso è stato depositato, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., solo in data 25 febbraio 2021, ossia oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b).

2.. Per le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in favore del controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2021

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