Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3545 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

C.A., nella qualità di titolare dell’omonima

ditta individuale;

– intimato –

avverso la sentenza n. 202/25/02 della Commissione 2009 tributaria

regionale di Napoli, emessa il 18 ottobre 2002, depositata il 15

novembre 2002, R.G. 759/02;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 26 ottobre

2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Daniela Giacobbe per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Napoli notificava a C.A. avviso di rettifica con il quale contestava la violazione dell’obbligo di fatturazione per l’anno di imposta 1989, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56. L’avviso si basava sulla verifica fiscale compiuta dalla Guardia di Finanza a carico della ditta Skin Agency che aveva consentito di accertare compravendite di pellami tra la società soggetta alla verifica e la ditta Cannavacciuolo che non trovavano riscontro nelle fatture esaminate.

Il contribuente proponeva opposizione all’atto di rettifica deducendo la sua nullità perchè motivato per relationem.

La C.T.P. accoglieva il ricorso rilevando la mancata produzione in giudizio da parte dell’amministrazione finanziaria del p.v.c. della Guardia di Finanza milanese. Tale decisione è stata confermata dalla C.T.R. della Campania che, all’esito dell’esame del predetto p.v.c., prodotto in grado di appello dall’Agenzia delle Entrate di Napoli, riteneva illegittimo l’accertamento perchè basato su metodo induttivo e non suffragato da prova certa.

Ricorrono per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi di impugnazione. Non svolge difese il contribuente C.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Amministrazione ricorrente rileva che la CTR non ha tenuto conto della conoscibilità, da parte del C., del processo verbale di constatazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, rilevando che la CTR ha preso in considerazione la circostanza del furto della contabilità nonostante fosse stato dedotto dal contribuente, davanti al giudice di primo grado, il solo difetto della motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la CTR ha attribuito valore di prova alla semplice denuncia del furto della contabilità.

I motivi di ricorso appaiono fondati in quanto l’accertamento è stato basato sul rilievo, mai contestato nel corso del giudizio a mezzo di contrari riscontri documentali, della discrasia fra quantitativi indicati nelle bolle di accompagnamento e fatture rinvenute. Risulta poi che al contribuente è stato reso possibile consultare il processo verbale di constatazione, su cui l’accertamento si è basato, prima della instaurazione del giudizio.

Su tali presupposti la decisione della CTR deve essere cassata perchè contraria al consolidato indirizzo giurisprudenziale che, ai fini della verifica del difetto di motivazione dell’atto di accertamento, ritiene essenziale la conoscibilità del p.v.c. e della documentazione ad esso allegata da parte del contribuente (si veda, ex multis, Cass. Civ. n. 18117/2004 con riferimento agli accertamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000).

Per altro verso la CTR poteva si prendere in considerazione la circostanza, risultante dal p.v.c., della denuncia del furto della contabilità da parte del C. ma non poteva -come ha invece fatto – attribuire a tale circostanza un valore assoluto tale da escludere qualsiasi attendibilità all’accertamento, che, invece, si è basato su controlli incrociati relativi alle compravendite intervenute fra il C. e la ditta Skinagency. La CTR ha effettivamente disatteso i principi generali in materia probatoria è laddove ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’idoneità della denuncia di furto della contabilità caducare automaticamente le circostanze poste a carico del contribuente sussistendo pur sempre un onere da parte del contribuente di dedurre l’infondatezza delle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria mediante il riferimento specifico alla documentazione disponibile, anche presso terzi ai fini di ricostruire nei punti rilevanti la contabilità della sua impresa. Nella specie non risulta dalla lettura della decisione della CTR che il contribuente abbia eccepitoci fine di contestare la fondatezza dell’accertamento, l’avvenuta denuncia del furto della contabilità dato che la CTR prende atto dalla lettura del pvc. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Campania che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA