Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3545 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3545 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 18953-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE LA CANTINA SRL, elettivamente domiciliato
2018
204

in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 5, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE ROSSODIVITA, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati MICHELE TIENGO,
COSIMO ZACCARIA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2013 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 14/02/2018

BOLOGNA, depositata il 29/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo,
nei confronti della Immobiliare La Cantina s.r.I., impugnando la sentenza resa dalla
Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, indicata in epigrafe, la quale
ha confermato la pronunzia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della
contribuente contro l’avviso di liquidazione relativo alla ripresa a tassazione di imposta

terreno ricompreso in un piano particolareggiato ad iniziativa privata, disconoscendo
l’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000;
che il beneficio, secondo la Commissione tributaria, può essere riconosciuto in
presenza della convenzione di lottizzazione, ancorché non ancora sottoscritta al
momento dell’acquisto dell’area, risultando tale adempimento, necessario per
l’edificazione, nel caso di specie intervenuto nell’arco temporale dei cinque anni
dall’acquisto del terreno, dalla contribuente edificato nel rispetto di detto termine;
che la intimata società Immobiliare La Cantina resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che con il motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c., violazione falsa applicazione degli artt. 33, L. n. 388 del 2000 (nel testo

ratione temporis vigente), 76, L. n. 48 del 2001, 2, comma 30, L. n. 350 del 2003, 1,
comma 25, L. n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), giacché la Commissione
tributaria, una volta accertato che l’atto di compravendita, della cui tassazione si
controverte, formato in data successiva al 10 gennaio 2008, non era stato preceduto
dalla sottoscrizione della convenzione di attuazione, sicché avrebbe dovuto concludere
nel senso che l’autorizzazione del piano di lottizzazione era privo di effetti, che era
impossibile per i proprietari ottenere il permesso di costruire, e che, pertanto,
applicando la Tariffa allegata alla L. n. 131 del 1986, come modificata dall’art. 1,
comma 25, L. n. 244 del 2007, era legittimo negare l’agevolazione fiscale di cui si
discute;
che il ricorso è infondato e non merita di essere accolto;
che, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, sono soggetti all’imposta di
registro dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i
trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati,
i

di registro dovuta in relazione all’atto di compravendita, registrato il 4/8/2009, di un

comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque
anni dal trasferimento;
che, nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, parificati – ai fini qui esaminati al piano particolareggiato di iniziativa pubblica, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma
30, dispone che le agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma
3, “si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, siffatta disposizione deve essere
intesa quale norma di interpretazione autentica (in senso atecnico) non già del comma
3 sopra detto, ma della sua vera ratio, nel senso di dare rilievo non già al riscontro
puramente formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano
particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle
soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare (Cass. n. 20864/2010; n.
16835/2008; n. 15974/2014);
che non rileva, si è pure precisato, che ciò avvenga sulla scorta di uno strumento di
programmazione e non di uno strumento attuativo, bastando che l’utilizzazione
edificatoria avvenga, con condizione legale risolutiva, per opera dello stesso soggetto
acquirente, entro cinque anni dall’acquisto (Cass. n. 16835/2008; n. 28010/2009; n.
5933/2013; n. 1111/2017; n. 29453/2017; 30684/2017), in quanto la normativa
intende sia agevolare lo sviluppo equilibrato del territorio, che favorire, per i noti
riflessi economici anche collettivi, direttamente l’attività edificatoria di aree e lotti
inutilizzati (Cass. n. 4890/2013), ed assume, dunque, peculiare rilievo la
qualificazione attribuita all’area nel piano regolatore generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e
dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. n.9953/2015;
che il beneficio, come ribadito da questa Corte, si applica anche nel caso in cui al
momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento
dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la
convenzione attuativa con il Comune, sempreché sia rispettato il termine
quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (Cass. n. 4086/2015; n. 14732/2014; n.
3289/2012; n. 20864 del 2010), potendo tale convenzione essere stipulata in un
momento successivo;
che, infatti, il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, convertito con modificazioni
dalla L. n. 248 del 2006, dispone: “L’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
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soggetto attuatore”;

n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici
particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia
residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con
le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture
private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;
che, con riferimento a tale disciplina, la Corte ha altresì stabilito che, stante l’identità

immobili siano inseriti in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei
programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque
denominati, fermo restando che l’edificazione, la quale necessariamente presuppone
la stipula della convenzione con il comune sui prezzi di cessione e sui canoni di
locazione, deve intervenire entro cinque anni, pena la revoca dell’agevolazione
medesima”. (Cass. n. 25491/2015);
che, ai fini della decisione della presente controversia, giova ricordare che la L. n. 244
del 2007, art. 1, prevede, al comma 25, che “Nel testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, all’art. 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga
compiuto entro cinque anni dalla stipula dell’atto: 1 per cento”. (termine prorogato di
tre anni dal d.l. n. 225 del 2010, art. 2, comma 23, convertito dalla L. n. 10 del
2011); al comma 26, che “All’articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero che
importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti
immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati”; al
comma 27, infine, che “All’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, il comma 15 è abrogato”;
che, proprio con riferimento al suddetto regime fiscale agevolativo, questa Corte ha
già avuto occasione di rilevare che “l’evoluzione normativa milita nel senso che la
volontà del legislatore sia quella di abrogare la precedente normativa e di dettare una
3

di ratio, per beneficiare dell’agevolazione è necessario che “al momento dell’atto gli

nuova disciplina “a regime”, in quanto sono state modificate direttamente le tariffe
allegate rispettivamente al DPR 131/86 (imposta di registro) e al d.lgs. n. 347/90
(imposta ipotecaria e catastale). Infatti, le modifiche introdotte in merito ai piani
urbanistici particolareggiati in seno alla legge n. 244/07 propongono una nuova
disciplina della materia, non solo prescindendo da quella precedente, ma
prevedendone l’abrogazione espressa, senza alcun richiamo alle norme precedenti
(salvo che per finalità abrogativa) e travolgendo anche la misura fissa dell’imposta

andrebbe in maniera ingiustificata a creare differenti statuti di agevolazione fiscale,
laddove la fattispecie oggetto della nuova normativa, relativa alle predette
agevolazioni, si riferisce ai trasferimenti d’immobili, compresi in piani urbanistici
particolareggiati, ma che debbono essere diretti all’attuazione dei programmi di
edilizia residenziale, comunque denominati; pertanto, non è reputato più meritevole
d’incentivo fiscale, la circostanza che il terreno acquistato ricada in un piano
particolareggiato d’iniziativa privata (quand’anche approvato dal comune e sottoscritto
dalle parti), come previsto originariamente dall’art. 33 comma 3 della legge n. 388 del
2000, se non inserito e diretto all’attuazione di un programma di edilizia residenziale:
in tal caso, le agevolazioni fiscali sono state comunque ridotte, in quanto le imposte
ipotecarie e catastali debbono essere corrisposte non più in misura fissa, ma in misura
proporzionale (il 3% quella ipotecaria e 11% quella catastale): questa è la circostanza
pacificamente sussistente nel caso di specie, ove la società acquirente è una società
esercente l’attività di costruzione di edifici”. (Cass. n. 25100/2016);
che appare, dunque, evidente che la eadem ratto della disciplina, volta a “diminuire
per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto
dell’area” (Cass. n. 18040/2016, in relazione all’art. 33, comma 3, L. n. 388 del
2000), induce a ritenere valido il sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale di
legittimità, ancorché formatosi con riguardo alla applicazione, dapprima, della L. n.
350 del 2003, art. 2, comma 30, e, successivamente, deI D.L. n. 223 del 2006, art.
36, comma 15;
che la Commissione tributaria si è uniformata ai principi sopra esposti, per cui la
sentenza impugnata non merita di essere cassata;
che !a regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza;

P.Q.M.

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catastale. Una diversa interpretazione, oltre che priva di riferimenti normativì,

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese
forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 25 gennaio 2018.

Il Presidente

omenico Chindemi)

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