Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3545 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3545 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 15655-2007 proposto da:
VENEZIA ACCURSIO, VENEZIA ANTONINO, in proprio e
nella qualità di soci ed amministratori della
VENEZIA ALFONSO E FIGLI S.N.C., elettivamente

Data pubblicazione: 14/02/2014

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso
l’avvocato FURITANO MARCELLO, che li rappresenta e
2013
2028

difende unitamente all’avvocato VACCARO GIOVANNI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

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ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE PER LA
REGIONE SICILIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9,
presso l’avvocato SPINELLA ALESSANDRO,
rappresentato
GIUSEPPE,

e
giusta

difeso

dall’avvocato

procura

a

SEGRETO

margine

del

controricorso;

controri correnti

avverso la sentenza n. 439/2006 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

ope legis;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato C. FURITANO,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli

2

altri motivi.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18-30.1.2003 il Tribunale di Sciacca, in accoglimento della domanda
proposta (nel 1993) dai germani Accursio ed Antonino Venezia, in proprio e quali

del Consorzio “Gorgo-Verdura-Maga.zzolo”, e, dopo la soppressione dello stesso,
intervenuta nelle more del giudizio, nei confronti del Consorzio di Bonifica “3
Agrigento” e dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, condannava il
Consorzio di Bonifica “3 Agrigento” a pagare agli attori, anche n.q., la somma di €
43.222,31, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno dagli stessi subito in
conseguenza dell’occupazione e della perdita della proprietà del loro fondo
irreversibilmente trasformato per la realizzazione di un’opera pubblica viaria. Riteneva,
invece, che l’Assessorato Regionale fosse privo di legittimazione passiva, sul rilievo
che la normativa regionale intesa a disciplinare la sorte dei rapporti attivi e passivi,
facenti capo al soppresso Consorzio “Gorgo-Verdura-Magazzolo”, indicava il
Consorzio di nuova istituzione quale soggetto subentrato nel rapporto de quo, e non già
l’Assessorato regionale per l’Aricoltura e Foreste o la Gestione liquidatoria del
consorzio disciolto, succeduti nei rapporti che non erano stati trasferiti al nuovo Ente
consortile, conclusione non smentita nemmeno dalla circolare Assessoriale del
15.2.2000, riferibile solo ai rapporti di lavoro.
Nel merito il Tribunale qualificava l’occupazione come “usurpativa” e liquidava il
danno complessivo sulla scorta del valore venale dei terreni, comprendendovi anche il
deprezzamento alla parte residua, connesso alla distruzione di una vasca irrigua, ed il
mancato godimento del bene durante il periodo dell’occupazione illegittima, rivalutati
ed arricchiti di interessi.

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amministratori della S.n.c. “Venezia Alfonso e Figli”, originariamente, nei confronti

Avverso tale sentenza proponeva appello il Consorzio soccombente nei confronti sia
all’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, che rimaneva contumace, e sia dei
fratelli Venezia, anche n.q., che si costituivano chiedendo il rigetto del gravame e

Con sentenza del 24.03-10.04.2006 la Corte di appello di Palermo, in accoglimento
dell’appello principale dichiarava il Consorzio di Bonifica 3 carente di legittimazione
passiva, dichiarava, inoltre, inammissibile l’appello incidentale dei Venezia nei
confronti dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e compensava interamente
tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte territoriale osservava che:
con l’appello principale il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento si era doluto della sua
condanna al risarcimento dei danni, contestando col primo motivo di essere divenuto il
soggetto passivamente legittimato a stare in giudizio dopo la soppressione del
Consorzio “Gorgo-Verdura-Magazzolo”, e con le altre censure aveva impugnato il
merito della pronuncia sia per il profilo dell’an che per il quantum;
il primo motivo del gravame del Consorzio era fondato ed andava accolto con
assorbimento delle ulteriori censure svolte dall’ente;
in base alla corretta esegesi delle norme di cui alle LR n. 45/1995 e n. 10/1999, il
rapporto controverso relativo alla realizzazione di un’opera pubblica in materia nella
quale la funzione dei consorzi si esauriva in compiti di manutenzione e vigilanza, era
transitato in capo alla gestione separata della liquidazione, e dunque, all’Assessorato
appellato;
in particolare, la successione nei rapporti facenti capo al Consorzio “GorgoVerdura-Magazzolo” era disciplinata, in base alla L. R. n. 45/1995 ed alla L. R. n.
10/1999, in ragione del singolo rapporto trasferito. Ed, infatti, a norma dell’art 31, 1°

5

proponendo appello incidentale anche nei confronti dell’Amministrazione regionale.

co, L. R. n. 10/1999, di interpretazione autentica dell’ari 24 della L. R. n. 45/1995, i
nuovi enti consortili subentravano agli organismi disciolti nei rapporti relativi
all’esercizio delle funzioni loro attribuite, funzioni che erano elencate negli artt. 7 ed 8

quelle di gestione, vigilanza e manutenzione di opere pubbliche e degli impianti di
bonifica ed irrigazione (art. 8). Nei rapporti non transitati ai consorzi di nuova
istituzione (ari 31, 3° co, L. R. n. 10/1999) subentrava, invece, in via residuale,
l’Assessorato Agricoltura e Foreste, di cui il Commissario liquidatore della gestione
separata delle attività non trasferite costituiva solo organo burocratico come, peraltro, si
desumeva dalla stessa intestazione della comparsa di costituzione, in prime cure,
dell’Assessorato stesso. Le norme dianzi richiamate, che nell’indicare in positivo le
attività trasferite, tendevano ad evitare che i nuovi organismi fossero sin dalla loro
costituzione gravati da pesi finanziari che trovassero causa fuori dell’ambito delle
attività loro demandate dalla legge;
in conclusione doveva escludersi che tra i rapporti passivi trasferiti ai Consorzi di
nuova formazione potessero essere compresi quelli nascenti dalla pregressa
realizzazione di un’opera pubblica, quale era, pacificamente, quello dedotto in causa;
– era,invece, inammissibile l’impugnazione incidentale (art. 334 c.p.c.) proposta dai
Venezia nei confronti dell’Assessorato regionale, trattandosi d’impugnazione
incidentale tardiva rivolta contro parte diversa dall’impugnante principale ed in causa
scindibile.
Avverso questa sentenza i Venezia in proprio e nella spiegata qualità hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 22 ed il 28.05.2007
all’Assessorato regionale siciliano Agricoltura e Foreste-Gestione Separata per la

6

L. R. 45/1995, e che riguardavano, in specie, le attività di programmazione (art. 7), e

Liquidazione del Consorzio di Bonifica “Gorgo- Verdura – Palazzolo” ed al Consorzio
di Bonifica n. 3 di Agrigento, che hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

“Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della L. Reg. Sic.25/05/1995 no
45 e 31 della L. Reg. Sic. 27/04/1999 no 10 (art. 360 n. 3 c.p.c) “.
Formulano il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art, 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis «Dica la Corte di Cassazione se, sulla base delle indicazioni fornite
dalle leggi regionali n. 45/95 e 10/99, la legittimazione passiva relativamente al
rapporto controverso spetti all’Assessorato Agricoltura – Gestione separata per la
liquidazione del Consorzio di Bonifica “Gorgo- Verdura- Magazzolo.>>

2.

“Violazione e falsa applicazione degli arti. 334 e 331 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c;
art. 360 n. 4 c.p.c) “.
Formulano il seguente quesito di diritto « Dica la Corte di Cassazione se nel caso di
contrasto su chi sia il successore nel diritto controverso a seguito di riassunzione del
giudizio ex arti. 300 e 303 c.p.c., e dunque di contrasto sulla legittimazione passiva dei
soggetti convenuti in riassunzione per il risarcimento del danno da occupazione
usurpativa, si verta in ipotesi di cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e sia, di
conseguenza, ammissibile l’appello incidentale proposto tardivamente nei confronti del
convenuto la cui legittimazione sia stata esclusa nel giudizio di primo grado o,
addirittura, la mera riproposizione della domanda già proposta in primo grado, ex art.
346 c.p.c. »

3.

“Nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c).”

tki

A sostegno del ricorso i Venezia denunziano:

Formulano il seguente quesito di diritto « dica la Corte di Cassazione se nel caso di
efficacia riflessa del giudicato, la violazione del giudicato interno dia luogo a nullità
della sentenza. >>.

d’inammissibilità del loro appello incidentale, la nullità della sentenza di secondo grado
per violazione del giudicato interno.
Il primo motivo del ricorso deve essere disatteso.
I giudici d’appello si sono infatti ineccepibilmente attenuti al condiviso principio di
diritto già affermato da questa Corte di legittimità (cfr cass. SU n. 20550 del 2008; n.
14082 del 2004; n. 6772 del 2003), secondo cui «In tema di successione tra consorzi
di bonifica, la legge reg. Sicilia 25 maggio 1995, n. 45 (che all’art. 24 ha stabilito la
soppressione dei consorzi esistenti e il subentro dei nuovi “nei diritti compatibili con le
funzioni ad essi spettanti”, ai sensi della stessa legge, nonché il trasferimento
all’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste dei “rapporti giuridici attivi e
passivi dei soppressi consorzi non trasferiti a quelli di nuova istituzione”), e la
successiva legge reg. 27 aprile 1999, n. 10 (che all’art. 31 ha dettato una norma
d’interpretazione autentica), hanno previsto che la successione nei rapporti già facenti
capo ai precedenti consorzi è correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva
ai consorzi di nuova istituzione, mentre delle obbligazioni assunte da un consorzio
soppresso in relazione ad opere che non rientrano più nel quadro di competenze, a
regime, del nuovo consorzio, non risponde detto ente, ma a titolo successorio,
l’Assessorato regionale. >>.
L’art. 8 della L.R. Sicilia n. 45 del 1995 demanda ai neocostituiti enti consortili
soltanto la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza delle opere
pubbliche incluse tra gli interventi di bonifica contemplati dall’art. 8 comma 1 della

8

Deducono in via subordinata e per il caso che sia ritenuta corretta la statuizione

medesima legge, ossia funzioni esorbitanti dall’attuata costruzione ed all’acquisizione
al demanio regionale delle opere in questione; pertanto il Consorzio di Bonifica 3 —
Agrigento non è succeduto nelle posizioni insorte a seguito dell’illecita realizzazione

rispetto alla domanda risarcitoria svolta dai Venezia.
Fondato è, invece, il secondo motivo del ricorso ed al relativo accoglimento segue
anche l’assorbimento del terzo motivo d’impugnazione.
In tema di appello, va, infatti, ribadito (cfr tra le altre cass. SU n. 11202 del 2002; in
tema anche cass n. 28711 del 2011, n. 3253 del 2012) che nel caso di domanda
proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei
confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell’altro, l’appello del
soccombente non basta a devolvere al giudice dell’impugnazione anche la cognizione
circa la pretesa dell’attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l’unicità
del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano
le formali pretese, caratterizzate – pur nell’unità del “petitum” – dalla diversità dei
soggetti convenuti (“personae”) e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno
(“causae petendi”). In relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l’attore – appellato può
limitarsi a riproporre, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., la domanda già formulata in
primo grado, senza necessità di proporre impugnazione incidentale avverso il capo
della sentenza che ha respinto la domanda nei confronti di uno dei due convenuti. Nella
specie i Venezia, costituendosi tempestivamente in appello, con atto il cui contenuto
involgeva espressamente la doglianza in questione, hanno assolto il loro onere di
riproposizione della domanda introduttiva, seppure nella ridondante forma di appello
incidentale tardivo, suscettibile di essere inteso nei più limitati e corretti termini.

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dell’opera viaria in questione e, quindi, è in effetti privo di legittimazione passiva

Conclusivamente si deve respingere il primo motivo, accogliere il secondo motivo,
dichiarare assorbito l’esame del terzo motivo del ricorso e cassare l’impugnata sentenza
con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui si demanda

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo con assorbimento del
terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013
Il reside te

anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

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