Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3545 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 11/02/2021), n.3545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27049/2017 proposto da:

ITALPOSTE RADIO RECAPITI S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO COSSA 41,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORCELLI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato OTTONE SALVATI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4306/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2017 R.G.N. 1832/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 3 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 maggio 2013 al 3 marzo 2015 tra Italposte Radio Recapiti s.r.l. e A.R., l’inefficacia del licenziamento orale intimatogli dalla società, che condannava a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in misura pari alla retribuzione globale di fatto, sulla base dell’inquadramento nel V livello Super del CCNL imprese private nel settore della distribuzione, dal licenziamento alla reintegrazione, oltre interessi rivalutazione e contributi: così riformando la sentenza di primo grado, in esito a giudizio con rito Fornero, di reiezione dell’impugnazione del lavoratore del licenziamento verbale intimatogli il 3 marzo 2015;

2. preliminarmente esclusa la ricorrenza dei due requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 bis, comma 2, non avendo il lavoratore acquisito capacità tecnico-pratiche per rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività, tale non potendo considerarsi una precedente a Roma Recapiti; – nè essendo il medesimo titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti dalla L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 3), la Corte territoriale ravvisava la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa (integrata da tutti e tre i requisiti, pur nella sufficienza di due, stabiliti dal comma 1 della norma citata: di durata complessiva del rapporto superiore ad otto mesi per due anni consecutivi; di entità del corrispettivo della collaborazione superiore all’80% di quelli complessivi percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi; di disponibilità per il collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi della committente), in difetto di una prova contraria, a carico della società, relativa all’inesistenza in fatto del coordinamento e della continuità;

3. verificata quindi la mancanza di uno specifico progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 1, la Corte d’appello capitolina accertava la natura subordinata del rapporto (senza possibilità di alcuna prova contraria, per il carattere sanzionatorio della disposizione) e la natura verbale del licenziamento intimato al lavoratore avendo egli dato prova della sua estromissione dall’impresa ma non la società delle sue dimissioni: così applicando le conseguenti condanne reintegratoria e risarcitoria, a norma della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 novellato;

4. con atto notificato il 16 novembre 2017, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso;

5. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 bis, comma 1, per erronea applicazione della presunzione di collaborazione coordinata e continuativa, in assenza dei requisiti: di durata del rapporto tra le parti “superiore a otto mesi all’anno per due anni consecutivi” (lett. a) e quindi non “pari” ad otto mesi, come invece ritenuto dalla Corte territoriale per l’anno 2013, da maggio a dicembre; di disposizione dal lavoratore di “una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente” (lett. c), da riferire al predetto e non all’oggetto della prestazione, come invece ritenuto dalla Corte, trattandosi della “postazione ove veniva raccolta la posta” (primo motivo);

2. il motivo è inammissibile;

3. al di là del requisito di durata (sub a), essendo sufficiente per la configurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (salva la prova contraria da parte del committente) la ricorrenza di due requisiti, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69 bis, comma 1, ed incontestato quello sub b), la Corte territoriale ha accertato in fatto la sussistenza del requisito sub c), sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie (“i testi confermano che l’ A. aveva una postazione fissa, dove riceveva la posta e la sistemava nell’ordine dell’itinerario stradale”: così al terzo capoverso di pg. 5 della sentenza);

3.1. tale accertamento, in quanto congruamente argomentato, è insindacabile in sede di legittimità ed è pertanto evidente la contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito (a pg. 9 del ricorso), che ha correttamente interpretato il requisito come riferito al lavoratore e non all’attività prestata;

4. la ricorrente deduce nullità della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per la mancata attivazione del contraddittorio tra le parti sulla questione, rilevata d’ufficio, dell’assenza di prova dell’inesistenza di coordinamento e di continuità nel rapporto tra le parti (secondo motivo);

5. esso è infondato;

6. non si pone, infatti, una questione che sia stata rilevata d’ufficio senza essere sottoposta al contraddittorio delle parti, posto che la questione della prova contraria del committente (per escludere la configurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che pertanto appartiene all’integrazione della fattispecie), cui si riferisce la censura, è stata pure introdotta dalla stessa società così già appartenendo al thema decidendum (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29098; Cass. 9 gennaio 2019, n. 315);

6.1. d’altro canto, la stessa Corte territoriale lo ha rilevato, laddove ha affermato trattarsi di una presunzione iuris tantum, per la previsione della prova contraria del committente”, non riguardante la natura subordinata del rapporto, “come sembra sostenere la società nella memoria” (così al quinto capoverso di pg. 5 della sentenza): determinando poi, in via interpretativa, l’ambito di riferimento dell’oggetto di tale prova (dal penultimo al quart’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza);

7. la ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per la mancata acquisizione delle prove dedotte dalla ricorrente (ammesse e ritualmente assunte nella fase sommaria del procedimento in rito Fornero) per la dimostrazione della natura autonoma della prestazione di lavoro (terzo motivo);

8. esso è inammissibile;

9. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per la mancata trascrizione delle circostanze oggetto di prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985);

9.1. in ogni caso, esse sono relative alla natura autonoma della prestazione, irrilevante rispetto all’oggetto della presunzione legale riguardante “l’alternativa prestazioni con partita IVA – collaborazioni coordinate e continuative, figure entrambi di natura autonoma” (così al quart’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza);

10. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza;

10.1. in esse devono essere comprese quelle affrontate dalla parte controricorrente in sede cautelare, per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, essendo stati l’istanza di rimborso e i relativi documenti, allegati dal controricorrente vittorioso in calce alla memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., debitamente notificati alla controparte (in via telematica ai sensi della L. n. 53 del 1994, in data 8 settembre 2020, con attestazione di conformità della copia cartacea dell’atto notificato in formato telematico via P.E.C.), in modo da consentirle la possibilità di interloquire sul punto (Cass. 20 ottobre 2015, n. 21198)

11. segue, infine, il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese della fase cautelare, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e del giudizio di legittimità, che liquida Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA