Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3545 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27093/2009 proposto da:

G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato BRUNO

RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato LICITRA Cecilia, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 341/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

23/04/09, depositata il 09/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da G.I. contro le Poste Italiane s.p.a., sua datrice di lavoro, diretta al riconoscimento del suo diritto al trattamento di missione per i periodi in cui, secondo il suo assunto, mentre era addetto alla filiale di Ragusa, era stato inviato, a partire dal 1996, a svolgere attività prima presso l’Agenzia di Modica e quindi presso quella di Ispica. La domanda era fondata, secondo la Corte di merito, solo per il periodo dal 12 febbraio al 20 marzo 1996, in cui il lavoratore era stato inviato presso l’agenzia di Modica “in apprendimento”. Che si fosse in presenza, per il successivo periodo, di una trasferta, doveva escludersi sulla base del fatto che era stata attuata una dislocazione definitiva, ovverosia un trasferimento, come ha evidenziato dallo stesso tenore del telegramma aziendale del 17.12.1996.

Il G. ricorre per cassazione. L’intimata non si è costituita.

Con l’unico motivo il ricorso denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile.

La tesi della contraddittorietà della motivazione è fondata sul riferimento a circostanze quali la qualificazione del provvedimento da parte del direttore della Filiale di (OMISSIS) come di semplice “movimentazione interna” (in ogni momento revocabile), in occasione di procedimento ex art. 700 c.p.c., di impugnativa di asserito trasferimento, e l’accoglimento della medesima tesi nel provvedimento conclusivo del procedimento cautelare. Deve allora rilevarsi che detto provvedimento per sua natura non ha efficacia di giudicato, diversamente da quanto sostenuto con il ricorso, e che il richiamo a dichiarazioni rese in giudizio dal dirigente delle Poste, oltre a riferirsi a dato non decisivo, manca di adeguata specificità, per la mancata precisazione del concreto tenore di tali dichiarazioni e della puntuale indicazione del documento del presente giudizio contenente le medesime (requisito c.d. di autosufficienza del ricorso per cassazione).

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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