Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3544 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3544 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 11443-2013 proposto da:
MASSERIA

SAN

NICOLA

SRL

SOCIETA’

AGRICOLA,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
MARINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
202

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI

Data pubblicazione: 14/02/2018

BRINDISI UFFICIO CONTROLLI, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI UFFICIO TERRITORIALE
DI OSTUNI;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

31/2012

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata

della
il

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI.

09/03/2012;

RITENUTO

che la Masseria San Nicola s.r.l. Società Agricola ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, impugnando la
sentenza, indicata in epigrafe, resa dalla Commissione tributaria regionale della
Puglia, che ha respinto l’appello della contribuente, e confermato la pronunzia di primo
grado di rigetto del ricorso proposto contro l’avviso di liquidazione con cui erano stati

insussistenza dei presupposti, relativamente all’atto di compravendita per scrittura
privata, registrato il 28/3/2003, di un fondo rustico con annesso fabbricato, sito in
Nardò, Contrada Sant’Isidoro;
che, secondo la Commissione tributaria, il riconoscimento in capo alla contribuente,
sul piano formale, della natura di società forestale, ricavabile dall’atto di costituzione
della stessa, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge per
accedere ai benefici fiscali, in quanto l’art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984 del 1977,
prevede il pagamento in misura fissa della imposta di registro, ipotecaria e catastale
in atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza
dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo
delle colture forestali, mentre le particelle del compendio acquistato dalla società
Masseria San Nicola non hanno alcun tipo di coltura arborea, come è ricavabile dalla
perizia U.T.E., ad eccezione di alcune piante di eucaliptus poste ad ornamento della
masseria, né risulta adeguatamente provata la dedotta presenza protratta sui terreni
dei coloni, circostanza asseritamente impeditiva delle pratiche colturali finalizzate
all’impianto di specie arboree;
che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art.
360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984 del 1977, giacché
la Commissione tributaria regionale non ha considerato che, ai fini della fruibilità delle
agevolazioni fiscali per cui è causa sono richiesti due presupposti, uno di natura
soggettiva (qualifica di società o cooperativa forestale del soggetto richiedente), e
l’altro di natura oggettiva (acquisto di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza
dell’azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo
i

revocati i benefici di cui all’art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984 del 1977, per

delle colture forestali), e che nella fattispecie entrambi i presupposti sono sussistenti,
essendo la contribuente una società agricola, la quale esercita le attività previste
dall’art. 2135 c.c., e l’amministratore unico, Maurizio Zannparini, possedendo la qualità
di imprenditore agricolo professionale, ed essendo altresì sufficiente l’idoneità del
fondo ad aumentare l’efficienza dell’azienda, ed il relativo reddito, non l’effettiva
realizzazione degli interventi di forestazione o rimboschimento;
che con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione

289 del 2002, giacché la Commissione tributaria regionale non ha considerato che
l’Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento per essere decorsi quattro
anni tra la registrazione (28/3/2003) dell’atto di compravendita, e la notifica
(22/3/2007) dell’impugnato avviso di liquidazione, non trovando applicazzione la
proroga biennale di cui all’art. 11, L. n. 289 del 2002;
che con il secondo motivo di ricorso, da esaminare prioritariamente per ragioni
logiche, si deduce che la fattispecie in esame, in quanto regolata dal comma 1 bis
dell’art. 11 L. n. 289 del 2002, esulerebbe dall’ambito di operatività della proroga di
due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro
prevista dal comma 1 dello stesso articolo, ma la censura è infondata in quanto la tesi
prospettata dalla contribuente contrasta con l’ormai consolidato indirizzo di questa
Corte secondo cui “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione
della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni
e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11, comma 1, L. n. 289 del
2002, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono quanto ai
valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di
valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la
definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle
medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamalo a valutare
l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte,
sarebbe incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la
proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto”. (Cass. n. 992/2016;
n. 5480/2013; n. 9072/2012; n. 20698/2011; n. 12069/2010; n. 4575/2010; n.
4321/2009);
che il primo motivo di ricorso, invece, è fondato e merita accoglimento nei termini di
seguito precisati;

2

dell’art. 76, comma 2, D.P.R. n. 131 del 1986, e degli artt. 11, commi 1, e 1 bis, L.

che la legittimità della pretesa tributaria, secondo la Commissione tributaria regionale,
è stata correttamente confermata dal Giudice di prime cure sull’essenziale rilievo che
la società contribuente non ha provato l’attuazione degli interventi di forestazione e di
miglioramento colturale richiesti dalla normativa agevolativa;
che, invero, l’art. 7, comma 4, lett. b), L. n. 984 del 1977, prevede il pagamento in
misura fissa della imposta di registro, ipotecaria e catastale in atti di acquisto in
proprietà di fondi rustici oggettivamente idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda

forestali;
che questa Corte ha più volte affermato che, in materia di agevolazioni tributarie, il
presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dalla citata disposizione
è soltanto l’idoneità dei fondi rustici, oggetto di acquisto, ad aumentare l’efficienza
dell’azienda ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo
delle colture forestali, non richiedendosi anche l’effettiva realizzazione di interventi di
forestazione secondo il disposto dell’art. 10 della citata legge (Cass. n. 19904/2016;
n. 16832/2008; n. 13656/2009; n. 22217/2011; n. 6680/2014; n. 24264/2011);
che l’impugnata sentenza si è discostata dall’insegnamento anzidetto essendo la
decisione basata su di un elemento di fatto – ricavato dalla perizia U.T.E. – che
concerne la situazione dei luoghi al momento del sopralluogo, rappresentata con
l’affermazione che “non insite alcuna foresta”, non rilevante ai fini specifici, dovendo
piuttosto essere provata l’idoneità del fondo ad aumentare l’efficienza dell’azienda,
rimanendo peraltro ininfluenti le motivazioni dell’acquirente;
che, infatti, trattandosi del pagamento delle imposte di registro e ipotecarie su un atto
“di acquisto in proprietà” di fondo rustico idoneo “ad aumentare l’efficienza
dell’azienda …”, da parte di una società forestale appositamente costituita, il Giudice
di appello avrebbe dovuto accertare l’idoneità del bene, avuto riguardo alla sua
estensione e caratteristiche specifiche, non l’effettiva realizzazione di interventi di
forestazione, esplicitando coerentemente le ragioni della soluzione data alla
controversia;
che questa Corte ha anche affermato il principio secondo cui le agevolazioni di cui qui
si discute non possono essere revocate, qualora nei tre anni dall’acquisto del fondo
non sia intervenuta l’approvazione o l’esecuzione del piano di coltura e forestazione,
previsto dal citato art. 10 ( Cass. n. 13656/2009; n. 16832/2008);
che la decisione, in conclusione, va cassata con rinvio alla medesima Commissione
tributaria regionale, in diversa composizione, la quale provvederà all’accertamento
3

ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture

indicato come essenziale in vista dell’applicazione del principio di diritto sopra esposto,
nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, rigetta il secondo motivo, accoglie il primo, cassa l’impugnata sentenza in
relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia,

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2018.

Il Presidente
omenico Ch . _demi)

in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

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