Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3544 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27088/2009 proposto da:

T.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELL’ORATORIO DAMASIANO 15, presso lo studio dell’ing.

ANTONIO PASQUALE POTENZA, rappresentato e difeso dall’avvocato

POTENZA Luigi, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1908/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

5/11/08, depositata il 17/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da T.V. contro l’Inps, diretta al riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità.

Il ricorso per cassazione proposto dal T., al quale l’Inps resiste con controricorso, è inammissibile in quanto proposto oltre il termine annuale di impugnazione (sentenza depositata il 17.11.2008; ricorso datato 25.11.2009 e notificato il 26.11.2009).

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio, determinate in Euro venti oltre Euro duemila per onorari.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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