Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3543 del 23/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3543 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 4430-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BRANCO ROBERTO;

– intimato avverso la sentenza n. 4085/29/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAI .E di ROMA, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

‘454

Data pubblicazione: 23/02/2016

In fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti di Branco Roberto (che -non resiste), avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
4085/29/2014, depositata in data 18/06/2014, con la quale – in

dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente,
presentata il 15/06/2006, di rimborso dell’IRPEF versata, nell’anno
2000, a titolo di maggiore ritenuta operata sulla somma erogatagli quale
incentivazione straordinaria all’esodo, alla cessazione del rapporto di
lavoro (sostenendo il medesimo contribuente che anche agli uomini, di
età compresa tra i 50 anni ed i 55 anni, e non solo alle donne, secondo
il disposto dell’art.19 comma IV bis DPR 917/1986-TUIR, dovesse
essere applicata, sulle somme corrisposce, a titolo di incentivazione
all’esodo, un’aliquota ridotta) – è stata confermata la decisione di primo
grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia
delle Entrate, hanno sostenuto la tempestività e fondatezza dell’istanza
di rimborso, precisando che l’inizio del termine quadriennale
decadenziale, di cui all’art.38 DPR 602/1973, andava individuato nel
momento in cui il diritto poteva essere esercitato, avendo trovato
definitiva soluzione la questione relativa al trattamento fiscale degli
emolumenti corrisposti in ragione dell’età del percipiente, e quindi
nella data in cui era stata pubblicata la decisione della Corte di
Giustizia UE, ordinanza del 16 gennaio 2008, ancora più esplicita della
sentenza .n. C-207/04 del 21 luglio 2005.
A seguito di deposito di relazione ex art380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti.
Ric. 2015 n. 04430 sez. MT – ud. 04-02-2016
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controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

In diritto
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta i con l’unico motivo, la
violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.38 DPR

Éi

602/1973, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il termine per
l’esercizio del diritto al rimborso decorrerebbe non dal momento in cui

della Corte di Giustizia VE su citata, per effetto della quale sarebbe
venuto meno ogni dubbio interpretativo in ordine alla spettanza del
rimborso (essendosi ribadito che spetta al giudice nazionale
disapplicare le norme interni confliggenti con il diritto comunitario).
2. La censura è fondata.
La questione di diritto, oggetto della presente controversia, è stata
risolta con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n.
13676/2014, con la quale è stato affermato il principio di diritto
secondo cui “i/ termine di decadelLza per il rimborso delle imposte sui redditi,
prernSto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e decorrente dalla
“data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche
nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata ‘in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentena della
Corte di giusti_zia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella
che assiste la declaratoria di illegittimità costitnionale – incontra il limite dei
rapporti esauriti, ipotivabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o
decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio de/principio della certeua del
diritto e delle situar-ioni giuridiche”.
E’ stato inoltre chiarito che, per giustificare la decorrenza del termine
decadenzíale, fissato per le imposte sui redditi dall’art. 38 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, del diritto al rimborso dalla data della
pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne
effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, allorché
Ric. 2015 n. 04430 sez. MT – ud. 04-02-2016
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è stata versata l’imposta ma dalla data di pubblicazione della ordinanza

un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, neppure sono
invocabili “i principi elaborati dalla giuri.59rudenza di legittimità in tema di
“overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe

rapporti”.
Ne deriva che, avendo il termine di decadenza di cui all’art.38 DPR
602/1973 portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito
correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la
ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi
ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili all’ai o al
“quantum” del tributo, e nascendo, nel caso di specie, il diritto al
rimborso preteso dal contribuente dalla questione relativa al
trattamento fiscale da applicare alle somme corrisposte a titolo di
incentivo all’esodo ai lavoratori alla cessazione del rapporto di lavoro,
l’istanza risulta tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 48 mesi
dai versamenti tramite ritenuta.
La sentenza impugnata si è dunque discostata da t2li principi.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso
introduttivo del contribuente.
4. in considerazione del solo recente intervento delle Sezioni Unite di
questa Corte, vanno compensate integralmente tra le parti le spese
processuali ‘dei gradi di merito e dichiarate irripetibili quelle del
presente giudizio di legittimità.

PQM

Ric. 2015 n. 04430 sez. MT – ud. 04-02-2016

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vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed
irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 4/02/2016.

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