Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3543 del 14/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 14/02/2018, (ud. 25/01/2018, dep.14/02/2018),  n. 3543

Fatto

RITENUTO

che la Ponteggi Dalmine s.p.a., oggi Marcegaglia s.p.a., con atto a rogito del notaio A., registrato applicando l’aliquota agevolata del 4% prevista dal D.L. n. 124 del 1965, art. 44 convertito nella L. n. 431 del 1965, acquistò un terreno per costruirvi un fabbricato ad uso deposito ed uffici;

che l’Amministrazione finanziaria, avendo ritenuto la contribuente decaduta dall’indicata agevolazione tributaria, per omessa presentazione della denuncia di cui al D.L. n. 1150 del 1967, art. 6 convertito in L. n. 26 del 1968, revocò il beneficio e notificò alla società, in data 28/4/1989, l’avviso di liquidazione dell’imposta nella misura ordinaria, con irrogazione delle sanzioni, tempestivamente impugnato innanzi alla locale Commissione tributaria di primo grado, che, accertata la intervenuta prescrizione dell’azione di recupero dell’imposta, dichiarò l’illegittimità dell’avviso di liquidazione, essendo trascorso il triennio decorrente dal 31/12/1985, termine ultimo concesso al richiedente per la presentazione della denuncia, ma la decisione venne in seguito riformata dalla Commissione tributaria di secondo grado, adita dall’Ufficio, la quale rilevò che il beneficio in questione doveva ritenersi perduto in quanto l’Amministrazione finanziaria era venuta a conoscenza della edificazione per mezzo della dichiarazione invim e non della prevista denuncia, per cui si doveva applicare nella specie il termine di prescrizione decennale, che non era interamente decorso al momento della notifica dell’impugnato avviso;

che la società contribuente ricorse allora alla Commissione tributaria centrale, la quale, con la sentenza n. 2408/2012, depositata il 21/12/2012, in riforma della pronuncia di secondo grado, dichiarò illegittimo l’avviso di liquidazione essendo risultato nel corso del giudizio che la costruzione era stata ultima nel triennio successivo all’acquisto dell’area, che alla dichiarazione invim decennale per gli immobili edificati sull’area, presentata il 26/4/1983, può essere riconosciuta anche la funzione propria della denuncia prevista dal citato D.L. n. 1150 del 1967, che non è prevista alcuna sanzione per la mancata presentazione di quest’ultima, che infine si dovevano ritenere in tal modo assolti gli obblighi previsti dalla legge per beneficiare dell’agevolazione di cui al D.L. n. 124 del 1965, art. 44;

che l’Agenzia delle Entrate ricorre contro tale decisione deducendo un’unica censura, cui la società intimata resiste con controricorso e successiva memoria, mentre il P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 124 del 1965, art. 44 convertito in L. n. 431 del 1965, ed evidenzia, richiamando i provvedimenti di proroga dell’agevolazione medio tempore intervenuti, che il D.L. n. 1150 del 1967, artt. 1 e 6, hanno portato al 31/12/1970 il regime tributario di cui alla richiamata disposizione, contemplante la registrazione a tassa fissa del 4% degli atti di trasferimento a titolo oneroso di fabbricati ed aree da destinare a costruzioni edilizie, previsto a carico dei contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie del settore edilizio, e stabilito l’obbligo di presentazione, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, di una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, da cui risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni, denuncia pacificamente non presentata dalla società Ponteggi Dalmine, nè sostituibile dalla dichiarazione invim, ed altresì che il D.L. n. 790 del 1981, art. 1, comma 3, convertito nella L. n. 47 del 1982, ha fissato nel 31/12/1985 il termine ultimo per l’applicazione delle agevolazioni in materia edilizia, sicchè il termine annuale per la presentazione della denuncia in questione scadeva il 31/12/1986, e solo da tale data decorre il triennio per il recupero, da parte della Amministrazione finanziaria, dei tributi nella misura ordinaria;

che la censura è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate;

che il D.L. n. 124 del 1965, avente ad oggetto interventi per la ripresa economica nazionale, convertito nella L. n. 431 del 1965, sotto il titolo relativo alle agevolazioni fiscali per l’edilizia, introdusse, con l’art. 44, l’aliquota di imposta fissa del 4% per i trasferimenti a titolo oneroso di aree destinate alle costruzioni edilizie di carattere civile o anche industriale, che avvenissero in un determinato arco temporale, successivamente esteso mediante provvedimenti di proroga (l’originario termine è stato prorogato al 31 dicembre 1967 dalla L. n. 1142 del 1966, art. 3 al 31 dicembre 1970 dal D.L. n. 1150 del 1967, art. 1 al 31 dicembre 1973 dal D.L. n. 723 del 1970, art. 24 bis);

che, in particolare, il D.L. n. 1150 del 1967, artt. 1 e 6, hanno disposto che la costruzione degli edifici sulle aree acquistate con i benefici di cui al D.L. n. 124 del 1965, art. 44 doveva essere ultimata entro i tre anni successivi alla scadenza del termine sopra detto, a pena di decadenza dalle agevolazioni concesse per la registrazione dell’atto di acquisto, e che i contribuenti ammessi a fruire in via provvisoria delle agevolazioni tributarie contemplate da varie disposizioni di legge (D.Lgs.Lgt. n. 322 del 1945, L. n. 408 del 1949, L. n. 409 del 1949, L. n. 715 del 1959), tra cui il D.L. n. 124 del 1965, art. 44, più volte citato, avevano obbligo di presentare all’Ufficio presso il quale l’atto era stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, da cui doveva risultare l’adempimento degli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni medesime;

che non è in contestazione il fatto che la società contribuente ebbe ad eseguire, nei tempi indicati, l’attività edilizia sul terreno acquistato nell’anno 1970, circostanza ricavabile dalla licenza edilizia n. (OMISSIS), dalla licenza in variante n. (OMISSIS), dalla licenza di occupazione n. (OMISSIS), e dalla stessa dichiarazione invim del 26/4/1983, che il Giudice di appello ha ritenuto atto equipollente alla denuncia prevista dal D.L. n. 1150 del 1967, quest’ultima mai presentata dalla società contribuente;

che il contrasto tra le parti verte sulla tempestività della azione della Amministrazione finanziaria per il recupero del tributo nella misura ordinaria, appunto, a seguito di decadenza dall’agevolazione per mancata presentazione della denuncia, azione che, ai sensi del D.L. n. 1150 del 1967, art. 6 “si prescrive con il decorso di tre anni dalla data di presentazione della denuncia”;

che, secondo la società contribuente, l’impugnato avviso di liquidazione è stato notificato tardivamente, venti anni dopo la stipula dell’atto di compravendita del terreno, sedici anni dopo la ultimazione della costruzione dell’edificio destinato a deposito ed uffici, sei anni dopo la presentazione della dichiarazione decennale invim del 26/4/1983, contenente – in tesi – gli stessi elementi previsti per la denuncia omessa, quando la pretesa impositiva era ormai prescritta, per decorso (il 25/4/1986) del relativo termine triennale;

che, secondo l’Agenzia delle Entrate, per effetto del regime agevolativo di ulteriore proroga dettato dal D.L. n. 790 del 1981, art. 1, comma 3, convertito con L. n. 74 del 1982, protrattosi sino alla data del 31/12/1985, per le agevolazioni tributarie in materia edilizia, il termine annuale per la presentazione della denuncia, atto in mancanza del quale l’Amministrazione finanziaria non è in grado di verificare l’adempimento delle condizioni richieste per usufruire del beneficio (il completamento dell’iniziativa edilizia), non può che decorrere dallo spirare dell’ultima proroga, venendo a scadere il 31/12/1986, con la conseguenza che la notifica alla società contribuente dell’avviso di liquidazione, eseguita in data 28/4/1989, deve ritenersi tempestiva, non essendo interamente decorso il relativo termine triennale;

che, invero, il D.L. n. 1150 del 1967, art. 6 accomuna, quanto all’onere della denuncia, varie agevolazioni tributarie in materia edilizia, tra le quali sia quelle contemplate dalla L. n. 408 del 1949 (c.d. Legge Tupini), art. 14, che quelle contemplate dal D.L. n. 124 del 1965, art. 44, per cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, è senz’altro pertinente richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, sia pure con riferimento alle agevolazioni di cui alla L. n. 408 del 1949, e successive modifiche, ha avuto modo di precisare che, una volta scaduto con il 31 dicembre 1985 il regime di proroga delle agevolazioni in questione, avente portata non territorialmente limitata ma generale, il termine annuale (perentorio) per la presentazione della denuncia, dalla quale risulti l’adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite in via provvisoria all’atto della registrazione, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ma appunto dal 31 dicembre 1985, e dalla scadenza di tale termine annuale (31 dicembre 1986) inizia poi a decorrere il termine triennale previsto dal D.L. n. 1150 del 1967, art. 6 per l’azione dell’Amministrazione Finanziaria volta al recupero dei tributi in misura ordinaria (Cass. n. 11606/2001; n. 13218/2001; n. 2988/2003; n. 10335/2003; n. 23395/2009; n. 748/2010);

che non appare erroneo equiparare, ai fini qui considerati, la dichiarazione decennale invim alla denuncia di cui al D.L. n. 1150 del 1967, art. 6 disposizione quest’ultima che prevede un vero e proprio obbligo, a carico del contribuente, di presentazione di apposita denuncia, corredata dalla documentazione, dell’adempimento degli obblighi imposti per fruire delle agevolazioni, obbligo all’evidenza finalizzato all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza delle condizioni necessarie all’attribuzione in via definitiva dei benefici provvisoriamente concessi, di cui in mancanza di presentazione della denuncia va dichiarata la decadenza, com’è accaduto nel caso in esame;

che, in conclusione, la decisione va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame della controversia applicando i principi di diritto sopra esposti, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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