Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3543 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 984-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUIDO FERDINANDO CESERANI;

– ricorrente –

contro

CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, già CHEVROLET ITALIA SPA, in persona dei

legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 36, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

QUEIROLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3455/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2002 M.S. convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società Chevrolet Italia s.p.a. (olim, Daewoo Motor Italia s.p.a.), esponendo:

-) di avere acquistato un veicolo prodotto dalla società coreana Daewoo, e distribuito in Italia dalla Chevrolet Italia (in precedenza Daewoo Italia);

-) pochi mesi dopo l’acquisto, il veicolo patì un guasto durante la marcia (consistito nella rottura d’un braccio della sospensione anteriore);

-) in conseguenza del guasto il veicolo aveva sbandato ed urtato un guard rail, riportando danni per la cui riparazione sarebbe stato necessario un esborso di 26.000 Euro circa.

Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento di questo danno.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza 10.4.2008 n. 7606 rigettò la domanda, osservando:

-) che doveva escludersi l’applicabilità al caso di specie del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 11, perchè tale norma disciplina l’ipotesi dei danni causati dal prodotto difettoso, e non s’applica alla domanda di risarcimento dei danni patiti dal prodotto difettoso;

-) che doveva escludersi la responsabilità del distributore ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115, dal momento che nessuna condotta negligente era stata dimostrata a carico del distributore; il prodotto, infatti era risultato all’esito di apposita consulenza tecnica “difettoso dall’origine” per un vizio costruttivo, al quale non avrebbe potuto rimediare il distributore;

-) che, infine, nemmeno poteva dirsi sussistente la responsabilità della società convenuta ai sensi dell’art. 2043 c.c., dal momento che non era ravvisabile alcuna condotta colposa a carico di questa; il difetto costruttivo, infatti, era percepibile solo “con l’uso comune e ripetuto della vettura”, mentre un semplice collaudo su strada, l’unico esigibile dal distributore, non lo avrebbe evidenziato.

3. La decisione venne integralmente confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 24.5.2017 n. 3455.

La Corte d’appello, oltre a condividere i rilievi del primo giudice, aggiunse che l’appellante M.S., pur invocando una responsabilità per colpa del distributore, non aveva mai neanche indicato in cosa sarebbe consistita la negligenza di questi, e quale sarebbe dovuta la condotta alternativa diligente da lui esigibile.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.S. con ricorso fondato su un unico motivo; ha resistito con controricorso la Chevrolet Deutschland Gmbh., nella quale si è fusa per incorporazione la Chevrolet Italia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente propone varie censure frammiste, alcune delle quali alquanto oscure.

Questa Corte, in ossequio al principio della interpretazione utile (in virtù del quale non può dirsi inammissibile un atto processuale per inintelligibilità, se non quando ne sia impossibile qualsiasi interpretazione salvifica) ritiene che le censure proposte dal ricorrente debbano essere interpretate e qualificate come segue.

1.2. Con una prima censura il ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello gli ha ascritto di avere allegato solo “genericamente” l’esistenza d’una condotta colposa del distributore. Deduce, in contrario, di avere solo nove mesi dopo l’acquisto segnalato al distributore uno “strano rumore” prodotto dal veicolo, del quale il distributore non seppe individuare la reale causa.

1.3. Una seconda parte del ricorso (pp. 7-9) in null’altro consiste che nella trascrizione del D.Lgs. n. 115 del 1995, artt. 1-4, e del D.Lgs. 5 settembre 2005, n. 206, artt. 3,102,104,117,119,130 e 135, con la sottolineatura delle parti in cui tali norme vietano al distributore di mettere in circolazione prodotti di cui conosce od avrebbe dovuto conoscere la pericolosità.

L’elencazione di tali norme pare doversi collegare alla conclusione, espressa a p. 9 del ricorso, secondo cui erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso un addebito di negligenza a carico del distributore, dal momento che quest’ultimo, secondo il ricorrente, “con l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe potuto scoprire il difetto esistente nei suoi prodotti durante il periodo di permanenza degli stessi nella sua sfera di controllo”.

1.4. Con una terza censura il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha trascurato di applicare al caso di specie le regole di cui agli artt. 1490 e 1494 c.c., sui vizi della cosa venduta.

1.5. La prima censura è inammissibile per difetto di rilevanza.

Nel caso di specie il Tribunale ha escluso la responsabilità del distributore, sostenendo che questi con l’ordinaria diligenza da lui esigibile non avrebbe potuto mai avvedersi dell’esistenza del vizio.

Tale valutazione è stata confermata dalla Corte d’appello, la quale ha aggiunto che in ogni caso l’appellante non avesse indicato quale condotta alternativa corretta poteva esigersi, nel caso di specie, dal distributore (ad esempio, controllare una per una la meccanica di tutti i veicoli venduti).

Ne consegue che, giusta o sbagliata che fosse la valutazione della Corte d’appello circa la “genericità” delle censure mosse dall’appellante la sentenza di primo grado, quella valutazione fu irrilevante ai fini del rigetto dell’appello, il quale è stato esaminato e deciso nel merito.

1.6. La seconda censura è inammissibile perchè investe un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, ovvero lo stabilire se una certa condotta sia stata o non sia stata diligente.

In ogni caso, la sola circostanza che un prodotto si sia rivelato difettoso non basta di per sè a giustificare un giudizio di condanna del distributore.

Premesso che nessuna norma di legge pone a carico del distributore una responsabilità oggettiva, ed in mancanza di precise indicazioni in tal senso da parte del ricorrente, non può che ritenersi che il contratto di vendita dell’autoveicolo sia stato stipulato tra il produttore e l’acquirente, e che rispetto a tale operazione di vendita il distributore abbia assunto soltanto la veste di agente o, al massimo, di institore o procuratore del produttore.

Ne consegue che la domanda proposta dall’acquirente nei confronti della Chevrolet Italia andava qualificata come azione extracontrattuale, con la conseguenza che incombeva sull’attore l’onere di provare che la società convenuta avesse tenuto una condotta colposa per negligenza, imperizia od imprudenza.

Nel caso di specie il giudice di merito, accertato che il vizio costruttivo del veicolo poteva essere accertato solo “con l’uso prolungato” di esso, ha conseguentemente escluso qualsiasi responsabilità extracontrattuale del distributore, sul presupposto che quel vizio non potesse essere nè conosciuto, nè conoscibile con l’ordinaria diligenza, da parte del distributore.

Tale decisione è ineccepibile in punto di diritto: lo stabilire, poi, se il vizio costruttivo potesse davvero emergere solo attraverso l’uso prolungato del veicolo è una questione, come già detto, di puro fatto, sottratta al perimetro del giudizio di legittimità.

1.7. La terza censura, infine, è inammissibile per la sua novità.

Non risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che nel giudizio di merito sia stata mai proposta l’azione quanti minoris di cui all’art. 1490 c.c.. Nè il ricorrente, su cui incombeva il relativo onere ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ha nel proprio ricorso trascritto o riassunto i termini in cui tale domanda sarebbe stata formulata nell’atto introduttivo del giudizio.

Al contrario, è il ricorrente stesso a dichiarare di avere formulato tale domanda nell’incipit dell’atto di citazione in appello: e ciò costituisce una confessione della novità di tale domanda, e dunque della sua inammissibilità.

Deve solo aggiungersi che il ricorrente invoca a torto il principio jura novit curia a p. 6 del proprio ricorso. Infatti il dovere del giudice di individuare ed applicare d’ufficio la norma applicabile al caso di specie non può certo spingersi sino al punto di trasformare il tipo di azione proposto dalla parte attrice. Sicchè, proposta dal danneggiato domanda ai sensi dell’art. 2043 c.c., non era consentito al giudice riqualificare la sua pretesa, d’ufficio, come domanda di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., se di tale azione, come nel caso di specie, mai furono allegati i fatti costitutivi.

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.S. alla rifusione in favore di Chevrolet Deutschland Gmbh delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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