Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3543 del 10/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12293-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

L.L., L.M., B.A., BE.AL.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA D’INTINO, che li rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.L., BE.AL., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22653/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.2.2012, il Ministero dell’Interno propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza di L.M. e L. e di Be.Al. e A., per il pagamento di somme dovute a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c..

Il Tribunale di Roma dichiarò l’opposizione inammissibile per tardività, in quanto l’atto di citazione era stato depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c..

La Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dal Ministero, ex artt. 348 bis e ter c.p.c..

Ricorre per cassazione il Ministero, affidandosi a tre motivi; gli intimati resistono a mezzo di unico controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

E’ stata acquisita “attestazione telematica” rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello di Roma, da cui risulta che l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. è stata comunicata ad entrambe le parti in data 18.12.2013: il ricorso – avviato alla notifica il 9.5.2014 – è dunque tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, previsto dall’art. 348 ter c.p.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Trattandosi di ricorso proposto da un’Amministrazione dello Stato, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 1778/2016).

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA