Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3542 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3542 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DI GERONIMO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 15295-2013 proposto da:
IMPRESA EDILE FRATELLI RIVOLTA SRL, ABBIATI FAUSTA,
FRIGGI SILVIA, FRIGGI GIOVANNI, FRIGGI GIUSEPPE
CESARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PREMUDA
6, presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI, che
li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
2018
112

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
MILANO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2012 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 14/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 14/02/2018

consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO

DI GERONIMO.

RG.15295/13
Rilevato che:

1.i ricorrenti, nelle rispettive qualità di venditori e compratori di
alcuni terreni edificabili, impugnavano l’avviso di accertamento di
maggior valore, sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate avesse
erroneamente determinato il valore di alcuni degli immobili
compravenduti;

accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, sul
presupposto che l’accertamento era congruamente motivato ed il
valore dei terreni era stato accertato sulla base della comparazione
con atti coevi e relativi ad immobili similari, inoltre, precisava che
correttamente il valore era stato determinato con riferimento
all’epoca del contratto definitivo di compravendita e non al
preliminare, peraltro non registrato e quindi privo di data certa;
3. avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i
contribuenti formulando tre motivi; l’Agenzia delle Entrate non ha
articolato difese.

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione
nella parte in cui la CTR avrebbe erroneamente ritenuto
compiutamente motivato l’avviso di accertamento, omettendo di
pronunciarsi sull’eccezione con la quale i contribuenti si dolevano
dell’omessa allegazione della documentazione richiamata
nell’avviso;
1.1. il motivo è inammissibile; per consolidata giurisprudenza, la
parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere
di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente,
appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le
questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse
al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel
nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma
non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare

2. la CTR per la Lombardia, riformava la sentenza di primo grado

la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo,
ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (Cass. n.1161 del 2003,
Rv.560008; successive conformi);
1.3. dal principio sopra richiamato ne deriva l’onere per il
ricorrente in cassazione di indicare espressamente se e con quale
atto ha riproposto in appello il motivo che, successivamente, viene
avanzato in sede di legittimità;

sicuramente applicabile la consolidata giurisprudenza formatasi con
riferimento ai motivi di appello, adattando i principi ivi sanciti
all’ipotesi in cui si controverta in ordine alla riproposizione delle
questioni non accolte in primo grado e non riproposte dalla parte non
soccombente (si veda, tra le tante, Cass. 20/8/2015, n.17049,
Rv.636133; Cass. 17/8/2012, n.14561);
1.4.

può,

pertanto,

affermarsi

che

viola

il

criterio

dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la
mancata pronuncia del giudice di appello su questioni non accolte
nella sentenza di primo grado, qualora non si indichi compiutamente
nel ricorso per cassazione l’atto con il quale la questione è stata
riproposta in appello dalla parte vincitrice in primo grado, in modo
da consentire alla Corte di accertare che non si sia verificata la
decadenza prevista dall’art.346 cod.proc.civ.;
1.5. i contribuenti non hanno compiutamente indicato se ed in
quale parte delle difese in appello hanno riproposto le questioni non
accolte in primo grado, sicché va dichiarata l’inammissibilità dei
suddetti motivi per difetto di autosufficienza;
2. con il secondo motivo di ricorso si deduce, cumulativamente,
la violazione dell’art.360 n.3 e n.5 cod.proc.civ.; la congiunta
prospettazione della violazione di legge e del vizio di motivazione
non dà luogo all’inammissibilità del motivo, in quanto l’oggetto della
doglianza è sostanzialmente circoscritto al vizio di motivazione,
atteso che i ricorrenti lamentano l’errata valutazione della
determinazione del valore dei terreni compravenduti;
2

in materia, pur non sussistendo precedenti specifici, risulta

2.1. il motivo va accolto, avendo i ricorrenti specificamente
indicato di aver prodotto, fin dal primo grado, due distinte
consulenze di parte, nelle quali veniva complessivamente esaminato
il valore di terreni simili a quelli oggetto di accertamento, indicando
anche atti di comparazione diversi rispetto quelli indicati dall’Agenzia
delle Entrate, pervenendosi ad un valore inferiore rispetto a quello
accertato;

riservati al giudizio di merito, nel caso di specie trasmoda in una
totale omessa valutazione degli elementi probatori – potenzialmente
decisivi – addotti dai contribuenti, tant’è che la CTR si è limitata a
menzionare gli atti di comparazione sui quali si è basata l’Agenzia
delle Entrate, senza neppure dar conto dell’esistenza di elementi
probatori di segno diverso, nonostante questi fossero sicuramente
rilevanti e tali da rendere indispensabile una loro valutazione nel
merito;
2.3. nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto di avere
rivolto critiche specifiche all’accertamento di valore, riproducendo i
punti salienti delle consulenze di parte, prodotte e non esaminate
dalla CTR, in tal modo consentendo a questa Corte la valutazione in
termini di decisività e di rilevanza, nonché l’effettiva carenza
motivazionale, essendo del tutto silente la sentenza impugnata sulla
questione dedotta dai ricorrenti; il vizio motivazione è ancor più
evidente con riferimento all’omesso esame di contratti di
compravendita, indicati quale elemento di confronto, posto che
qualora all’esito dell’esame nel merito di tali atti, dovesse risultare
che effettivamente immobili similari a quelli oggetto di accertamento
sono stati compravenduti per valori inferiori, la prova potrebbe
essere decisiva ai fini dell’accoglimento delle ragioni dei contribuenti;
3. con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge
con riferimento all’art.2697 cod.civ., ritenendo che la CTR avrebbe
ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’Agenzia delle
Entrate;
3

2.2. la doglianza, pur concernendo aspetti tradizionalmente

3.1. il motivo è infondato, atteso che la CTR non è incorsa in
alcun errore di diritto, avendo correttamente ricercato se l’Agenzia
delle Entrate avesse o meno addotto elementi a supporto della
maggior pretesa fiscale; i ricorrenti, invero, deducendo la violazione
dell’art.2697 cod.civ. introducono surrettiziamente un vizio
motivazione che, tuttavia, è stato già esaminato ed è risultato
fondato per le diverse ragioni sopra esaminate;
dall’accoglimento

del

secondo

motivo

consegue

l’annullamento con rinvio alla CTR in diversa composizione; il giudice
di rinvio provvederà anche in ordine alle spese della fase di
legittimità;

PQM
La Corte, rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il
secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, annulla la sentenza
impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale per la
Lombardia in diversa composizione, cui demanda anche il
regolamento delle spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, 23/1/2017

4.

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