Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3542 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25-2018 proposto da:

G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERLUIGI CAZZETTA;

– ricorrente –

contro

LESMOTERM SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2316/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società G. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano 29 maggio 2017 n. 2316, con la quale, rigettando il gravame proposto dalla stessa società, venne confermata la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c., dalla società G. nei confronti della società Lesmoterm s.n.c.

La società Lesmoterm è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato come nessun effetto possa avere sul presente giudizio di legittimità la circostanza del sopravvenuto fallimento della società ricorrente, dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza 10 ottobre 2018. Al giudizio di legittimità infatti, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non s’applicano le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 27143 del 15/11/2017, Rv. 646008 01).

2. E’ superfluo dare conto dei motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

La sentenza d’appello è stata infatti depositata il 29 maggio 2017. Il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., è scaduto dunque il 29 novembre 2017. Al presente giudizio, infatti, non s’applica l’istituto della sospensione feriale dei termini, alla quale sono sottratti i giudizi di opposizione all’esecuzione, a nulla rilevando che l’esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l’opponente abbia chiesto accertarsi l’invalidità (Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 – 01).

Il ricorso per cassazione, invece, è stato notificato a mezzo PEC il 22 dicembre 2017, e dunque tardivamente.

2. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di G. s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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