Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3542 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26443/2009 proposto da:

B.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato REALE Alessandro, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.S.A. – ENTE SVILUPPO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VTA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1617/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2/10/08, depositata il 24/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.11.2008, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.B. contro l’ESA-Ente di sviluppo agricolo, datore di lavoro del medesimo, rivestente la qualifica di direttore agrario coordinatore (cat. C3 super), diretta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica di dirigente di terza fascia, di cui alla L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 6, comma 1. In sintesi, la Corte di merito rilevava, da un lato, che la legge regionale che aveva trasformato l’ERAS (ente per la riforma agricola) nell’ESA aveva previsto che il regolamento organico dell’ente fosse informato ai principi dell’impiego statale, e, dall’altro, che il citato art. 6, comma 1, prevedente un nuovo ordinamento della dirigenza nell’amministrazione regionale e negli enti pubblici sottoposti a vigilanza o controllo della Regione, andava coordinato con il terzo comma dello stesso articolo, secondo cui l’adeguamento di questi ultimi enti al delineato regime giuridico della dirigenza sarebbe avvenuto “adottando appositi regolamenti di organizzazione”.

Tale procedura di adattamento non si era conclusa, anche perchè era mancata l’approvazione di uno schema di regolamento di organizzazione dell’ESA a seguito dei rilievi del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, che aveva censurato la previsione dell’avanzamento automatico di svariate categorie di personale non dirigente alla categoria dirigenziale, peraltro in consonanza con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. La domanda era quindi carente di adeguato fondamento normativo.

Il B. ricorre per cassazione con tre motivi. L’ESA resiste con controricorso, con cui preliminarmente prospetta l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di adeguata esposizione dei fatti di causa e la inadeguatezza dei conclusivi quesiti di diritto. Memoria del ricorrente.

E’ necessario richiamare l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, secondo il criterio di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, che con l’art. 47 ha abrogato detto art. 366 bis – criterio in base al quale l’art. 366 bis, rimane applicabile in caso di impugnazione proposta contro provvedimento depositato prima della data del 4.7.2009 di entrata in vigore della nuova legge: cfr. Cass. 26364/2009, 7119/2010), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Nella specie i quesiti formulati a conclusione di ognuno dei motivi di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di norme di diritto, devono essere ritenuti palesemente inidonei. I quesiti di cui al secondo e al terzo motivo, infatti, non contengono la formulazione di alcun principio di diritto, chiedendo l’accertamento da parte della Corte dell’applicabilità al ricorrente della L.R. n. 10 del 2000, art. 6 e del diritto del medesimo all’applicazione degli artt. 35, 36 e 40 del contratto regionale di lavoro ex D.P. Reg. Sic. 22 giugno 2001, n. 10. Il quesito di cui al primo motivo contiene l’enunciazione di un principio di diritto – l’applicabilità al personale ESA della L.R. n. 10 del 2000, senza l’adozione di alcun regolamento di organizzazione – ma tale principio è evidentemente inidoneo di per sè, per la sua genericità, alla qualificazione della fattispecie. E i rilievi sul punto di cui alla memoria non appaiono fondati, poichè il principio di diritto la cui formulazione è richiesta dall’art. 366 bis, non può riguardare solo un aspetto parziale ed astratto del procedimento ermeneutico, ma, come si è visto, deve essere idoneo ai fini della decisione della controversia.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro duemila per onorari, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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