Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3542 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 04/02/2022), n.3542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33717/2019 proposto da:
E.D.;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO N. 23576/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2021 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso, depositato il 20.11.2019 e notificato alla controparte il 15.10.2019, al ricorso proposto da E.D. (notificato il 5.9.2019) avverso il decreto del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.
2. La Cancelleria Centrale Civile di questa Corte ha certificato la mancata iscrizione a ruolo del ricorso.
3. E’ stata quindi fissata l’odierna adunanza camerale.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. La mancata iscrizione a ruolo impone la dichiarazione di l’improcedibilità del ricorso che non è stato mai depositato presso la Cancelleria di questa Corte (come attestato dal certificato negativo allegato agli atti), con violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
2. L’iscrizione a ruolo del controricorso ed il deposito del ricorso e della prova della notifica a mezzo PEC del controricorso (cfr. nota iscrizione a ruolo del controricorrente ed atti del fascicolo depositato) impone al Collegio la decisione sulle spese che devono essere poste a carico del ricorrente, soccombente in ragione della mancata ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 369 c.p.c., nella misura liquidata in dispositivo. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato secondo cui “la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest’ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall’art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell’interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione.” (cfr. Cass. 21969/2008; Cass. 3193/2016; Cass. 20327/2019; Cass. 27571/2020)
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte,
dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022