Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3541 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 16/02/2010), n.3541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza della

Balduina n. 59, presso lo studio degli avvocati Belletti Simonetta e

Carlo Falzetti che lo rappresentano e difendono congiuntamente e

disgiuntamente per procura a margine del ricorso;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in

carica e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso

la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

avverso la sentenza n. 22/27/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma notificata il 30.3.2005;

Udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

Sentite le conclusioni dell’avvocato Simonetta Belletti per il

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Sentite le conclusioni del P.G. V. Gambardella che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

Con cartella n. (OMISSIS) notificata il 2.6.1999 il contribuente riceveva la richiesta del pagamento della somma di L. 197.301.220 relativa a insufficienti versamenti IVA sia mensili che annuali per l’anno 1993, oltre i relativi interessi e sanzioni.

Con sentenza n. 607/59/02 la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e compensava le spese ritenendo illegittimo l’operato dell’Ufficio in quanto la notifica della cartella era avvenuta oltre il limite del 31.12.1998.

Proponeva appello l’Ufficio lamentando l’erroneità della sentenza perchè basata su presupposti normativi (del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis) non applicabili al settore IVA, essendo la omissione dei versamenti espressamente disciplinata – ratione temporis – dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60.

Osservava poi che, con riferimento all’iscrizione a ruolo a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. a) e b), che stabilisce il termine rispettivamente del 31 dicembre del secondo e terzo anno, successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per espressa disposizione del D.Lgs. n. 47 del 1999, art. 36, comma 2, era applicabile solo alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999 e quindi, con decorrenza dall’anno d’imposta 1998. In relazione agli anni precedenti la L. n. 448 del 1998, art. 9 dispone invece che i termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1995 al 1998, ai fini dell’IVA, sono fissati ai 31 dicembre 2000 e che i termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l’accertamento dei tributi, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative nonchè per le relative iscrizioni a ruolo, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999. La parte si costituiva in giudizio e comunicava di essersi avvalsa delle disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 (cd. definizione liti prendenti), rilevando l’inammissibilità per tale ragione dell’atto di appello e chiedendo alla Commissione Tributaria Regionale la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’Ufficio, in sede di controllo delle istanze di definizione presentate della L. n. 289 del 2002, ex art. 16 rilevava che la lite sulla cartella di pagamento per omissione di versamenti non rientrava fra le fattispecie definibili.

Pertanto, in data 10.12.2004 l’Ufficio comunicava il prescritto diniego della definizione della lite pendente, mediante Racc. A.r. N. (OMISSIS) inviata al sig. M.A. c/o il difensore domiciliatario dott. Altavilla Michelino.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata applicazione dello jus superveniens di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis convertito con modificazioni dalla L. 21 luglio 2005, n. 156.

Trattandosi di dichiarazione presentata nel 1993, il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva, secondo la norma citata, il 31 dicembre del quinto anno successivo, e cioè il 31/12/98, laddove la cartella di pagamento impugnata risulta notificata il 17 giugno 1999.

Il motivo è infondato.

In merito all’interpretazione del D.L. n. 106 del 2005, citato art. 1 questa Corte, qualora si tratti, come nel caso di specie, di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999, ha affermato che occorre distinguere:

a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente ratione temporis);

b) le ipotesi di “controllo formale” (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nei testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore (Cass. n. 16826/2006).

Nel caso di specie, risulta che la cartella è stata notificata il 17 giugno 1999, cioè entro il termine, fissato al 30 giugno 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 9, comma 2, di proroga dei termini per le iscrizioni a ruolo in scadenza al 31 dicembre 1998 (come era nel caso di specie, trattandosi di dichiarazioni dei redditi presentata nel 1993). E ciò, esclusa, da un lato, la perentorietà del termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e riconosciuto dall’altro, che occorre fair riferimento al termine per l’iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (in ogni caso nel testo vigente ratione temporis),ha valore decisivo per la definizione della controversia, in quanto la notifica della cartella è avvenuta “all’interno” del termine assegnato dall’Ufficio per l’iscrizione a ruolo, tenuto conto della proroga disposta dalla L. n. 448 del 1998, art. 9, sicuramente applicabile alla fattispecie (Cass. 7343/08, 16826/06).

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità del procedimento per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione.

Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato che, in materia di, fu impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, nè è possibile configurare nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 22939/07).

Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 3000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 3200, di cui 3000 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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