Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3541 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3541 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 21527-2007 proposto da:
BENETTAR

S.A.I.C.,

rappresentante

pro

in

persona
tempore,

del

legale

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 38, presso

Data pubblicazione: 14/02/2014

l’avvocato LIVI ANGELA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GABBRIELLI GIUSEPPE, giusta procura
2013
1254

speciale per Notaio RAQUEL COLOMER di BUENOS AIRES
(ARGENTINA) del 14.6.2007, autenticata il 15.6.2007
– APOSTILLE N. 110001/2007;
– ricorrente –

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contro

BENETTON GROUP S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA B. ORIANI 32, presso
l’avvocato ZACCHEO MASSIMO, che la rappresenta e

TABACCHI MARINA, giusta procura in calce al
controricorso;

controri corrente

avverso la sentenza n. 920/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/07/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato D. BATTISTA,
con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato C. MOSCA
che ha chiesto il rigetto del ricorso;

difende unitamente agli avvocati MOSCA CARLO,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

“2

2

Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2002, Benetton Group
s.p.a. convenne innanzi alla Corte d’appello di Venezia la società
Benettar s.a.tcon sede in Buenos Aires, esponendo che fra le parti era

intenti sottoscritta il 18 aprile 1985 e relativa ad un eventuale
contratto di licenza di produzione e vendita di prodotti a marchio
Benetton in Argentina; che la controversia aveva dato luogo a liti
davanti al giudice italiano ed a quello argentino; che in Italia la causa
era stata definita con sentenza depositata il 24 febbraio 1996, passata
in giudicato, con la quale il Tribunale di Treviso aveva dichiarato che
la scrittura del 1985 non costituiva un contratto, ma era una minuta
priva di effetti obbligatori; che in Argentina, con sentenza del 15
dicembre 2000 dello Jusgado de Primiera Instancia en lo Comercial di
Buenos Aires, confermata in appello, dopo che nel 1991 la Corte d’appello
federale di Buenos Aires aveva dichiarato la giurisdizione del giudice
argentino, era stata considerata vincolante la lettera di intenti e
Benetton s.p.a. era stata condannata al pagamento in favore di Benettar

insorta controversia in merito agli effetti legali di una lettera di

della somma di USD 1.800.000 a titolo di risarcimento dei danni.
Tanto premesso, l’attrice chiese l’accertamento della insussistenza delle
condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento nell’ordinamento
italiano della pronuncia straniera, rilevando che questa riguardava
questione già decisa da sentenza italiana passata in giudicato; che
sussisteva identità di parti e di oggetto tra le pronunce; che essa
aveva interesse ad agire

ex art. 67 della legge n. 218 del 1995 in
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‘1

considerazione degli effetti negativi dell’eventuale riconoscimento ed
esecuzione della sentenza straniera. Benetton Group chiese pertanto alla
Corte che venisse dichiarata la insussistenza dei requisiti per il
riconoscimento della sentenza del 15 dicembre 2000 e di quella emessa in

Buenos Aires.
La Benettar, costituendosi, fece presente di avere a sua volta convenuto
con citazione del 18 settembre 2003 Benetton s.p.a. chiedendo il
riconoscimento e la declaratoria di esecutorietà delle citate sentenze
argentine nello Stato italiano, e rilevò che l’oggetto del giudizio di
delibazione era diverso da quello definito dal Tribunale di Treviso con
la sentenza del 1996; che la sentenza era stata impugnata ai sensi
dell’art. 327, secondo comma, cod.proc.civ. in quanto nulla per nullità
della notifica della citazione, e che il giudizio di appello era pendente
innanzi alla Corte d’appello. Aggiunse che la decisione del Tribunale di
Treviso non confliggeva con quella definitiva del giudice argentino,
poiché la esclusione della natura di contratto della scrittura del 1985
non implicava la esclusione della responsabilità precontrattuale
affermata da quel giudice. Comunque, un eventuale conflitto tra
giurisdizione italiana e argentina andava risolto a favore di
quest’ultima, essendo iniziato precedentemente il giudizio innanzi a
detto giudice, e il giudicato formatosi nel merito con le sentenze rese
in Argentina nel 2000 e nel 2001 doveva prevalere sulla sentenza del
Tribunale di Treviso in base al principio della prevalenza del secondo
giudicato, ed avuto riguardo alla circostanza che nel giudizio argentino

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sede di appello dalla Camara Nacional de Apelaciones en lo Comercial di

la Benetton non aveva mai sollevato la eccezione di giudicato esterno
relativo alla sentenza di Treviso.
A detto procedimento venne riunito quello promosso da Benettar s.a. in
data 22 settembre 2003 nei confronti di Benetton Group s.p.a. per

italiano delle sentenze argentine.
2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 7 giugno
2006, rigettò la domanda.
Richiamato il disposto dell’art. 64, lettera e), della legge n. 218 del
1995 e dell’art. 22, lettera d), della convenzione bilaterale relativa
all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione dellie
sentenze in materia civile, conclusa a Roma il 9 dicembre 1987 fra Italia
e Argentina, ratificata con legge n. 532 del 1988, norma, quest’ultima,
che condiziona il riconoscimento al fatto che fra le stesse parti e per
il medesimo oggetto non sia stata pronunciata sentenza dalle autorità
giudiziarie della parte richiedente, la Corte di merito ricordò la
predetta sentenza del Tribunale di Treviso, emessa nella contumacia di
Benettar, e passata in giudicato prima della pronunzia argentina oggetto
della domanda di riconoscimento, che aveva dichiarato che la scrittura
del 18 aprile 1985 non costituiva un contratto, ma era una semplice
minuta, una punI4done che rinviava ad un contratto tipo che le parti
però non si erano impegnate a sottoscrivere.
Il Tribunale di Treviso aveva ritenuto regolare la notifica a Benettar,
ed aveva ritenuto che sussistesse la giurisdizione italiana ex art. 4, n.
2, ultima parte, cod.proc.civ. – mentre la Corte d’appello federale di

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ottenere la delibazione e la declaratoria di esecutorietà nello Stato

Buenos Aires, con la citata sentenza del 1991, aveva dichiarato la
giurisdizione del giudice argentino rimettendo la causa al primo giudice
per la decisione nel merito, che la avrebbe definita con la predetta
sentenza del 2000 – e che la pendenza della causa innanzi al giudice

del 1987 derogasse alla norma.
Secondo la Corte di merito, che diede atto del passaggio in giudicato
formale di detta sentenza, l’oggetto del giudizio concluso con detta
sentenza era il medesimo di quelli definiti con le sentenze argentine,
intercorrenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto la condanna al
risarcimento dei danni subiti da Benettar per la illegittima interruzione
delle trattative precedenti e successive alla scrittura 18 aprile 1985,
intercorse tra le parti per la conclusione di un contratto di licenza di
produzione e vendita dei prodotti con il marchio Benetton in Argentina.
citate sentenze argentine avevano ritenuto sussistente la
responsabilità per

culpa in contrahendo i escludendo il risarcimento del

danno per mancato guadagno e ritenendo giustificato il risarcimento delle
spese sopportate da Benettar per predisporre l’affare nonché per la
perdita di chance.
Le pronunce argentine e quella italiana presentavano identità di oggetto
in quanto si fondavano entrambe sulla valutazione della natura e degli
effetti della scrittura del 18 aprile 1985. Né era condivisibile, in
quanto espressamente contrastato dalla citata previsione normativa
relativa alle condizioni per il riconoscimento in Italia delle sentenze
argentine, l’assunto di Benettar in merito alla pretesa prevalenza del

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argentino non la escludesse, né che la convenzione fra Italia e Argentina

secondo giudicato, e nemmeno poteva richiamarsi il principio della
prevenzione dando rilievo ai fini del riconoscimento alla previa
instaurazione del giudizio innanzi al tribunale argentino.
Irrilevante risultava poi il richiamo di Benettar all’art. 22, paragrafo

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il riconoscimento in Italia di sentenze argentine che “nessuna autorità
giudiziaria della parte richiesta sia stata investita da un’istanza tra
le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione
della domanda davanti all’autorità giudiziaria che ha pronunciato la
decisione di cui si chiede il riconoscimento: disposizione collimante con
quella dell’art. 64, punto f, della legge n. 218 del 1995. Infatti, se la
causa conclusa con la sentenza del Tribunale di Treviso era stata
instaurata in Italia con citazione notificata il 4 marzo 1993, e quindi
in epoca successiva alla instaurazione del processo in Argentina,
tuttavia al momento del richiesto riconoscimento da parte di Benettar la
sentenza del Tribunale di Treviso era passata in giudicato, sicchè alla
fattispecie doveva applicarsi l’art. 22, paragrafo

raziralito

Ar., punto d, e non il

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e) della Convenzione.

Quanto all’assunto di Benettar secondo il quale Benetton non avrebbe
fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza italiana, la
Corte lagunare rilevò che era incontroverso che l’appello pendente
avverso detta sentenza era stato proposto dopo il decorso di un anno
dalla pubblicazione della sentenza medesima ai sensi dell’art. 327
cod.proc.civ.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Benettar sulla base di
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e), della convenzione di Roma del 1987, che prevede tra le condizioni per

tre motivi. Resiste con controricorso Benetton Group s.p.a., che ha anche
depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112

motivazione su di un punto decisivo della controversia, ed ancora

Jr

violazione dell’art. 22, paragrafol

della Convenzione bilaterale

Italia Argentina del 9 dicembre 1987, e dell’art. 21 della Convenzione di
Bruxelles del 17 settembre 1968, ratificata con legge 21 giugno 1971, n.
804. Si sostiene che, per effetto della sentenza della Corte federale
argentina del 1991, pronunciata nel pieno contraddittorio tra le parti,
che riconobbe la giurisdizione del giudice argentino, e della quale la
attuale ricorrente chiese il riconoscimento in Italia, sarebbe venuta
meno la giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di un evento
precedente la proposizione della domanda innanzi a quest’ultimo, a
prescindere dal momento del passaggio in giudicato della decisione nel
merito.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti
quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ., applicabile
nella specie

ratione temporis: ,

configurato nella specie una responsabilità precontrattuale, e, dunque,
l’ambito oggettivo della due cause era diverso alla stregua dell’analisi
della predetta scrittura.
La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente

sentenze emesse da giudici diversi, vale ad identificare la identità
delle due pronunce, una basata sulla responsabilità contrattuale e
l’altra su quella extracontrattuale(o
6. – La doglianza è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 366-bis cod.proc.civ. – applicabile nella specie,
come già chiarito,

ratione temporis – nella consolidata interpretazione

fornitane da questa Corte, la proposizione di doglianze ai sensi del
numero 3) dell’art. 360 cod. proc. civ. va accompagnata dalla
formulazione, del quesito di diritto, mentre le censure sollevate in
riferimento al numero 5) – il cui oggetto riguarda il solo iter
argomentativo della decisione impugnata – devono essere completate con la
individuazione di un momento di sintesi o riepilogo (v., da ultimo,
Cass., 12248 del 2013): al riguardo si richiede una illustrazione che,
pur libera da rigidità formali, si concretizzi in una esposizione chiara
e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione
si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la
dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la
decisione (v.,

ex plurimis,

Cass., sent. n. 4556 del 2009): esposizione

nella specie mancante, non potendogli_ gli indicati requisiti riconoscersi
nel quesito di diritto formulato nel ricorso.

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quesito di diritto:< L'esame di un medesimo documento posto a base di due 7. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 12 luglio 2013. società ricorrente.

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