Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3541 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 11/02/2021), n.3541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27438/2016 proposto da:

B.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati CARMINE DI RISIO, ANTONINO CERELLA;

– ricorrente –

contro

C. S.N.C. DEI FRATELLI C. C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CIPOLLETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 521/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/05/2016 R.G.N. 981/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 12.5.2016, ha respinto il gravame interposto da B.M., nei confronti della S.n.c. C. C., avverso la pronunzia del Tribunale di Pescara n. 858/2015, resa il 30.10.2015, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal B., ritenuta la insussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo antecedente a quello della formale assunzione in data 1.4.2005 e la non spettanza di un inquadramento superiore al IV livello già riconosciuto, la società era stata condannata al pagamento, in favore del lavoratore, della somma complessiva di Euro 24.491,54 a titolo di retribuzioni dovute per il periodo dal settembre 2012 sino al gennaio 2013, 13 mensilità relativa all’anno 2012 e TFR, detratto quanto già corrisposto in esecuzione dell’ordinanza emessa il 9.1.2015 ai sensi dell’art. 423 c.p.c.;

che la Corte di merito, per quanto ancora di rilievo in questa sede, ha osservato che la doglianza relativa all’impianto motivazionale della sentenza gravata fosse del tutto generica, perchè il B. non aveva riportato, nè richiamato, le parti della sentenza censurate, in cui alcuni testimoni sono stati valutati attendibili ed altri inattendibili; ed altresì che “del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto che nella specie, ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato, non siano emerse circostanze relative ad un assoggettamento del B. al potere direttivo della odierna appellata nè ad un suo inserimento nell’organizzazione aziendale e nemmeno alla continuità della prestazione lavorativa, all’osservanza di un orario o alla misura o alla cadenza della retribuzione; con la conseguente insussistenza di alcun elemento probatorio da cui evincersi la sussistenza della subordinazione nel periodo” antecedente a quello in cui il rapporto è stato regolarizzato (1.4.2005);

che per la cassazione della sentenza ricorre B.M. articolando quattro motivi cui la S.n.c. C. dei Fratelli C. C. resiste con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed in particolare, si lamenta che i giudici di merito avrebbero “senza una plausibile ragione (non potendo essere ritenuta tale quella indicata nella motivazione), conferito una particolare attendibilità ad alcuni testimoni, dichiarando inattendibili altri, sulla base di criteri che non rispettano il principio stabilito dagli artt. 115 e 116 c.p.c.”, commettendo così un “errore di diritto che ha avuto ripercussioni su tutti i temi trattati (superiore inquadramento, differenze retributive, straordinario, lavoro prestato in nero)”;

2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla partecipazione, dedotta dal ricorrente nei due gradi di merito, “alle convention negli U.S.A. per conto dell’azienda, occupandosi degli ordini, partecipando alle riunioni commerciali in rappresentanza dell’azienda convenuta ed ai corsi di formazione commerciale organizzati da (OMISSIS) nonchè a quelli presso l’Università (OMISSIS)”; circostanze, tutte, non valorizzate dai giudici di merito, i quali non hanno considerato che “un lavoratore di quarto livello non partecipa, su ordine dell’azienda, ai corsi organizzati dall’Università (OMISSIS), mentre un impiegato di primo livello è, invece, il deputato principale ad essere destinatario di tali rilevantissime attività e funzioni”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione dell’art. 36 Cost. e degli artt. 100 e segg. del CCNL Commercio-Inquadramento del personale, e si deduce che la Corte territoriale non avrebbe “portato a compimento il c.d. procedimento trifasico, scandito dalla verifica delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” e, “pur avendo affermato che “il B., siccome dotato di specifiche conoscenze tecniche e capacità pratico-operative del settore in cui operava, svolgeva mansioni di addetto alla vendita al pubblico ed alle connesse operazioni accessorie, relative ad assistenza alla clientela e predisposizione della relativa documentazione, costituita da preventivi, ordini, contratti di vendita, proposte di credito al consumo per l’acquisto”, ha poi ritenuto congruo il IV livello ove è inquadrato il semplice “commesso alla vendita al pubblico””; 4) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 91 c.p.c., perchè “il giudice di primo grado non ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 91 c.p.c., nella parte in cui ha “compensato tra le parti le spese del giudizio nella misura di un quarto, condannando il ricorrente alla rifusione in favore della convenuta della restante quota delle spese del giudizio….””; e perchè “La Corte territoriale invece di emendare la sentenza di primo grado ha statuito che “risulta corretta la valutazione discrezionale effettuata dal primo giudice in ordine alla condanna del B. al pagamento dei tre quarti delle spese processuali, in ragione della rilevante soccombenza, seppure non integrale, del B. medesimo, che si è visto accogliere solo una minima parte delle sue richieste” ed ha poi disposto la condanna dell’appellante alle spese del grado”; a parere del ricorrente, quindi, “la sentenza impugnata ha violato il principio secondo cui la parte che, all’esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l’ipotesi della trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.”;

che il primo motivo – che, nella sostanza, attiene a censure di fatto, articolate mediante presunti errori di diritto – è inammissibile, poichè, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), “La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le varie, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)”; peraltro, la violazione dell’art. 115 c.p.c., non può essere dedotta nel ricorso per cassazione ove si lamenti che i giudici di merito, nel valutare le prove addotte dalle parti, abbiano attribuito “maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre” (v., tra le altre, Cass. n. 11892/2016); ne consegue, all’evidenza, che le censure formulate con il primo mezzo di impugnazione non colgono nel segno;

che il secondo motivo – finalizzato anch’esso ad ottenere un nuovo esame del merito attraverso una nuova valutazione degli elementi delibatori in ordine alla qualifica da attribuire al ricorrente, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis,, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014) è inammissibile, in quanto, lo si ribadisce, “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 14541/2014; 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale condivisibile, dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori addotti dalle parti, relativamente alla qualifica da attribuire al B., all’esito della quale, ha sottolineato, altresì (v., in particolare le pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), che gli assunti del lavoratore sono risultati privi di riscontro probatorio (al riguardo, va anche osservato che il B. non ha prodotto, e neppure indicato tra i documenti allegati al ricorso di legittimità, tutta la documentazione alla quale fa riferimento per dimostrare che il livello cui avrebbe avuto diritto fosse il primo e non il quarto, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6); che il terzo motivo – nel quale si riscontra una mera contrapposizione tra il giudizio proprio del B. e quello espresso dalla Corte di merito sulla base delle risultanze istruttorie – non è fondato, poichè i giudici di seconda istanza sono correttamente pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità uniformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il procedimento logico-giuridico che determina la corretta attribuzione delle mansioni si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17163/2016): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi. Ed all’esito di tale procedimento ed in conformità con le risultanze istruttorie – di cui si dà analiticamente e motivatamente atto nella sentenza (v., in particolare, le pagg. 6-9 della sentenza impugnata) – e con la declaratoria contrattuale (cui si fa espresso riferimento alle pagg. 8 e 9 della sentenza), hanno concluso che “appare adeguato, rispetto alle mansioni concretamente svolte dal B., l’inquadramento già riconosciutogli al IV livello, previsto dal CCNL proprio per i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè per i lavoratori adibiti a compiti che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, delle quali “il B. era dotato e che erano richieste per le mansioni del settore in cui operava….”, ma che lo stesso “non espletava funzioni organizzative o di autonomia decisionale, nè per la determinazione dei prezzi di vendita o di permuta, nè per gli ordini, nè per la gestione delle pratiche di finanziamento, nè per l’allestimento tecnico dei veicoli venduti….”, necessarie per l’inquadramento nel primo livello;

che il quarto mezzo di impugnazione non è fondato, in quanto i giudici di appello hanno condivisibilmente applicato la regola della soccombenza (v., tra le molte, Cass. nn. 3023/2012; 6338/2008; 19269/2005, secondo cui “il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo e dovendo la condanna al relativo pagamento essere emessa, a carico del soccombente, ex art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, pur se difetti una esplicita richiesta in tal senso della parte vittoriosa”), tenendo, ovviamente, conto della entità della causa; quanto, poi, alla doglianza relativa alla parziale condanna alle spese (nella misura dei tre quarti) disposta, nei confronti del B., dal giudice di prima istanza, condivisibilmente i giudici di appello hanno reputato “corretta la valutazione discrezionale effettuata dal primo giudice, in ragione della rilevante soccombenza, seppure non integrale del B., che si è visto accogliere solo una minima parte delle sue richieste”: ed infatti, correttamente, i giudici di merito hanno liquidato le spese con riguardo all’esito complessivo del giudizio, conformemente ai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene (cfr., tra le altre, Cass. nn. 12412/2014; 6259/2014);

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3.000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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