Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3541 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 11/02/2011), n.3541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26136/2009 proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARATORE Carlo, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA, in persona del vice commissario

straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 6,

presso lo studio dell’avvocato LEPORE GAETANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE LUCA Massimo, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1053/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

16/10/08, depositata il 02/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato De Luca Massimo, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide

la relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 2.12.2008, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da P.P. contro il Consorzio di bonifica 9 di Catania, alle cui dipendenze prestava servizio con la qualifica di geometra, fascia contrattuale 6^, diretta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella 7^ fascia dall’ottobre del 1992, in base allo svolgimento delle mansioni di geometra capo, e comunque alle relative differenze retributive.

Il P. ricorre per cassazione con tre motivi. Il Consorzio di bonifica 9 di Catania resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Questa parte ha depositato memoria.

I due ricorsi vengono riuniti (art. 335 c.p.c.).

In relazione al ricorso principale è necessario richiamare l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie in ragione della data di deposito della sentenza impugnata, secondo il criterio di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, che con l’art. 47 ha abrogato detto art. 366 bis – criterio in base al quale l’art. 366 bis, rimane applicabile in caso di impugnazione proposta contro provvedimento depositato prima della data del 4.7.2009 di entrata in vigore della nuova legge: cfr. Cass. 26364/2009, 7119/2010), la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

I primi due motivi di ricorso, con cui si censura la parte della motivazione che ha escluso la rilevanza delle mansioni svolte dal P. fino all’emanazione del decreto assessoriale 19.6.2000 c.d. di stabilizzazione – precedentemente operando egli in regime di distacco da parte di altro consorzio di bonifica – sono manifestamente inammissibili perchè, pur deducendo vizi di violazione di norme di diritto, non si concludono con la formulazione di quesiti di diritto.

Il terzo motivo dello stesso ricorso principale, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in sostanza lamenta che non si sia attribuita rilevanza al fatto, pur riconosciuto dal giudice di primo grado, che il lavoratore aveva espletato mansioni rientranti nelle prerogative dei suoi superiori. Le censure, oltre a non essere corredate dalla conclusiva chiara indicazione richiesta dall’art. 366 bis, ultima parte, risultano palesemente inidonee a porre in questione l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, che non è stata presa in considerazione nel suo compiuto sviluppo, comprensivo della indicazione dei precisi presupposti contrattuali per l’inquadramento nella 7^ fascia (esercizio di funzioni direttive, con discrezionalità operativa ed autonoma responsabilità, coordinamento e controllo di un settore operativo dotato di autonomia funzionale e organizzativa, ecc.) e della puntuale valutazione circa la mancata assunzione di simili responsabilità da parte dell’attuale ricorrente.

Il ricorso principale deve dunque essere rigettato e quindi rimane assorbito il ricorsi) incidentale condizionato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il P. a rimborsare alla controparte le spese del giudizio determinate in Euro venti per esborsi e in Euro tremila per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. secondo legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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