Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3541 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 19/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20487-2014 proposto da:

PARCHEGGI DI CAVA SOC. COOP. A RL, in persona del legale

rappresentante p.t. sig. A.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SANTIAGO DEL CILE, 8, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE VERGHINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO BIANCHI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAVA DE TIRRENI, in persona del Sindaco p.t., Prof. Avv.

G.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92,

presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONINO CASCONE, GIULIANA SENATORE giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato EMANUELE VERGHINI;

udito l’Avvocato ANTONINO CASCONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna aggravata alle spese e statuizione sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2012 il Comune di Cava dè Tirreni intimò sfratto per finita locazione alla Parcheggi di Cava soc. coop. a r.l. deducendo che: 1) era proprietario di un suolo in (OMISSIS), denominato (OMISSIS), in virtù di atto di permuta del 2005; 2) tale bene, all’atto dell’acquisto, era già condotto in locazione, per uso commerciale, dalla predetta società giusta contratto di locazione stipulato da quest’ultima con la ASL Salerno (OMISSIS), contratto venuto a scadere il 31 agosto 2011; 3) per tale scadenza il Comune aveva inviato disdetta a mezzo lettera raccomandata ricevuta dalla conduttrice il 27 luglio 2009.

La Parcheggi di Cava soc. coop. a r.l. si costituì opponendosi allo sfratto.

Il Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Cava dè Tirreni, con sentenza del 12 giugno 2013, accolse la domanda e dichiarò risolto il contratto di locazione, ordinando alla già indicata società il rilascio dell’immobile,e la condannò alle spese di lite.

Avverso tale decisione la Parcheggi di Cava soc. coop. a r.l. propose gravame, del quale il Comune, costituendosi, chiese il rigetto.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 24 luglio 2014, rigettò l’impugnazione e dichiarò interamente compensate le spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito la Parcheggi di Cava soc. coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Della violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 e delle altre norme regolatrici dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione, vizi di motivazione della decisione impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto irrilevanti le circostanze da essa allegate e cioè che, prima della stipula del contratto di locazione in data 31.8.1998, essa si trovasse già nella detenzione dell’area di proprietà della ASL (poi divenuta di proprietà del Comune) e che fossero intervenuti contatti tra l’Ufficio Patrimonio dell’Ente e la società per concordare le modalità e i termini della futura locazione. Sostiene la ricorrente che la predetta Corte sarebbe pervenuta a tale conclusione in base alla giurisprudenza secondo cui, per il perfezionamento dei contratti della P.A., occorre la manifestazione di volontà dell’organo rappresentativo abilitato a concludere i negozi giuridici in nome e per conto dell’ente pubblico.

Ad avviso della ricorrente, ciò sarebbe “giuridicamente inesatto” e costituirebbe violazione di legge nonchè insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Assume la Parcheggi di Cava soc. coop. a r.l. che il rapporto di locazione in parola sarebbe sorto con l’ASL, Salerno prima del 31.8.1998, il locatore avrebbe attestato documentalmente di aver ricevuto canoni di locazione anche per i mesi di giugno e luglio 1998 e al riguardo avrebbe rilasciato quietanza ed idoneo documento fiscale (fattura) e con comunicazione dell’8.10.1998 la predetta ASL avrebbe richiesto il pagamento dei detti canoni essendo la ricorrente già stata immessa nel possesso del suolo oggetto di causa a titolo di godimento dell’area. Inoltre, con deliberazione consiliare del 14 luglio 1998, la ASL Salerno (OMISSIS) avrebbe proposto di ratificare l’operato dell’Ufficio Patrimonio consacrando il rapporto già in essere dall’1.6.1998 con la società ed avrebbe approvato lo schema di contratto.

Ad avviso della ricorrente, i principi richiamati dalla Corte di merito e relativi alla stipula dei contratti per iscritto della PA non sarebbero applicabili nel caso di specie, in quanto la richiamata delibera aveva ad oggetto la ricognizione del rapporto già in essere tra le parti sicchè il contratto sarebbe sorto il 1 giugno 1998, come si evincerebbe dallo stesso negozio giuridico sottoscritto, il cui art. 5 prevede, tra gli obblighi del locatario, anche il pagamento del canone di locazione per il periodo 1.6.1998 – 31.7.1998 da versarsi contestualmente alla stipula del contratto.

2. Il secondo motivo è rubricato “Della violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1362 c.c.. Dell’omesso esame del rilievo analiticamente dedotto dalla parte nel corso del giudizio di appello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e conseguente erroneità, contraddizione ed insufficiente motivazione su di un fatto decisivo della controversia.

Sostiene la ricorrente che, a prescindere dalle modalità di costituzione del rapporto di locazione in parola, in applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. e alla luce del comportamento delle parti in sede precontrattuale, contrattuale e post-contrattuale, detto rapporto di locazione non potrebbe che considerarsi sorto l’1.6.1998.

La Corte di merito avrebbe motivato sul punto in modo insufficiente e contraddittorio laddove ha ritenuto che la sussistenza del rapporto contrattuale non è desumibile da atti e comportamenti concludenti della PA, essendo preclusa tale valutazione dalla natura pubblica del soggetto locatore.

3. I motivi che precedono, che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti. 3.1. Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 24 luglio 2014, nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione dei motivi all’esame, in relazione ai pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata, la ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui all’art. 360 c.p.c., novellato n. 5 ripropone, come peraltro chiaramente indicato in particolare nella rubrica del secondo dei mezzi all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis.

3.2. Con riferimento alle ulteriori censure proposte con i motivi all’esame, va precisato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, poichè la P.A. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall’art. 97 Cost. ed assolve alla funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l’obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell’atto (ex multis, v. Cass. 26/10/2007, n. 22537). Si osserva, inoltre, che dall’art. 2 del contratto in questione, testualmente riportato nel controricorso, risulta inequivocabilmente che le parti stabilirono espressamente come data di inizio del rapporto contrattuale l’1.8.1998. Risulta pertanto corretta la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la clausola di cui all’art. 5 dello schema di contratto di locazione approvato con Delib. Direttore Generale 14 luglio 1998, n. 1016 e trasfusa nel contratto poi stipulato il 31.8.1998, con cui la conduttrice ha assunto pure l’obbligo di corrispondere all’Azienda locataria la somma di 12.000.000 “a titolo di canone di locazione” per il periodo 1.6.1998 – 31.7.1998 da versarsi contestualmente alla firma di quel contratto. Con il pagamento di tali somme, riferite alla detenzione del bene nel predetto arco temporale, si è evidentemente solo provveduto al versamento di un corrispettivo in relazione ad una mera situazione di fatto per la quale non sussisteva alcun rapporto contrattuale. Alla luce di quanto precede risulta, quindi, corretta, anche l’interpretazione del contratto in questione operata dalla Corte territoriale.

4. Il terzo motivo è rubricato “Della violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1334 e 335 c.c.”.

La ricorrente censura la decisione della Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto valida la disdetta del contratto indirizzata al presidente della società, C.F., e notificata presso la sede della società nel mani del predetto, ormai non più legale rappresentante della stessa, sul rilievo che, essendo il predetto socio della ricorrente, per il rapporto che lo legava a quest’ultima, fosse abilitato a ricevere gli atti recapitati a mezzo posta presso la sede legale della società cooperativa.

4. Il motivo, che presenta pure profili di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, non essendo stato in esso riportato il tenore letterale dell’A.R e dell’avviso di giacenza” cui pure fa riferimento, è comunque infondato, alla luce delle ragioni espresse dalla Corte di merito sul punto, le quali resistono alle censure proposte, evidenziandosi al riguardo che l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale è irrilevante, non essendovi incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario della disdetta (arg. ex Cass. 25/05/2009, n. 12039), e dovendosi ritenere, per quanto evidenziato dalla Corte territoriale, l’atto pervenuto comunque nella sfera di conoscibilità della società destinataria.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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