Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3541 del 09/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20843/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO

19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MAGGIONI in

virtù di mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2798/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, emessa il 17/06/2015 e depositati il

23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di V.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2798/34/2015, depositata in data 23/06/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007, a fronte della ripresa a tassazione di plusvalenza correlata alla compravendita di un terreno edificabile, avendo l’Ufficio ritenuto il contribuente decaduto dall’agevolazione fiscale di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7 (avendo ceduto l’immobile a prezzo inferiore al valore indicato nella perizia), – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, essendosi l’appellate limitata a riprodurre il contenuto del ricorso introduttivo, senza esaminare e criticare il punto cruciale e determinante della decisione impugnata, rappresentato dall’avere i giudici della C.T.P. ritenuto di dovere tener conto nel prezzo pattuito per la cessione dell’immobile l’onere, assunto dal venditore, delle spese di riqualificazione ed urbanizzazione dei terreni, cosicchè calcolando le stesse “il prezzo finale era superiore al valore della perizia”.

A seguito di deposito di, relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Parte controricorrente ha depostato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate per mancanza di specificità dei motivi.

2. La censura è fondata.

Ed infatti questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco” (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. 1224/2007).

Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014), nel processo tributario, anche “la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.

Nella specie, dalla stessa esposizione nel presente ricorso per cassazione e dall’esame degli atti, si evince che l’appellante, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava la motivazione e l’erronea valutazione in diritto della normativa di cui alla L. n. 448 del 2001, da parte dei giudici della C.T.P., i quali si erano “disinteressati” degli “argomenti, anche pregiudiziali,” offerti dall’Agenzia delle Entrate, in primis in punto di decadenza del contribuente dal potere di utilizzare, ai fini fiscali, il valore del bene rivalutato, L. n. 448 del 2001, ex art. 7, laddove lo stesso abbia indicato nell’atto di trasferimento (“a causa, ad es., di un deprezzamento dovuto a cause naturali o all’adozione di nuovi strumenti urbanistici ovvero a variazione di quelli vigenti”) un valore inferiore a quello rideterminato.

Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e contenesse quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. S.U. 23299/2011).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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