Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3540 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 16/02/2010), n.3540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, legalmente

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata ex lege;

contro

Macelleria Montanello s.a.s. di Montanello Luigi in persona del

legale rappresentante pro tempore;

avverso la sentenza della C.T.R. di Napoli depositata in data

20/7/2005 n. 163/29/05;

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

Viste le conclusioni scritte del P.G. dott. Maurizio Velardi che ha

chiesto che questa Corte annulli la sentenza impugnata e rinvii la

causa al primo giudice per integrazione del contraddicono.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

In data 25 novembre 1999 l’Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Napoli notificava alla società in epigrafe l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale retificava da L. 13.959.000 in L. 261.377.000 il reddito d’impresa, per l’anno d’imposta 1996, esente ai fini ILOR D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 115 (TUIR) e tassabile ai fini IRPEF in capo ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione ai sensi dell’art. 5, cit. TUIR. L’emissione di tale atto scaturiva dall’esame da parte dell’ufficio impositore della segnalazione della Guardia di Finanza di Napoli, prot. n. 7307 del 08.03.1999 redatta a seguito di PVC elevato a carico della DASBO CARNI SRL. Avverso il suddetto provvedimento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Napoli che, con la sentenza n. 628/02/02 accoglieva il ricorso e compensava le spese di giudizio.

La sentenza veniva fatta oggetto di gravame dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio e compensava le spese del giudizio.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate, per motivi di seguito illustrati.

Difetto di motivazione circa un punto decisivo del giudizio, violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in quanto ad avviso della ricorrente nella sentenzia oggetto di ricorso non veniva motivato il perchè non era stato ritenuto degne di considerazione e risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza secondo i quali le operazioni commerciali intraprese dalla Macelleria Montariello con la Dasbo Carni s.r.l. erano da ritenersi soggettivamente inesistenti.

Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3. in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non valido l’elemento di prova a carico della società in quanto motivato con rinvio al verbale della Guardia di Finanza; laddove questa Corte ha più volte ribadito che tale tipo di motivazione è perfettamente legittimo (Cass. 12.7.2006 n. 200554; Cass. 7.12.2005 n. 27060).

Nella specie trova applicazione il principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardo inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio”.

(Cass. SU. sentenza n. 14815 del 2008).

I giudici di primo e di secondo grado non si sono attenuti al principio fissato da questa Corte e pertanto Iva dichiarata la nullità dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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