Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3540 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3540 Anno 2018
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 3722-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
VETTOR ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA
2018
106

PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
DALLA ROSA che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 98/2010 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 16/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 14/02/2018

consiglio del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

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FATTI DI CAUSA
Rilevato che con atto registrato il 23 novembre 2004 Alessio
Vettor acquistava un immobile nel comune di Maserada sul
Piave con atto di compravendita nel quale chiedeva
l’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima
casa e si impegnava a trasferire la sua residenza in tale Comune

usufruire del suddetto beneficio);
che il 18 aprile 2004 l’Agenzia delle entrate di Treviso gli
notificava un avviso di liquidazione d’imposta con sanzioni con
il quale, riscontrato che il Vettor non aveva mai cambiato
residenza, provvedeva al recupero della differenza tra VIVA
pagata con l’aliquota agevolata pari al 4% e quanto invece
dovuto sulla base dell’aliquota ordinaria del 10%,
contestualmente irrogando una sanzione pari al 30%
dell’imposta dovuta;
che il 14 maggio 2008 il Vettor provvedeva a trasferire la
residenza nel comune di Maserada sul Piave;
che il Vettor proponeva ricorso avverso il suddetto avviso,
affermando di non aver potuto trasferire la propria residenza
per causa di forza maggiore dipendente dal protrarsi dei lavori
riguardanti l’immobile acquistato e del rilascio del certificato di
agibilità da parte del comune di Maserada solo il 5 dicembre
2007;
che la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con
sentenza n. 109/02/2008, accoglieva il ricorso del contribuente,
ritenendo il ritardo giustificato in quanto imputabile a causa di
forza maggiore dipendente dal protrarsi dei lavori;

Ric.n.rg. 3722 del 2013- Adunanza in cam.cons. del 23 gennaio 2018

entro 18 mesi (così come previsto dalla legge per poter

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che avverso detta decisione proponeva appello l’Agenzia
delle entrate ritenendo che, come già sostenuto in primo grado,
non fosse sostenibile la tesi della forza maggiore in quanto le
difficoltà sopportate dal contribuente non sono sopravvenute
ma erano già note al momento della compravendita;
che la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con
sentenza 98/05/10, rigettava tale ricorso, confermando

grado;
che l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un
unico motivo e che il contribuente si costituiva con
controricorso;
che con memoria depositata il 17 gennaio 2018 il
contribuente ribadiva le ragioni sostenute nel controricorso,
sottolineando la ragionevolezza della sentenza impugnata;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in
relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la ricorrente
Agenzia delle entrate assume che la sentenza impugnata
avrebbe omesso di motivare sull’esistenza della causa di forza
maggiore, in quanto risulterebbe che le difficoltà del
contribuente non fossero sopravvenute ma fossero già note al
momento della compravendita;
ritenuto che il ricorso è fondato;
che infatti il contribuente ha acquistato un immobile “al
grezzo” nella consapevolezza pertanto della necessità di dover
compiere molti lavori prima di poter abitarlo, mentre la causa
di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza
dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel
comune ove é situato l’immobile entro diciotto mesi

Ric.n.rg. 3722 del 2013- Adunanza in cam.cons. del 23 gennaio 2018

sostanzialmente le argomentazioni della sentenza di primo

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dall’acquisto, deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non
addebitabile al contribuente (Cass. 12 luglio 2017, n. 17225);
che infatti i concetti di sopravvenienza e imprevedibilità e
non addebitabilità al contribuente della causa di forza maggiore
devono essere interpretati con una certa rigidità, in relazione
alla natura speciale delle norme agevolative e della conseguente
necessità di fornire allatstesse una stretta interpretazione (cfr.,

2017, n. 22502);
che, coerentemente con quanto appena enunciato, nella
sentenza della Cassazione da ultimo citata, non è stata ritenuta
integrare una causa di forza maggiore le, pur gravQcondizione di
salute del contribuente, in quanto circostanza esistente già al
momento del rogito e, pertanto, priva del carattere della
posteriorità e della imprevedibilità;
che, infine, non è stata ritenuta integrare una causa di forza
maggiore proprio la circostanza consistente nella mancata
ultimazione dei lavori di un appartamento in costruzione né in
caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un
immobile già edificato proprio perché si tratta di elementi
ampiamente prevedibili al momento del rogito (Cass. 24 giugno
2016, n. 13148; Cass. 12 marzo 2015, n. 5015);
che del resto la sentenza impugnata ha completamente
omesso di motivare sul perché la circostanza di aver acquistato
“al grezzo” l’immobile possa costituire causa di forza maggiore;
ritenuto che la sentenza impugnata va quindi cassata e, non
apparendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso del
contribuente e la sua condanna alla rifusione delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; il consolidarsi dei

Ric.n.rg. 3722 del 2013- Adunanza in cam.cons. del 23 gennaio 2018

fra le altre, Corte cost. n. 264 del 2017; Cass. 27 settembre

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principi di diritto sopra enunciati solo in un momento successivo
rispetto all’instaurazione del giudizio giustificano la
compensazione delle spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente
e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di

prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
tributaria della Corte di Cassazione, il 23 gen io 2018.
Il Pleske

e

legittimità, che liquida in complessivi euro 2000, oltre alle spese

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