Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3540 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28596-2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUDOVICA LUDOVICI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENIAMINO DE RITIS 18, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO DI LISA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4561/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. M.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 4561/2018 della Corte di appello di Roma, che, respingendo la sua impugnazione principale ed accogliendo l’impugnazione incidentale proposta dalle Generali Italia spa, ha riformato la sentenza n. 1720/2015 del Tribunale di Tivoli (che aveva dichiarato la corresponsabilità sua e del conducente il veicolo ignoto nella rispettiva misura del 60% e del 40% in relazione al sinistro occorso in data (OMISSIS) in (OMISSIS)); e per l’effetto ha rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti delle Generali Italia spa quale impresa designata per il FGVS, in quanto carente di legittimazione passiva.

2. Ha resistito con controricorso le Generali Italia s.p.a.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. M.A. censura la sentenza impugnata per due motivi.

1.1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 343 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., nella parte in cui ha omesso di dichiarare inammissibile l’appello incidentale tardivo spiegato dalle Generali, come pur avrebbe dovuto, in quanto detto appello incidentale aveva ad oggetto capi diversi da quelli oggetto dell’appello principale e comunque agli stessi non connessi. Sostiene che la sua impugnazione principale aveva avuto ad oggetto esclusivamente il quantum della pretesa risarcitoria, mentre la compagnia con comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello in data 24 febbraio 2016 (e dunque oltre il termine di 30 giorni dal 17/12/2015, data di notifica dell’appello principale) aveva proposto appello incidentale anche in punto di an debeatur.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, denuncia violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale – con motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile – ha ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità del veicolo rimasto non identificato, avendo ritenuto inattendibile il teste B. con motivazione illogica ed avendo colpevolmente ignorato la deposizione resa dal teste V..

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Infondato è il primo motivo.

Invero, l’appello principale avverso la sentenza impugnata è stato proposto dall’odierno ricorrente M. (già attore in primo grado); e l’art. 334 c.p.c., comma 1, come è noto, prevede che le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine. Pertanto, già sotto questo profilo, indubbia era la facoltà della compagnia di proporre impugnazione incidentale tardiva.

D’altronde, contrariamente a quanto assunto in ricorso, il M., già attore in primo grado, nel proporre appello, non aveva affatto limitato la sua domanda alla riformulazione del quantum, ma aveva richiesto una nuova decisione sull’an, cioè in merito alla responsabilità delle parti nella causazione sinistro, tale da sostituire la statuizione del giudice di primo grado (che aveva affermato la responsabilità concorsuale sua e del conducente il veicolo ignoto). Peraltro, la compagnia, nell’ambito della contestazione del gravame principale, aveva riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, che era stata ritenuta assorbita dal primo giudice, per cui essa aveva interesse a mantenere viva l’eccezione (in primo grado non affrontata).

Per tutte le ragioni che precedono, l’appello incidentale proposto dalle Generali (diretto ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la suddetta responsabilità concorsuale) correttamente è stato implicitamente ritenuto ammissibile dalla Corte di merito.

2.2. Inammissibile è il secondo motivo che, al di là dei vizi formalmente eccepiti, è proteso a sollecitare una valutazione di merito, preclusa a questa Corte.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonchè declaratoria di sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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