Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3540 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 21/09/2016, dep.10/02/2017),  n. 3540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2352-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA FIRENZE, in persona del suo procuratore

pro-tempore, Avv. L.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

PALOMBI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MENDITTO

giusta procura in calce al controricorso;

COMUNE DI FOSSOMBRONE, in persona del sig. SINDACO p.t.

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56 QUARTO

PIANO INT. 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO VALENTINI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 688/2014 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI BONACCIO per delega;

udito l’Avvocato GREGORIO TROILO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

per il motivo 4^, rigetto nel resto.

Fatto

I FATTI

Nel 2011 C.M. proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa il 7.11.2011 (asseritamente non notificatagli) da Equitalia Marche s.p.a. (ora Equitalia Centro s.p.a.) deducendo l’inesistenza della notificazione di tale comunicazione. Nel merito, chiedeva che si accertasse che il Comune ed Equitalia non avessero diritto ad iscrivere ipoteca e a procedere esecutivamente nei suoi confronti, in quanto alcuni degli immobili aggrediti erano stati costituiti in fondo patrimoniale fin dal 2002, ed altri erano stati costituiti in fondo patrimoniale dal 2008.

Il Tribunale di Pesaro, all’esito del giudizio di primo grado, rigettava l’opposizione compensando le spese del giudizio al 50%.

Il C. propone ricorso per cassazione articolato in sette motivi nei confronti del Comune di Fossombrone e di Equitalia Centro s.p.a. avverso la sentenza n. 688/2014, depositata il 19.6.2014 dal Tribunale di Pesaro.

Resistono con separati controricorsi sia Equitalia Centro s.p.a. che il Comune di Fossombrone.

Quest’ultimo ha anche depositato memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente puntualizza, quanto alla ammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza emessa dal giudice di primo grado, che esso è ammissibile in applicazione del principio dell’apparenza, avendo il tribunale adito qualificato l’intera opposizione proposta dal C. come opposizione agli atti esecutivi.

Precisa inoltre che la pretesa da cui muove il preavviso di iscrizione si fonda sul mancato pagamento, da parte di una società di capitali ed anche del C., socio all’1% e direttore tecnico, di sanzioni amministrative per quasi quattro milioni di curo per aver compiuto attività estrattive al di là del consentito da una cava, ribadendo la marginalità della sua posizione, già allegata nel giudizio di merito, e l’illegittimità della irrogazione della sanzione a fronte della riduzione in pristino dei luoghi che afferma essere stata portata a termine.

Rappresenta anche che il Comune ha proposto separatamente azione revocatoria ordinaria avverso il fondo patrimoniale costituito nel 2008, accolta in primo grado, pendente in appello, mentre nessuna azione revocatoria è stata proposta avverso il fondo patrimoniale del 2002.

Quanto alla ammissibilità del ricorso, proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado, va detto che il tribunale, nella sentenza impugnata, dapprima dà atto che il C. ha introdotto, con atto di citazione una domanda volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo della pretesa del Comune, creditore e di Equitalia, agente di riscossione, di sottoporre ad iscrizione ipotecaria alcuni beni di sua proprietà da tempo costituiti in fondo patrimoniale, al fine di sottoporli ad esecuzione forzata.

Quindi, manifesta di condividere la tesi, espressa da questa Corte fin dalla sentenza n. 1295 del 2012, che non qualifica l’iscrizione ipotecaria e, a fortiori, il semplice preavviso di iscrizione, quale atto proprio dell’esecuzione forzata, ma piuttosto come misura cautelare strumentale al successivo pignoramento del bene, affermando che di conseguenza essa non possa essere inquadrata nell’ambito delle opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

Tuttavia, conclude sul punto nel senso che l’azione promossa dal C. possa ugualmente essere considerata un atto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.tempestivamente promosso, laddove si contestano il vizio di notifica dell’atto e la carenza di alcuni elementi dell’atto notificato che, pur non cagionando nullità, comunque impediscono la decadenza dal potere di proporre opposizione e, quindi, la declaratoria di inammissibilità.

Così ricostruita la motivazione della sentenza di merito sulla domanda proposta, se ne trae non che il tribunale abbia qualificato come opposizione agli atti esecutivi l’intera domanda, ma che abbia qualificato opposizione agli atti esecutivi – giustificando, sulla base del principio dell’apparenza, l’immediata proposizione del ricorso per cassazione – soltanto quei capi della domanda che afferiscono ai vizi formali della notifica del preavviso e del preavviso stesso, e non invece i capi che costituiscono più propriamente oggetto dell’azione di accertamento negativo proposto, in cui il C. contesta il diritto dell’amministrazione di assoggettare ad iscrizione ipotecaria e poi esecuzione forzata alcuni beni immobili, perchè costituiti da tempo in fondo patrimoniale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, esaminati i motivi di ricorso, i primi cinque afferiscono a quella che è stata qualificata dal tribunale in termini di opposizione agli atti esecutivi, gli ultimi due, ovvero i motivi 6 e 7, afferiscono alla proposta azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, e sono quindi inammissibili, perchè sul punto il C. avrebbe dovuto proporre appello.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57.

Il ricorrente sostiene che dei quattro motivi di opposizione proposti solo tre erano in effetti riconducibili alla opposizione agli atti esecutivi, mentre la contestazione del diritto di Equitalia di procedere esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale era in realtà una opposizione all’esecuzione.

Sostiene che l’errata qualificazione della domanda da parte del tribunale gli abbia determinato la perdita di un grado di giudizio in relazione a quel motivo, e che comunque sarà la Corte a giudicare della inesistenza del diritto di Equitalia di assoggettare ad iscrizione ipotecaria (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77) i beni costituiti dal C. in fondo patrimoniale nel 2008.

Il motivo è infondato.

Come si è detto, la domanda del ricorrente va qualificata come un’azione di accertamento negativo del diritto del creditore di procedere ad iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, atteso che l’iscrizione ipotecaria esattoriale esula dall’esecuzione forzata, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19667 del 2014 ed in tal senso era stata correttamente qualificata dal giudice di primo grado, laddove il C. contestava che potessero essere assoggettati ad iscrizione e poi ad esecuzione i beni costituiti in fondo patrimoniale, atteso che le obbligazioni per le quali si procedeva non erano state contratte per soddisfare interessi della famiglia e che di ciò era ben a conoscenza il creditore.

Al ricorrente in relazione a quella parte della domanda, non è stato quindi confiscato un grado di giudizio in conseguenza dell’erronea qualificazione dell’intera domanda, perchè sul punto avrebbe dovuto proporre appello.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25, 50 e 77.

Sostiene che abbia errato il tribunale nel ritenere che l’estratto di ruolo sia equiparabile alla cartella esattoriale, e di conseguenza nel ritenere che sia valida la notifica dell’estratto di ruolo eseguita dall’esattore in luogo della notifica della cartella, ai fini della validità degli atti esecutivi successivi. Sostiene di non aver ricevuto la notifica di alcuna cartella esattoriale e che ciò infici la validità di tutti gli atti successivi, in particolare del preavviso di iscrizione ipotecaria (anche di tale preavviso, comunque, come si vedrà nei motivi successivi, sostiene di non aver ricevuto la notifica).

Con il terzo motivo, in via gradata, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, e la violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Per il caso in cui la Corte ritenga equipollenti la notifica dell’estratto di ruolo e la notifica della cartella, introduce alcune contestazioni relative alla regolarità della notifica ricevuta che fanno riferimento alla diversità del numero riportato sulla cartella esattoriale rispetto al numero riportato sull’estratto di ruolo: sostiene che fosse stato prodotto in giudizio l’estratto di ruolo (e non la cartella), che conteneva poi il riferimento ad una cartella, i cui numeri finali erano 827002, diversa da quella, i cui numeri finali erano 827, emessa nei suoi confronti ma mai prodotta in giudizio dall’amministrazione e mai notificata.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis e art. 26.

Il ricorrente sostiene che erroneamente il giudice di prime cure abbia ritenuto che la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, benchè consegnata a persona diversa dal destinatario, non possa essere ritenuta inesistente, in quanto consegnata a persona equiparabile al vicino di casa, e di conseguenza la nullità della notifica fosse sanata dal raggiungimento dello scopo.

Sostiene che si trattasse di inesistenza, e non di nullità della notifica, in quanto consegnata in luogo diverso dalla sua casa di abitazione a persona priva di riferimenti con lui.

I motivi due, tre e quattro possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, attinendo alla regolarità della notificazione della cartella esattoriale, atto presupposto, e del preavviso di iscrizione ipotecaria, e sono infondati.

Come emerge dettagliatamente nella sentenza impugnata, la cartella esattoriale è stata regolarmente notificata mediante spedizione postale, ricevuta nell’abitazione accanto a quella del C. dal padre di questi, con modalità di notifica in sè valide (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26). Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26consente la possibilità per il concessionario di notificare direttamente per posta la cartella esattoriale inviando una semplice raccomandata a.r. senza dover sottostare, ai fini della validità di tale forma di notifica, al compimento di tutte le formalità previste dalla L. n. 890 del 1982 sulle notifiche a mezzo del servizio postale v. tra le altre Cass. n.12083 del 2016: In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata).

In giudizio l’amministrazione ha prodotto non la cartella, che viene emessa in unico originale e consegnata mediante notifica al debitore, e quindi non rimane nella disponibilità dell’amministrazione procedente, ma l’estratto di ruolo e l’avviso di ricevimento.

Come già si è avuto modo di affermare (v. tra le altre Cass. n. 12888 del 2015), la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.

Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova della notifica della cartella esattoriale,sia per la prova del credito esattoriale, che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. L’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco il contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6).

Anche il quarto motivo, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza, è palesemente infondato: la notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è avvenuta nell’immobile (fuori città, in località priva di denominazione delle strade) sito presumibilmente accanto e di certo in prossimità a quello di residenza del ricorrente, in quanto avente il numero civico immediatamente successivo, nelle mani del padre del ricorrente qualificato come convivente dal notificante: in ogni caso, è escluso, come correttamente argomentato nella sentenza, che sia profilabile una inesistenza della notifica, in quanto l’atto è pervenuto a persona dichiaratasi convivente ed in relazione parentale stretta con il ricorrente.

Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 77, comma 2 bis nonchè art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il C. sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto della eccezione di carenza di motivazione dell’atto impugnato, ed avrebbe erroneamente ritenuto) superabili le censure di nullità relative alla mancata indicazione del soggetto dinanzi al quale impugnare sostenendo che ciò avesse la sola conseguenza di non far decorrere il termine per proporre opposizione.

Il motivo è infondato.

Occorre evidenziare innanzitutto che l’atto della cui validità si discute è il semplice preavviso di iscrizione ipotecaria, e non l’atto di iscrizione stessa, quindi un atto prodromico non immediatamente aggressivo della sfera giuridica del debitore. Le argomentazioni del C., relative all’atto di iscrizione ipotecaria mancante di parti essenziali, non sono pertanto pertinenti.

Inoltre, come in precedenza precisato, non si è di fronte, altro che per la proponibilità dei motivi di ricorso relativi ai vizi formali degli atti, sulla base del principio dell’apparenza, ad un atto riconducibile all’esecuzione forzata.

Infine, la sentenza impugnata richiama correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’omessa indicazione dell’autorità amministrativa o giudiziaria a cui far ricorso e del termine entro il quale provvedervi non è in ogni caso causa di invalidità ma di mera irregolarità che osta semplicemente al verificarsi di preclusioni processuali e decadenze (Cass. n. 1372 del 2013, in relazione ad opposizione a cartella esattoriale, e Cass. n. 24300 del 2015, in relazione ad opposizione a fermo amministrativo).

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 170 c.c., che disciplina il fondo patrimoniale, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: sostiene che, trattandosi di obbligazione extracontrattuale al pagamento di sanzione amministrativa, si è avuta una violazione dell’art. 170 c.c. che prevede clic l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Con il settimo ed ultimo motivo, il C. denuncia la violazione degli artt. 282 e 474 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente contesta in particolare la soluzione data dal tribunale alla aggredibilità da parte del creditore dei beni costituiti in fondo patrimoniale nel 2008, in relazione ai quali è stata accolta in primo grado l’azione revocatoria. La questione è quella del rapporto tra immediata esecutività delle sentenze di primo grado e sentenza costitutiva: il ricorrente sostiene che trattandosi di sentenza costitutiva priva di statuizioni di condanna essa non può spiegare alcun effetto fino al suo passaggio in giudicato, diversamente da quanto ritenuto, senza specifica motivazione sul punto, dal tribunale.

Come si è detto in premessa, il sesto ed il settimo motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto in relazione alle questioni proposte, e risolte dalla sentenza di primo grado con il rigetto, il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello.

Il ricorso va complessivamente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 cater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida le spese del presente giudizio in complessivi Euro 29.000,00 in favore del Comune di Fossombrone ed in complessivi Euro 22.000,00 in favore di Equitalia Centro s.p.a., di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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