Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 354 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19851-2015 proposto da:

COOP. SOCIALE ARTEMIDE – SERVIZI SOCIALI -, in persona del Presidente

del Cda e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO SALI

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO BONCORAGLIO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 146/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

21/01/2015, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio

Pietro.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 27 gennaio 2015, ha rigettato il gravame della Cooperativa Sociale Artemide avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la sua domanda di pagamento del corrispettivo residuo del servizio di assistenza domiciliare degli anziani e dei nuclei familiari in difficoltà. Ad avviso della Cooperativa, la convenzione stipulata con il Comune di Ragusa il 10 novembre 1999 prevedeva che il corrispettivo ivi pattuito potesse subire variazioni in relazioni a variabili costituite anche dai maggiori costi sostenuti per la sostituzione del personale assente. La Corte, invece, ha interpretato la convenzione (art. 15) nel senso che le parti avevano fissato un corrispettivo fisso, in relazione al numero dei soggetti assistiti e dei dipendenti da impiegare, oltre ad un ulteriore compenso fisso “in relazione agli oneri di organizzazione, rischio e spese generali”, senza possibilità quindi di incremento alcuno.

Avverso questa sentenza la Cooperativa Sociale Artemide ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, cui si oppone il Comune di Ragusa.

Il primo motivo denuncia violazione del giudicato, indicato in un’altra sentenza della medesima Corte d’appello (n. 257/2012) che avrebbe interpretato un’analoga convenzione in senso favorevole alla tesi dalla Cooperativa.

Il motivo è inammissibile: la ricorrente ha riportato alcuni brani della invocata sentenza della Corte catanese, ma non ha trascritto nè analiticamente illustrato il contenuto delle clausole contrattuali della diversa convenzione, in violazione del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 e 6.

Il secondo motivo censura l’interpretazione data alla convenzione nella sentenza impugnata, alla quale contrappone una diversa interpretazione favorevole alla Cooperativa: è inammissibile, sollecitando una non consentita revisione del giudizio di merito.

Il terzo motivo censura la decisione di inammissibilità della doglianza di mancata valutazione dell’aumento degli oneri retributivi derivanti dall’applicazione del Ccnl per le figure professionali impiegate dalla Cooperativa: è, in parte, inammissibile, sollecitando una interpretazione della convenzione che è incompatibile con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte, manifestamente infondato, invocando una circostanza (come rilevato nella sentenza impugnata) tardivamente introdotta in giudizio solo in grado di appello.

La memoria contraria della ricorrente non apporta elementi indonei a modificare le conclusioni della predetta relazione che il Collegio condivide. E’ opportuno aggiungere che l’esigenza di specificità del ricorso per cassazione – che nella specie implicava la necessaria trascrizione nel ricorso del testo della convenzione considerata nella sentenza della Corte d’appello che qui si invoca, nonchè la specifica illustrazione dei termini dell’altra controversia – non viene meno per il fatto che la Corte di Cassazione possa avere accesso diretto agli atti processuali, come nel caso in cui sia stata dedotta la violazione del giudicato o siano denunciati errores in procedendo.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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