Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3539 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 16/02/2010), n.3539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro

tempore Agenzia delle Entrate – Ufficio di Avezzano in persona del

Direttore pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale

dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12

domiciliano;

contro

D.L.M. e D.L.M.L., nella qualità di eredi di

D.L.L.M.F. rappresentati e difesi dall’Avvocato

Di Gravio Dario e presso di lui elettivamente domiciliati in Roma via

Anapo n. 29 come da procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Aquila sezione seconda n. 111 depositata il 25.6.2001;

udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;

lette le conclusioni scritte del P.G. Costantino Fucci che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

In seguito alla apertura della successione di D.L.L.M. F. in data (OMISSIS) i di lui eredi, odierni intimati, presentavano la prescritta dichiarazione di successione dichiarando un valore complessivo dei cespiti pari al L. 421.816.500 che l’ufficio, con avviso di accertamento e liquidazione n. 14362 ritualmente notificato, elevava in L. 480.399.000.

Avverso tale atto proponevano ricorso alla C.T.P. di L’Aquila gli odierni intimati – con il patrocinio dell’avv. Guido Granzotto del foro di Roma – per chiederne l’annullamento, eccependo la nullità dell’avviso per carenza di motivazione non avendo l’ufficio dato conto dei criteri in base ai quali era pervenuto alla rivalutazione dei cespiti ereditari; contestavano comunque nel merito la rivalutazione operata dall’ufficio impositore. Nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria la Commissione provinciale con sentenza n. 315 del 1999 accoglieva il ricorso, ritenendo sostanzialmente fondata la censura incentrata sul difetto di motivazione. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ufficio finanziario, contestando l’erroneità della decisione di primo grado.

Con la sentenza che forma oggetto del presente ricorso, la C.T.R. di L’Aquila – neLla contumacia degli appellati – ha limitato il proprio esame alla preliminare verifica di ammissibilità e dichiarato inammissibile l’appello, ritenendo che … i ricorrenti contribuenti nel ricorso di primo grado, mentre hanno delegato l’avv. Guido Granzotto a rappresentarli e difenderli in ogni grado e fase del giudizio non hanno eletto il loro rispettivo domicilio presso lo studio del suddetto professionista … va rilevato ancora che l’appello dell’Ufficio avverso la predetta sentenza è stato notificato con raccomandata n. 90284 del 28.12.00 all’avv. Guido Granzotto nel suo studio in Roma via Anapo 29, anzichè ai predetti ricorrenti nelle loro rispettive residenze, e ciò in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17″.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate deducendo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 162 c.p.c.;

dell’art. 291 c.p.c.; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.

In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63).

Assume la difesa delle Amministrazioni ricorrenti che la sentenza della C.T.R. sarebbe errata sotto il profilo della violazione delle norme disciplinatrici della nullità processuale, laddove aveva ritenuto che la notifica dell’atto di appello effettuata presso il procuratore costituito in primo grado determinasse, in assenza di elezione di domicilio, l’inammissibilità del gravame. Laddove la notifica dell’atto di gravame presso il procuratore costituito in primo grado, siccome effettuata in un luogo si diverso da quello prescritto, ma non privo di un collegamento con i destinatari della notificazione medesima, non integri un’ipotesi di inesistenza, bensì una semplice nullità, suscettibile come tale di sanatoria tramite rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

Pertanto la sentenza in epigrafe aveva errato per aver sanzionato con l’inammissibilità una semplice ipotesi di nullità suscettibile di sanatoria. Nel controricorso viene richiesta a questa Corte di controllare la corretta notifica a tutti i resistenti del ricorso;

viene in ogni caso eccepita l’inammissibilità del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate in quanto non preceduta dalla autorizzazione dell’Ufficio del Contenzioso tributario della Agenzia delle Entrate in base al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52 in ulteriore subordine il rigetto del ricorso essendo palese nel caso in esame la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 per omessa notifica dell’atto di appello. Occorre anzitutto rilevare che il ricorso risulta tempestivamente e ritualmente notificato ai ricorrenti.

Quanto alla eccepita mancanza di autorizzazione alla proposizione dell’appello essa non è più richiesta a fronte dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le Agenzie delle Entrate ed attribuito alle stesse la generalità delle funzioni in precedenza demandate ai dipartimenti ed agli uffici del Ministero delle Finanze (Cass. Sezioni Unite 14.01.2005 n. 604).

Ciò premesso il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia del Territorio è infondato.

Con l’unico mezzo di gravame, il Ministero eccepisce la violazione o falsa applicazione degli artt. 160, 162 e 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63) senza considerare che la sentenza impugnata ha deciso sulla inesistenza delle notificazioni.

Le norme che disciplinano la notificazione nel giudizio di appello sono quelle di cui all’art. 330 ss. c.p.c..

Il giudizio di appello si regge, com’è noto, sulla iniziativa di parte ed il giudice di appello, per il noto effetto devolutivo, non può superare i limiti del richiesto (art. 112 c.p.c.) la giurisprudenza evocata da controparte riguarda il caso in cui il processo si sia validamente instaurato almeno nei confronti di uno dei convenuti e sorga la necessità (d’ufficio o su espressa domanda della parte costituita) di una integrazione del contraddittorio e dell’assegnazione di un termine per provvedersi.

E’ risaputo infatti che la rinnovazione non può essere disposta per una notifica inesistente e comunque l’inesistenza della notificazione è sanabile soltanto con efficacia ex nunc. La sentenza impugnata ha ritenuto (ed il Ministro non la critica sul punto) che gli intimati, pur assistiti nel primo grado dall’avv. Guido Granzotto, non avessero eletto presso di lui (esercente fuori distretto della Corte d’Appello dell’Aquila) il loro domicilio per la causa. Tale accertamento non consente di prendere in considerazione il luogo delle notificazioni, diverso dal domicilio reale delle parti chiamate in causa, e pertanto le censure sollevate dal Ministero sono infondate ed avvalorano la circostanza che non vi fu nessuna notificazione, dovendo ritenersi inesistente un atto dichiarato in concreto nullo e insanabile.

Le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3000 di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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