Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3539 del 14/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3539 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 28353-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
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SOCIETA’ AGRICOLA LA CAMPANINA SRL, elettivamente
domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 56, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato SERGIO FIORI giusta delega a
margine;

Data pubblicazione: 14/02/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2013 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 18/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIANLUIGI
FIORI in sostituzione dell’Avvocato SERGIO FIORI che
ha chiesto il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

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Svolgimento del processo
Con rogito del 29.5.2008 registrato il 4.6.2008 la società Agricola
La Campanina acquistava un terreno agricolo allo scopo di esercitarvi
l’agriturismo. Nell’atto la società dichiarava di essere in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del d.lgs.

L’Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui
recuperava le imposte nella misura ordinaria, in quanto la qualifica IAP
era stata riconosciuta in data 29.7.2008 successiva alla stipula dell’atto
e, conseguentemente, la società non poteva godere delle agevolazioni
che erano state revocate.
Proposto ricorso da parte della società, la Commissione Tributaria
Provinciale di Cremona lo rigettava con sentenza 99/1/12 depositata
il 13.6.2012.
L’appello della società odierna ricorrente

era accolto dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza
n.57/8/13 depositata il 18.4.2013.
Osservavano i giudici di secondo grado che l’agevolazione in
questione può essere estesa agli acquirenti che conseguano i requisiti
IAP successivamente all’acquisto del terreno, purchè presentino, entro
tre anni dalla registrazione dell’atto, l’attestazione del possesso della
qualifica prescritta.
Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione
l’Agenzia delle entrate svolgendo due motivi.
Si è costituita con controricorso la società Agricola La Campanina

99/2004.

28353/13

Motivi della decisione
1- Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso.
La sentenza impugnata non risulta notificata, per cui trova
applicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione

(trattandosi di giudizio introdotto nell’anno 2012) per proporre ricorso
per cassazione. Ciò precisato, dalle annotazioni riportate a tergo
dell’ultimo foglio del ricorso risulta che l’atto è stato consegnato per la
notifica all’Ufficiale giudiziario in data 3.12.2013 e quindi nell’ultimo
giorno utile per impugnare.
2-Va altresì disattesa l’eccezione relativa alla improcedibilità del ricorso
per mancato deposito della istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio
ex. art. 360 comma 3 c.p.c. e della copia autentica della sentenza
impugnata ex art. 369 comma 2 n.2 c.p.c. Entrambi i documenti
risultano ritualmente prodotti in atti.
3.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione
e falsa applicazione degli artt.100c.p.c., 59 c. 2 e 36 c.4 d.lgs
31.12.1992 n.546, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.per avere la
CTR dato rilievo a un difetto di motivazione.
3.a.II motivo è infondato.
Vero è che il Giudice di appello ha ritenuto sussistente un vizio di
motivazione della sentenza impugnata ma non si è limitato a un rilievo
del vizio processuale rinviando quindi al giudice di primo grado,
avendo, al contrario operato un autonoma valutazione della
controversia e deciso nel merito il ricorso.

temporis, il termine c.d. lungo di sei mesi e quarantasei giorni

28353/13

4.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta – ex art.360,
1″ co. n. 3 cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1,
2,3,4, I. 604/1954 e del combinato disposto degli articoli 1, co.4 e 5
bis, e 2, co.4 e 4 bis, d.lgs. 99/04. per avere la commissione tributaria
regionale ritenuto che la agevolazione potesse essere estesa agli

all’acquisto del terreno, purché nel triennio successivo alla stipula
dell’atto.
4.a D motivo è infondato.
In base all’art.1, co.1, d.lgs. 99/04, “e’ imprenditore agricolo
professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività
agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in
qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio
tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime
almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Stabilisce il co.3 che anche le società di persone, cooperative e di
capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali,
a condizione (per quanto qui rileva) che “lo statuto preveda quale
oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui
all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti
requisiti:

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un

amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale”.
I benefici spettanti al coltivatore diretto sono stati estesi – a condizione
del conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
– alle società agricole (anche con il ‘tipo’ della s.r.I., come nella specie)
secondo il disposto dell’art. 2. co. 4^ d.lgs. 99/04: “Alle società

acquirenti che conseguissero i requisiti IAP successivamente

28353/13

agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli
professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a
favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore
diretto .`A•

d.lgs.99/04, in forza del quale: “Le disposizioni relative all’imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o
società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3,
abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla
Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si
siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi
dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso
termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in
possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza
degli eventuali benefici conseguiti”. Orbene, nel caso di specie la
contribuente ha ottenuto il riconoscimento IAP e, inoltre, quest’ultimo
è intervenuto (in data 29.7.2008 come è incontestato, circa due mesi
dopo la data del rogito) entro il termine di 24 mesi sia dall’istanza di
riconoscimento, sia dall’acquisto agevolato. Contrariamente a quanto
sostenuto dall’agenzia delle entrate, non si ritiene che le agevolazioni
possano escludersi in ragione del fatto che l’istanza di riconoscimento
della qualifica IAP sia stata da essa presentata successivamente
all’acquisto medesimo.
Si osservi come il presupposto di legittimazione, pur inesistente al
momento del rogito, sia stato comunque ottenuto nell’arco temporale
indicato dalla legge (24 mesi). Termine, quest’ultimo, come detto
rispettato con riguardo tanto all’istanza di attribuzione e

Un’ulteriore estensione di favore è poi contenuta nell’art.1 co.5-ter

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riconoscimento della qualifica IAP, quanto dello stesso rogito di
trasferimento.
Il legislatore, con la norma da ultimo citata, ha ritenuto di estendere il
regime IAP anche ai soggetti privi dei requisiti qualificanti, purché
conseguiti – come nella specie – entro 24 mesi. Né la soluzione qui

impositiva ovvero nell’azione di controllo spettante l’amministrazione
finanziaria; dal momento che la riferibilità di quest’ultimo arco
temporale alla data di acquisto agevolato del fondo costituisce
elemento obiettivo e certo (in tal senso Cass. 21615/2016).
5.Va, conseguentemente rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in €13.000,000ltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in
data 11.1.2018
Il Consigli
Consigli re estensore
Rosaria j4 . a -astorina

Il Presidente
omenico Chipdemi

accolta introduce elementi di dubbio nella ricostruzione della fattispecie

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