Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3539 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3539 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 11195-2013 proposto da:
BAGLIO ANGELO BGLNGL68M23L219H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio
dell’avvocato MANCINI ANTONIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FILIPELLO ELENA, giusta procura speciale
a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente contro
THERMAE SRL a socio unico in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
NICOTERA 24, presso lo studio dell’avvocato CAPUA
MICHELANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato BIOLE’
ADOLFO, giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- resistente nonchè contro
FONDIARIA SAI SPA;
– intimata –

27.3.2013, depositata il 28/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 11195 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 2136/2013 del TRIBUNALE di TORINO del

R.g.n. 11195-13 (c.c. 16.1.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1I. Angelo Baglio ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l.

Thermae e la s.p.a. La Fondiaria-SAI avverso la sentenza del 28 marzo 2013, con la quale
il Tribunale di Torino ha declinato la propria competenza per territorio e dichiarato la
competenza del Tribunale di Acqui Terme sulla controversia da lui introdotta con atto del 6
giungo 2012 nei confronti della detta s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni, ai sensi
dell’art. 2043 e ss. ed in particolare 2051 c.c., sofferti allorquando, durante un soggiorno

presso il Grand Hotel Nuove terme, gestito dalla convenuta, era caduto a causa dei gradini
bagnati e della rottura di una ciabatta, fornitagli per usufruire dei servizi erogati dalla SPA
dell’albergo.
Nella citazione in giudizio l’attore invocava l’applicabilità del foro del consumatore,
adducendo di essere residente a Torino e la convenuta, costituendosi, eccepiva
l’inapplicabilità di quel foro, adducendo di avere sede in Acqui Terme.
La convenuta chiamava in giudizio la Fondiaria-SAI quale sua assicuratrice.
§2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la s.r.l.
Thermae, mentre non ha svolto attività difensiva la Fondiaria-SAI.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulate le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle
parti costituite ed è stata fissata l’adunanza della Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:

§1. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza territoriale osservando che,
avendo l’attore qualificato la propria domanda ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. e,
dunque, nel senso della invocazione di una responsabilità extracontrattuale, l’invocazione
del foro del consumatore non era pertinente, essendo esso applicabile, <>, onde dovevano trovare
applicazione le regole generali e tanto determinava l’incompetenza del Tribunale torinese.
§2. L’istanza di regolamento di competenza è stata fondata dal Baglio sulla
deduzione che nessuna delle norme indicate dal Tribunale sarebbe stata pertinente, essendo
invece la controversia riconducibile all’ambito dell’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n.
206 del 2005, nonché sulla deduzione che, al di là della invocazione delle norme sulla
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Est. Consi 1affaeJeFrasca

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responsabilità extracontrattuale, la domanda avrebbe dovuto essere qualificata anche nel
senso della responsabilità contrattuale, che comunque si cumulava con l’altra.
§3. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell’istanza di
regolamento di competenza, adducendo che ad escludere l’operatività del foro del
consumatore valeva la proposizione dell’azione con l’invocazione delle norme degli artt.
2043 e 2051 c.c.
§4. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero e ritiene che

l’istanza di regolamento di competenza debba essere accolta senza che occorra esaminarne
i motivi, in quanto sussiste una ragione che rende illegittima la declinatoria di competenza
e che la Corte deve rilevare nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio di statuizione sulla
competenza, i quali, a seguito della sollecitazione a regolare la competenza, La investono
di tutte le questioni rilevanti ai fini della questione di competenza che Le è stata
prospettata.
La ragione che giustifica il dissenso dalle conclusioni del Pubblico Ministero si
colloca a monte del problema della qualificazione della controversia e, quindi, della sua
incidenza ai fini di stabilire se nella specie operasse o meno il foro del consumatore.
La ragione de qua emerge — in mancanza di pervenimento del fascicolo d’ufficio del
giudice a quo, nonostante l’istanza fatta dal ricorrente – dall’esame del fascicolo di parte
del giudizio di merito, contenuto nel fascicolo di parte resistente, depositato in questa sede.
Dall’esame della comparsa di risposta contenuta in detto fascicolo, tempestivamente
depositata nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. (che, a mente dell’art. 38 c.p.c. nel testo
novellato dalla 1. n. 69 del 2009, risulta applicabile alla controversia) emerge, infatti, che
l’eccezione di incompetenza da essa dalla resistente (convenuta nel giudizio di merito),
risultava prospettata in modo del tutto incompleto e, quindi, avrebbe dovuto considerarsi
tamquam non esset da parte del Tribunale.
Queste le ragioni.
§4.1. Va considerato che nella detta comparsa di risposta l’eccezione venne così
motivata (pp. 1-2): <>.
Ebbene, occorre tenere conto che siffatta eccezione era diretta sì a contestare la
sussistenza in Torino del foro territoriale inderogabile invocato dall’attore (foro del
consumatore), ma ciò nel presupposto che la controversia non fosse regolata da un criterio
di competenza territoriale inderogabile e particolarmente da quello invocato dall’attore e

fosse, invece, regolata soltanto dai normali criteri di competenza territoriale derogabile.
Si vuol dire, cioè, che l’eccezione si era sostanziata: a) nella negazione dell’esistenza
in Torino del foro territoriale inderogabile, nella supposizione che un simile foro non solo
non fosse ivi esistente, ma anzi neppure configurabile in relazione alla specie di
controversia e, dunque, nemmeno configurabile dinanzi ad altro giudice di altro luogo; b)
e, nel contempo e di riflesso nella negazione della sussistenza di una competenza
territoriale derogabile in Torino, secondo uno dei criteri applicabili alla controversia, in
difetto di applicabilità del foro inderogabile ed avuto riguardo alla sua natura.
§4.2. Che l’eccezione avesse questo duplice contenuto e lo dovesse avere ex necesse
discende da questi rilievi.
In primo luogo deve considerarsi che l’eccezione non si sarebbe potuta limitare alla
contestazione della soggezione della controversia ad un foro esclusivo: ciò, per la ragione
che altrimenti, quand’anche la controversia non fosse stata effettivamente soggetta
all’invocato foro territoriale inderogabile in ragione della sua natura, il Tribunale di
Torino, una volta reputata insussistente tale soggezione, avrebbe dovuto comunque
domandarsi necessariamente davanti a quale giudice territorialmente competente la
controversia si sarebbe dovuta radicare secondo le regole del foro territoriale derogabile.
E’ palese, dunque, che il Tribunale di Torino, per declinare la competenza non
avrebbe potuto e dovuto domandarsi soltanto se sussisteva il criterio di competenza
territoriale inderogabile, ma anche, una volta negata tale esistenza, se la propria
competenza sussisteva secondo i criteri ordinari o se sussisteva alla loro stregua la
competenza di altro giudice (a meno di ravvisare altro criterio di competenza inderogabile,
comportante la soggezione della controversia ad altro foro).
E, in effetti, il Tribunale proprio in questi termini ha proceduto, perché, dopo avere
escluso che la controversia potesse radicarsi dinanzi a Torino, quale foro del consumatore,
negando che si vedesse in controversia ad esso soggetta, ha proceduto ad interrogarsi sui
fori territoriali derogabili ed ha declinato la competenza in applicazione di una regola di
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Est. Cons. Rffa1Frasca

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competenza territoriale derogabile, dando rilievo, peraltro, ad uno de possibili fori
concorrenti, quello ex art. 19 c.p.c. del foro della sede della convenuta, persona giuridica.
Come emerge dallo stesso tenore dell’eccezione della convenuta, d’altro canto, essa
stessa era stata ben consapevole di dover articolare la sua eccezione di incompetenza, non
solo con la contestazione del criterio di competenza territoriale inderogabile invocato
dall’attore, ma anche, consequenzialmente, con la negazione della sussistenza della
competenza di Torino secondo le regole di competenza territoriale derogabile. E lo aveva

fatto.
§4.2.1. Il necessario rilievo come oggetto del potere di eccezione della convenuta e
del potere cognitivo del giudice di merito del criterio di competenza territoriale derogabile
e, dunque, della questione di competenza di ci quel giudice risultava investito si sarebbe
potuto escludere, in realtà, soltanto in situazioni diverse da quella che nella specie
ricorreva e precisamente:
aa) se l’eccezione di incompetenza si fosse sostanziata nella contestazione non già
dell’applicabilità del foro del consumatore alla controversia, bensì nella deduzione che
esso era sì applicabile, ma davanti ad altro giudice;
bb) se l’eccezione di incompetenza si fosse sostanziata nella deduzione che la
controversia non era soggetta al foro del consumatore, bensì, in ipotesi, ad altro criterio di
competenza territoriale inderogabile dinanzi ad altro giudice.
In questi due casi, infatti, l’esame della questione di competenza, ove l’eccezione
fosse stata ritenuta fondata, avrebbe giustificato la declinatoria, mentre, ove, ritenuta
infondata, salvo che il giudice non avesse effettuato il rilievo di ufficio di una diversa
competenza territoriale inderogabile, avrebbe dovuto comportare la conseguenza della
constatazione dell’assenza di contestazione circa la sussistenza della competenza secondo
le regole della competenza territoriale derogabile.
Ipotesi speculari si possono configurare allorquando l’attore agisca invocando
l’esistenza di una clausola di competenza esclusiva stabilita per convenzione ed il
convenuto invochi altra clausola convenzionale prevalente che attribuisca ad altro foro la
controversia oppure deduce che l’applicazione della clausola invocata dall’attore
attribuisce ad altro giudice la competenza.
In tali casi la prospettazione della insussistenza della competenza territoriale secondo
i criteri del territorio derogabile può semmai farsi in via subordinata, per il caso che
l’eccezione diretta a postulare la competenza territoriale di altro foro o per ragioni di
territorio inderogabile ex lege oppure in base alla stessa o ad altra convenzione esclusiva,
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Est. Cons. R ffaele Frasca

R.g.n. 11195-13 (c.c. 16.1.2014)

venga disattesa dal giudice negando la configurabilità di tali criteri e, dunque,
determinandosi il rilievo dei criteri territoriali derogabili.
§4.3. Nel caso in esame, una volta che si consideri che l’eccezione di incompetenza
di cui il Tribunale era investito era di duplice contenuto (negazione della sussistenza del
foro inderogabile sulla controversia e negazione della competenza del foro adito secondo il
criterio di territorio derogabile), emerge viceversa, dal punto di vista del potere di
eccezione della convenuta, che esso era stato esercitato in modo palesemente incompleto.

Si rileva, infatti, dal tenore dell’eccezione che la contestazione della sussistenza del
foro territoriale derogabile in Torino era incompleta, nel senso che, in aggiunta alla
contestazione della configurabilità sulla controversia del foro territoriale inderogabile del
consumatore, invocato dall’attore, l’eccezione non recava la contestazione anche della
possibile radicazione in Torino di tutti i fori potenzialmente applicabili secondo le regole
generali in relazione alla diversa qualificazione della controversia prospettata dalla
convenuta come soggetta alle regole ordinarie: infatti, non solo il tenore dell’eccezione non
contestava uno dei fori facoltativi di cui all’art. 20 c.p.c., cioè il forum destinatae
solutionis, id est quello del luogo in cui l’obbligazione pecuniaria si sarebbe dovuta
eseguire, atteso che nessun riferimento ad esso vi si faceva, ma, inoltre, non contestava in
modo completo il foro generale di cui all’art. 19 c.p.c., giacché — in disparte l’inesattezza
di far riferimento alla residenza e non alla sede, come si sarebbe dovuto fare, circostanza
comunque irrilevante (dato che si può apprezzare come un mero errore materiale) — nessun
rilievo formulava in ordine all’esistenza in Torino di uno stabilimento e di una persona
autorizzata a stare in giudizio per l’oggetto della controversia, foro concorrente, per le
persone giuridiche, con quello della sede.
E’ da avvertire che a supplire alla incompletezza non poteva, del resto, valere la
generica richiesta, formulata nelle conclusioni della comparsa, di dichiararsi
<>, atteso che essa non
poteva che correlarsi a quanto motivato nella formulazione dell’eccezione.
Ne deriva che il Tribunale, una volta ritenuto insussistente il foro del consumatore
invocato dall’attore, avrebbe dovuto rilevare che, non risultando completa la contestazione
della propria competenza sotto tutti i possibili fori di cui alle norme generali, la
controversia risultava comunque radicata a Torino.
Ed invece, non solo non lo ha fatto, ma ha anche declinato la propria competenza
territoriale secondo le regole ordinarie scrutinando solo il foro generale dell’art. 19 c.p.c. e
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Est. Cons. R ffaele Frasca

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facendolo in modo incompleto, dato che ha dato rilievo solo al foro della sede della
convenuta.
In pratica, nel caso di specie, di fronte alla invocazione del foro del consumatore,
quale foro territoriale inderogabile, l’eccezione di incompetenza della convenuta, in quanto
basata sulla non qualificabilità della controversia come controversia nella quale l’attore
assumeva la veste di consumatore e, dunque, risolventesi nella contestazione della
competenza del foro di Torino per non essere la controversia soggetta a foro inderogabile

(cioè per non essere controversia inerente la tutela del consumatore), doveva concretarsi —
essendo l’implicazione di tale contestazione la soggezione della controversia ad un criterio
di competenza territoriale derogabile – anche nella contestazione dei fori territoriali
derogabili astrattamente concorrenti (in ragione della natura inerente diritti di
obbligazione) in modo completo, perché essa rivendicava proprio la loro applicazione,
sicché nel rivendicarla doveva, per essere rituale, contestarli tutti.
§4.4. In relazione alla necessità che, di fronte alla contestazione della configurabilità
del foro del consumatore, allegata dall’attore, l’eccezione di incompetenza si dovesse
sostanziare non solo in essa, bensì anche in una contestazione completa della sussistenza in
Torino della competenza secondo le regole proprie della competenza territoriale
derogabile, il Tribunale avrebbe dovuto, in forza della pregresse notazioni, i seguenti
principi di diritto (che si enunciano anche con riferimento all’ipotesi in cui l’attore invochi
nella domanda una competenza territoriale esclusiva convenzionale):
a) <>.
Siffatta motivazione non solo non è argomentata e, quindi, non tiene conto delle
considerazioni che sopra sono state svolte, ma sembra frutto di un equivoco: lo fa
manifesto il richiamo a Cass. n. 1278 del 1999, che enunciò il principio per cui la

contestazione dei fori territoriali derogabili concorrenti in modo completo non è necessaria,
se l’attore nel suo atto introduttivo abbia indicato di sceglierne uno nell’atto introduttivo,
occorrendo in tal caso contestare solo tale criterio. In sostanza, la citata decisione estese ad
una fattispecie in cui era stato fatto valere dall’attore un foro territoriale inderogabile,
quello del consumatore, un principio che, invece, trova la sua ragionevolezza nel diverso
caso di indicazione di un foro territoriale derogabile da parte dell’attore fra più fori
astrattamente concorrenti: in tal caso, avendo l’attore esercitato la sua facoltà di scelta fra i
più fori concorrenti, la discussione sulla competenza e, quindi, l’eccezione del convenuto
non può che riguardare la correttezza del foro oggetto della scelta (si veda, infatti, anche in
motivazione, per l’esatta individuazione del principio in questi termini, Cass. n. 9192 del
2003, secondo cui: <>.
§4.4. In riferimento all’onere di completezza della contestazione della competenza
territoriale derogabile quando concorrano più fori, si ricorda:
a) con riferimento alla incompletezza della contestazione dei fori facoltativi di cui

all’art. 20 c.p.c. quanto affermato, ex multis, da Cass. (ord.) n. 17020 del 2011, secondo
cui: <>.
§5. Da quanto osservato consegue, dunque, che dev’essere dichiarata la competenza
del Tribunale di Torino.
Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza nei confronti della
resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012. La soccombenza si
configura anche a carico della Fondiaria-SAI, atteso che, pur non avendo essa resistito
all’istanza di regolamento, risulta non solo – come dalla conclusionale della resistente che
si rinviene nel suo fascicolo del grado di merito – aver fatto propria l’eccezione di
incompetenza, ma anche aver beneficiato della condanna alle spese disposta dalla sentenza
qui caducata.

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Est. Cons. R ffaele Frasca

R.g.n. 11195-13 (c.c. 16.1.2014)

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino. Fissa per la riassunzione
termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna
solidalmente parte resistente e parte intimata alla rifusione al ricorrente delle spese del
giudizio di regolamento, liquidate in euro duemilacento, di cui duecento per esborsi, oltre

,
3, , il 16
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile
gennaio 2014.

accessori come per legge.

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