Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3539 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 11/02/2021), n.3539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29670/2019 R.G., proposto da:

M.S., rappresentata e difesa dall’avv. Salvino Greco,

con domicilio eletto in Roma, Via Crescenzio n. 20.

– RICORRENTE –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.

12.

– CONTRORICORRENTE –

e

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t..

– INTIMATA –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7481/2019, depositata in

data 5.4.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.S. ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Roma, avverso l’ingiunzione di pagamento n. 09720139081986179, relativa alla riscossione di sanzioni pecuniarie per violazione del C.d.S., sostenendo di non aver ricevuto la notifica della presupposta cartella di pagamento e che la sanzione era estinta per prescrizione.

Con sentenza n. 13631/2013, il giudice di pace ha respinto l’opposizione, affermando che la cartella era stata ritualmente notificata.

La pronuncia è stata confermata in appello.

Il tribunale ha rilevato d’ufficio la tardività dell’opposizione, osservando che: a) le contestazioni riguardanti la validità della notifica dei verbali di accertamento dovevano esser sollevate con l’opposizione L. n. 689 del 1981 ex art. 22, e quindi con ricorso depositato entro 30 giorni dalla conoscenza del verbale; b) le censure riguardanti la mancata notifica della cartella dovevano esser proposte con l’opposizione agli atti esecutivi, essendo onere dell’opponente dar prova della data della conoscenza dell’intimazione, onere che nella specie non era stato assolto.

La cassazione della sentenza è chiesta da M.S. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso, mentre Roma Capitale è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che la cartella esattoriale n. (OMISSIS) era stata annullata con sentenza del giudice di pace di Tivoli n. 5/2009, passata in giudicato, pronuncia che farebbe stato anche nel presente giudizio, dovendo condurre all’accoglimento dell’opposizione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 474 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che l’ingiunzione sarebbe stata emessa in carenza di titolo, dato che, al momento dell’emissione dell’atto impugnato, la presupposta cartella di pagamento era stata già annullata con sentenza passata in giudicato, per cui l’azione esecutiva non poteva essere promossa o proseguita.

3. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Il ricorso trascura di considerare che il tribunale, senza pronunciarsi nel merito, ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione, facendo presente che l’asserita invalidità della notifica dell’ingiunzione andava dedotta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, con il ricorso da depositare nel termine di trenta gg dalla notifica del verbale (mentre, nella specie, l’opposizione era stata proposta con citazione inidonea al conseguimento dello scopo, in quanto depositata oltre il termine di 30 gg. dalla conoscenza dell’atto impugnato), e che per contestare la validità della notifica della cartella era necessario proporre l’opposizione agli esecutivi, dando prova di aver avuto conoscenza del provvedimento in modo da consentire il controllo sul rispetto del termine di gg. 20 imposto a pena di decadenza.

La suddetta statuizione in rito, non essendo stata impugnata, osta alla stessa deducibilità del giudicato esterno di cui alla sentenza del giudice di pace di Tivoli n. 5/2009, giudicato comunque non invocabile in cassazione.

La decisione è divenuta definitiva prima della conclusione del giudizio di appello, sicchè la parte era tenuta a sottoporla all’esame del giudice di merito, non potendo dedurla direttamente in cassazione (Cass. 14883/2019; Cass. 1534/2018; Cass. 11754/2018; Cass. 16847/2018; 24531/2017; Cass. 1112/2008).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che si liquidano in Euro 800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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