Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3539 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017,  n. 3539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17878/2014 proposto da:

B.P., M.C.S., G.C.J.,

GO.EU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONDRAGONE 10,

presso lo studio dell’avvocato PIERA MASTRANGELI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati ESMERALDA PARENTINI, ANDREA DE

CESARIS giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

REPUBBLICA ITALIANA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 751/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

statuizione sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. I medici Go.Eu., M.C.S., B.P. e G.C.J. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso la sentenza del 13 maggio 2013, con cui la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il loro appello e quello di altri medici avverso la sentenza resa in primo grado nel 2005 inter partes dal Tribunale di Firenze, che aveva rigettato la loro domanda, intesa ad ottenere l’adeguata remunerazione, in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione medica nella situazione di mancato adempimento statuale all’obbligo di dare attuazione dopo il 31 dicembre 1982 alla direttiva 82/76 CEE/75, recepita tardivamente soltanto con il D.Lgs. n. 257 del 1991, per gli specializzandi iscritti ai corsi a partire dall’anno accademico 1991-1992.

p.2. Al ricorso non v’è stata resistenza dell’intimata.

p.3. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso è tempestivo. Il termine c.d. lungo veniva a scadere – al lordo della sospensione per il periodo feriale del 1 agosto al 15 settembre 2014, che fu di 46 giorni – il 28 giugno 2014, che cadeva di sabato. Ne segue che, a norma dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il termine venne prorogato al lunedì successivo, in cui l’atto risulta spedito per la notificazione a mezzo posta e, quindi, la notificazione risulta perfezionata dal punto di vista dei notificanti.

p.2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 324 e 329 c.p.c.. Error in procedendo. Error in iudicando”.

Il motivo censura la sentenza impugnata, là dove, dopo avere premesso che “l’appello ha ad oggetto specificamente l’individuazione del dies a quo, e la pretesa esistenza di un “illecito permanente” nella condotta dello Stato Italiano” e dopo avere, quindi, rilevato che nelle more del giudizio di appello si era verificato un mutamento dell’orientamento interpretativo con gli arresti delle sentenze gemelle n. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 circa l’individuazione del detto dies dal 27 ottobre 1999, ha, dopo avere genericamente manifestato perplessità su di essi, asserito che non meritava di dilungarsi su di esse, “atteso che costituisce giudicato la durata quinquennale della prescrizione, per cui, anche fissandone il decorso secondo la giurisprudenza più favorevole agli appellanti, va comunque rilevato che fra novembre 1999 e dicembre 2004 (notifica atto di citazione) in assenza di atti interruttivi, sono decorsi più di cinque anni e pertanto le domande sono prescritte”. Con tale ratio decidendi la corte fiorentina ha giustificato il rigetto dell’appello.

p.2.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Va premesso che, ove la Corte fiorentina avesse inteso “dilungarsi” sulle ragioni di dissenso dalle sentenze gemelle del 2001 avrebbe dovuto prendere atto che l’affermazione circa il decorso della prescrizione dal 27 ottobre 2009 e le ragioni che in esse la giustificarono risultavano ormai costantemente ribadite dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi successivamente ad esse e fino alla pronuncia della sentenza qui impugnata, come, del resto, poi lo sono state anche dopo quel momento.

Non avendo comunque enunciato le sue perplessità facendone ratio decidendi la corte fiorentina ha deciso la causa applicando la giurisprudenza inaugurata dalle sentenze del 2011 e, quindi, ha avallato i principi in ordine alla ricostruzione della natura dell’inadempimento statuale nella materia di cui è processo, fra i quali vi era la qualificazione della pretesa degli specializzandi nel modo indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9147 del 2009 e, quindi, nel senso della natura contrattuale della responsabilità, che, com’è noto, le sentenze gemelle dichiararono di condividere ed a favore della quale apportarono ulteriori elementi giustificativi, sempre poi condivisi dalla successiva giurisprudenza.

Ebbene, la Corte fiorentina, con la “sofferta” condivisione delle sentenze gemelle, ha, nell’ottica ora detta, riconosciuto che il diritto in discussione in causa era quello identificato nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite ed anzi, avrebbe dovuto farlo necessariamente, anche al di là del fatto che nell’appello (il cui tenore viene riprodotto nel ricorso) quella identificazione non si fosse proposta, atteso che la citata sentenza delle Sezioni Unite, come, del resto, rilevarono e ribadirono le stesse sentenze gemelle, aveva affermato trattarsi di un’operazione di mera qualificazione in iure della domanda, come tale possibile ed anzi doverosa d’ufficio.

Una volta avallata (obtorto collo nella logica dei giudici fiorentini) quella qualificazione, è palese che essi ne dovevano trarre tutte le implicazioni e non sovrapporvi, sotto il pretesto del giudicato interno, un termine di prescrizione ad essa non conforme, quale quello quinquennale.

In altri termini, i giudici fiorentini hanno fatto un’applicazione del giudicato interno manifestamente priva di fondamento, perchè contraria alla stessa qualificazione della pretesa di cui avevano dichiarato di prendere atto.

Tanto basta per accogliere il motivo sulla base del seguente principio di diritto: “allorquando il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda sulla base di una sua determinata qualificazione ed applicando il correlato termine di prescrizione, ove il giudice d’appello proceda, sulla base del potere officioso di qualificazione in iure della domanda sulla base dei fatti posti a suo fondamento, ad una diversa qualificazione della domanda, alla quale sia riferibile un diverso termine di prescrizione, erroneamente lo stesso giudice d’appello ritiene che operi giudicato interno sul diverso termine di prescrizione giustificato dalla qualificazione della domanda, data dal primo giudice”.

p.2.2. Merita, comunque, osservare che nella specie la soluzione non sarebbe stata diversa alla stregua dei principi evocati, proprio in una controversia in tema di pretese di medici specializzandi, da Cass. (ord.) n. 6246 del 2014 e sui quali il Collegio non ritiene in conseguenza soffermarsi, salvo per quanto risulta implicitamente dal su esposto principio.

Invero, nel caso di specie la proposizione dell’appello da parte dei qui ricorrenti con la prospettazione (ampiamente emergente dall’atto di appello riprodotto nel motivo; mentre all’uopo non sarebbe stata idonea l’attività svolta nella memoria di replica, cui i ricorrenti si richiamano) che, per la natura dell’inadempimento statuale, non operasse alcun temine di prescrizione, stante il carattere permanente dell’inadempienza fino al comportamento di adempimento delle note direttive, implicava necessariamente una contestazione non solo della qualificazione contraria della pretesa accolta dal primo giudice, ma anche e necessariamente, per derivazione, dell’operare del termine quinquennale ad essa correlato.

Sicchè i giudici toscani avrebbero errato anche ed in ogni caso nel non applicare il seguente principio di diritto: “allorquando il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda sulla base di una sua determinata qualificazione ed applicando il correlato termine di prescrizione, ove l’attore abbia posto a fondamento dell’appello l’assunto che la pretesa fatta valere non soggiaccia ad alcun termine di prescrizione, il giudice d’appello che proceda, sulla base del potere officioso di qualificazione in iure della domanda sulla base dei fatti posti a suo fondamento, ad una diversa qualificazione della domanda, alla quale sia riferibile un diverso termine di prescrizione, ritiene erroneamente che operi giudicato interno sul termine di prescrizione giustificato dalla qualificazione della domanda, data dal primo giudice, atteso che la critica rivolta alla sentenza in punto di inoperatività di qualsivoglia termine di prescrizione implica quella dell’inoperatività del termine applicato dal primo giudice”.

p.3. Con il secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Violazione o falsa applicazione delle norme in materia di prescrizione. Violazione del diritto comunitario. Error in iudicando”.

Con questo secondo motivo si argomenta la tesi che, in realtà, il corso della prescrizione della pretesa fatta valere non sarebbe mai iniziato.

Tale motivo dev’essere dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento del primo. Infatti, è prospettato per superare la rilevanza della prescrizione (comunque sarebbe stato anche infondato alla luce delle citate sentenze gemelle, che confutarono la tesi che vi si sostiene).

p.4. Con il terzo motivo si prospetta “omesso esame di una domanda. Violazione dell’art. 112 c.p.c.. Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Esso terzo è inammissibile, perchè imputa alla Corte territoriale di non avere esaminato alcune questioni prospettate nell’atto di appello, ma che, all’evidenza, quella Corte ha ritenuto di non esaminare scegliendo l’infondata soluzione adottata come questione più liquida.

Si tratta di questioni (concernenti un’eccezione di difetto di competenza territoriale e la deduzione di altre circostanze relative al corso frequentato ed alle sue modalità) che, ove fossero state riproposte dall’Amministrazione in appello, spetterà al giudice di rinvio esaminare, mentre, ove non lo fossero state a norma dell’art. 346 c.p.c., il loro esame sarà precluso. Per la questione di competenza il giudice di rinvio valuterà naturalmente che, sebbene su di essa non vi sia stata formalmente pronuncia, l’avere sia il primo che il secondo giudice pronunciato nel merito, suppone necessariamente l’affermazione della competenza, di cui riguardo alla sentenza di primo grado ci si doveva dolere nei modi consentiti dall’ordinamento.

Nella prima ipotesi il giudice del rinvio terrà conto, naturalmente, delle emergenze della giurisprudenza ormai consolidata della Corte riguardo alle relative questioni.

p.5. Conclusivamente la sentenza è cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è assorbito ed il terzo è dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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