Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3539 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 15/09/2021, dep. 04/02/2022), n.3539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38565/2019 proposto da:

K.Y., domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Z.L.;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

nonché contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale Brescia;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. K.Y., proveniente dalla (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere membro del partito (OMISSIS) e di essere stato perseguitato, imprigionato e torturato dagli oppositori politici. Per paura di subire ulteriori attacchi e persecuzioni decise di abbandonare il proprio paese e giunse in Italia nel 2017 passando per la Libia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento K.Y. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Brescia, che, con decreto n. 5558/2019 del 13 novembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del richiedente asilo in quanto vago, stereotipato e non circostanziato oltre che generico con riguardo ai tempi ed alle modalità di fuga dal carcere;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di motivi di persecuzione.

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria stante l’assoluta inattendibilità del racconto del richiedente asilo ed essendo, in Ogni caso, la sua appartenenza al partito (OMISSIS) terminata nel 2012 con la morte del padre avendo egli svolto durante le elezioni del 2014 un ruolo di mero controllore per motivi economici.

Circa la situazione socio-politica in (OMISSIS), il giudice ha osservato che dalle fonti consultate non emergeva la presenza di un conflitto armato generalizzato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, dal punto di vista soggettivo, per non aver il richiedente asilo allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità anche alla luce del fatto che egli non ha significative problematiche di salute e nel suo paese sono presenti figure di riferimento (moglie e figlie) mentre in Italia ha quale unico supporto la struttura ospitante; dal punto di vista oggettivo, per l’assenza di una emergenza umanitaria generalizzata nel paese di provenienza.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da K.Y. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14 ed art. 5, comma 6 per non aver il Tribunale preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliate svolte sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e per non aver il medesimo Giudice attivato i poteri officiosi necessari ad una adeguata conoscenza della situazione sociopolitica nel paese di provenienza del richiedente asilo. Il Tribunale non avrebbe valutato la domanda di protezione umanitaria.

Il motivo è fondato.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Ebbene secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01).

Nel caso di specie il Tribunale ha male applicato i predetti principi in quanto sono errati i presupposti per l’esame della vulnerabilità che il Giudice applica nell’esaminare la protezione umanitaria (cfr. pagg. 6 e 7 decreto impugnato) ed inoltre mancano le Coi sui diritti fondamentali nel paese di origine del richiedente.

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio.

Sostiene che il Tribunale avrebbe motivato l’inattendibilità del narrato sulla base di mere asserzioni inidonee a far comprendere il ragionamento logico-giuridico posto alla base di tale convincimento.

4.3 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8. Il Tribunale non avrebbe adempiuto ai suoi doveri di cooperazione istruttoria ed avrebbe apoditticamente escluso la presenza di un conflitto armato generalizzato ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) nonostante l’evidente peggioramento della condizione socio-politica nel sud del Paese attestata nei report di Amnesty International.

Il secondo e terzo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi sono infondati.

In particolare, quanto alla condizione socio-politica del paese di provenienza, il Tribunale, in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare ha osservato che l’attuale situazione della (OMISSIS) e caratterizzata da un seppure lento processo di riconciliazione tra le opposte fazioni politiche, il cui avanzamento non sembra seriamente messo in pericolo né dai pur gravi ma residui problemi di ordine pubblico, né dai perduranti ma più limitati abusi dell’esercito e delle forze dell’ordine. Ciò trova altresì conferma nel fatto che le elezioni presidenziali del 2015 si sono svolte in un clima di sostanziale serenità e correttezza.

Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice (il Tribunale Reports on Human Rights Practices pubblicato il 13.04.2016 dal Dipartimento di Stato degli USA).

Quanto alla valutazione deli inattendibilità del narrato del richiedete asilo il Tribunale ha dettagliatamente evidenziato (pag. 4 del Decreto impugnato) le lacune e incongruenze del racconto.

Rispetto a tali osservazioni il ricorrente nulla aggiunge né contesta. Si osserva altresì che seppur nel ricorso si lamenta la mancata “analisi” della documentazione prodotta, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente non indica né quale sia il contenuto degli elementi probatori asseritamene non valutati, né se e ove essi siano stati prodotti e neppure quale sia il “fatto” decisivo non valutato dal giudice. Sotto tale profilo, pertanto, i motivi di ricorso non soddisfano neppure il requisito dell’autosufficienza.

4.4 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta “l’illegittimità del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza: nonché violazione dell’art. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15” per essere il predetto decreto sprovvisto dei requisiti costituzionali e legislativi di necessità ed urgenza in quanto contenente norme di non immediata applicazione e comunque del tutto eterogenee.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto la sua trattazione non ha alcuna rilevanza sulla risoluzione del caso in esame.

Il giudice di merito, infatti, ha respinto la domanda di protezione internazionale sulla base di valutazioni di merito, quali l’inattendibilità del richiedente asilo, l’assenza di un conflitto armato generalizzato nel paese d’origine, l’assenza di profili di vulnerabilità che non trovano fondamento nella disciplina giuridica adottata.

5. Pertanto la Corte rigetta il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, accoglie il primo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, accoglie il primo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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