Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3538 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe

Gioacchino Belli n. 27, presso lo studio dell’avv. MEREU Paolo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Massimiliano

Battagliela;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 34^, n. 55, depositata il 27 luglio

2007.

Letta la relazione scritta;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, in tre motivi, contro la sentenza d’appello indicata in epigrafe, reiettiva del gravame dalla stessa proposto contro pronuncia di primo grado, che, in accoglimento del ricorso della contribuente, aveva integralmente annullato un avviso di accertamento iva ed irpef relativo all’anno 2002;

– che il contribuente resiste con controricorso;

osservato:

– che, con i primi due motivi di ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione di legge in diversa prospettiva, censura la decisione impugnata, per aver ritenuto validamente proposta dal contribuente istanza di condono L. n. 350 del 2003, ex art. 2, comma 44.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che i motivi sono manifestamente fondati;

– che infatti – mentre lo stesso art. 2, comma 44, alla lett. e), afferma che la definizione non può essere effettuata “dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo” – è incontroverso (risultando dallo stesso controricorso) che al contribuente era stato notificato p.v.c., con esito positivo, il 13 ottobre 2003, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 350 del 2003, con conseguente inefficacia del versamento successivamente effettuato a fini di condono il 16 aprile 2004, a nulla rilevando in contrario, per l’inequivocità del dato normativo, la previsione dell’art. 10 dello statuto del contribuente;

osservato:

– che, con il terzo motivo, la l’Agenzia ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all’esame del merito, pure affrontato dal giudice tributario nonostante la ritenuta prevalenza dei condono;

considerato:

– che anche tale motivo è manifestamente fondato;

che, infatti, la motivazione della sentenza risulta del tutto inadeguata a rivelare la ratio che la ha indotta a ritenere infondate le censure mosse dall’Agenzia appellante alla sentenza di primo grado, richiamate in ricorso (nel rispetto del principio dell’autosufficienza) ed incentrate essenzialmente sulla mancata valutazione dell’evidenza evasiva rappresentata dall’acclamata interposizione di soggetti fittizi;

ritenuto:

– che pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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