Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3538 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3538 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza n. R.G. 8090/11, depositata V8/03/2013, nel
procedimento pendente tra:
GIACCIA SALVATORE;

contro
MININNI ERASMO, X. TOMMASO, MAGNISI
MICHELE SRL, MILANO ASSICURAZIONI SPA, REGANO
ANTONIO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Data pubblicazione: 14/02/2014

R.g.n. 7817-13 (c.c. 16.1.2014)

Ritenuto quanto segue:
§1. Con ordinanza dell’8 marzo 2013 il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice
del Lavoro, ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio in relazione ad una
controversia che davanti ad esso è stata riassunta a seguito di declinatoria della propria
competenza da parte del Giudice di Pace di Taranto.
§2. Tale controversia era stata introdotta dinanzi a quel giudice di pace da Salvatore

il risarcimento dei danni subiti alla propria persona, in occasione di un sinistro avvenuto
all’interno dello stabilimento Ilva di Taranto, allorquando, durante le operazioni di scarico
del materiale fornito all’impresa Asfalti Ranplast s.r.1., una sbarra di ferro, cadendo da un
camion condotto da Giovanni Cappiello (che dichiarava di essere in rapporto di lavoro con
la detta S.r.l., che il proprietario del veicolo era il Mininni e il suo intestatario il Regano),
l’aveva colpito al volto cagionandogli la rottura di un dente incisivo,.
La domanda – quantificata nella somma di e 1.800,00 e comunque nel limite della
competenza del giudice di pace – veniva basata sulla invocazione, nei confronti del Mininni
e del Regano, di una loro responsabilità ai sensi dell’articolo 2054 c.c., trattandosi di danno
derivante dalla circolazione stradale, ovvero in alternativa ai sensi dell’art. 2051 c.c., e nei
confronti della s.r.l. sulla sua qualità di datrice di lavoro del conducente del camion ai sensi
dell’articolo 2049 c.c.
La s.r.l. convenuta si costituiva ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione
passiva indicando la s.r.l. Magnisi Michele quale soggetto che aveva effettivamente
commissionato al Mininni il trasporto della merce di cui trattavasi. Autorizzata la chiamata
della s.r.l. Magnisi Michele, nell’udienza del 24 maggio 2010 si costituivano il Mininni,
anteriormente rimasto contumace, nonché la Magnisi Michele, la quale eccepiva
preliminarmente l’incompetenza per materia del giudice adito e la devoluzione della
controversia al giudice del lavoro sull’assunto che la vicenda integrasse un infortunio sul
lavoro. In via subordinata chiedeva di chiamare in causa l’autista del mezzo Cappiello
Giovanni e la compagnia assicuratrice del veicolo Milano Assicurazioni s.p.a.
Autorizzata la chiamata in causa della Milano Assicurazioni, essa si costituiva
invocando la competenza del giudice del lavoro.
§3. Con sentenza del 4 luglio 2011, il Giudice di Pace di Taranto dichiarava la sua
incompetenza a giudicare sulla domanda proposta ed affermava la competenza del
Tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro.

Est. Cons. 1affae1e Frasca

Ciaccia contro la s.r.l. X. Trasporti, Erasmo Mininni e Antonio Regano, per ottenere

R.g.n. 7817-13 (c.c. 16.1.2014)

Riassunta la causa dal Ciaccia, il Tribunale, dopo avere nell’udienza ex articolo 420
disposto l’acquisizione del fascicolo del giudice a quo, nella successiva udienza del 5
febbraio 2013 elevava il conflitto contro l’ordinanza sopra citata.
§4. Il Tribunale ha motivato l’elevazione del conflitto:
a) osservando in primo luogo di non poter <>;
b) soggiungendo, quindi, <>;
c) adducendo, di seguito, che <>.
Sulla base di tali motivazioni il Tribunale ha ritenuto che la controversia dovesse
considerarsi di competenza per non meglio specificate ragioni di materia ed ha elevato il
conflitto.
§5. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
§6. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulate le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento dell’istanza
di regolamento di competenza, adducendo la correttezza della motivazione dell’ordinanza
di elevazione del conflitto.
§2. Il Collegio, premesso il rilievo che il potere di conflitto è stato esercitato
tempestivamente, cioè nella prima udienza di effettiva trattazione, dopo la prima udienza
nella quale fu disposta l’acquisizione del fascicolo del giudice a quo, ritiene che l’istanza
di regolamento di competenza d’ufficio sia fondata e che debba dichiararsi la competenza
del Giudice di Pace di Taranto.

Est. Cons. affaele Frasca

3

R.g.n. 7817-13 (c.c. 16.1.2014)

Le ragioni di questa conclusione vanno, tuttavia, ricercate al di là della generica e
non spiegata prospettazione dell’ordinanza di elevazione del conflitto in ordine alla
sussistenza della competenza per materia del Giudice di Pace originariamente adìto.
Infatti, in detta ordinanza, mentre si coglie un’argomentazione tesa a dimostrare che
la controversia non era riconducibile all’àmbito delle controversie di lavoro, in quanto a
fondamento della domanda non era stata dedotta l’esistenza di un rapporto di lavoro del

trovato sul posto per espletare un rapporto di lavoro con altri, non si coglie alcuna
argomentazione dimostrativa della riconducibilità della controversia ad una competenza
per ragioni di materia del Giudice di Pace.
§2.1. Ora, se sulla controversia non sussistesse una simile competenza del giudice
onorario, la non riconducibilità della controversia stessa alla competenza per materia del
Tribunale in funzione di giudice del lavoro non sarebbe, quale dato negativo, sufficiente a
giustificare l’ammissibilità dell’esercizio del potere di conflitto.
Ai sensi dell’art. 45 c.p.c., infatti, di fronte ad una declinatoria di competenza ed alla
riassunzione della controversia dinanzi al giudice indicato come competente da quello che
ha declinato la competenza, e, dunque, alla mancata impugnazione della declinatoria ad
istanza di parte con il regolamento necessario, i limiti entro i quali è consentito al giudice
della riassunzione di elevare il conflitto ed interloquire sulla competenza sono individuati
dalla giurisprudenza di questa Corte nella circostanza che la controversia dev’essere
effettivamente soggetta ad una regola o di competenza per materia o di competenza
territoriale inderogabile ed il giudice della riassunzione ritenga ed affermi che la
competenza secondo tali titoli non sia sua, bensì o del giudice a quo o di un terzo giudice.
Del tutto al di fuori dei limiti del potere di cui all’art. 45 c.p.c. si colloca, invece, il
caso in cui, ancorché il giudice che ha declinato la competenza l’abbia declinata sulla base
di una regola di competenza per materia o per territorio inderogabile, quello della
riassunzione reputi che la controversia non sia, viceversa, soggetta a detta regola, per
essere la controversia soggetta, rispettivamente ad una regola di competenza per valore o
per territorio derogabile.
In tal caso il potere di conflitto non è esercitabile per la ragione che servirebbe a
tutelare non già una regola di competenza “forte”, cioè per materia o per territorio
inderogabile, bensì una regola di competenza “debole”, cioè per valore o per territorio
derogabile, che le parti, o meglio la parte soccombente sulla competenza, non hanno inteso

Est. Cons. RafieIe Frasca

Ciaccia con alcuno dei convenuti e, dunque, non rilevava che eventualmente egli si fosse

R.g.n. 7817-13 (c.c. 16.1.2014)

tutelare con il regolamento ad istanza di parte, così rendendola incontestabile anche dal
giudice della riassunzione.
Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: <> (Cass. (ord.) n. 19792 del 2008;
in senso conforme. Cass. (ord.) n. 6464 del 2011 e (ord.) n. 13364 del 2012). Principio la
cui validità è stata recentemente ribadita da Cass. sez. un. n. 21582 del 2011.
Da tanto discende che l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio dovrebbe
essere dichiarata inammissibile ove non emergesse che la controversia è soggetta ad una
regola di competenza per materia, regola che il Tribunale non ha individuato, ma che
compete alla Corte di individuare, se esistente, nel’esercizio del potere di statuizione sulla
competenza.
§3. Ora, dall’esame dello stesso atto di citazione in riassunzione, che riproduce il
contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, emerge
che la domanda, secondo una delle due alternative prospettate, era stata proposta dal
Ciaccia nei confronti del Mininni e del Regano con l’espressa allegazione e prospettazione
che il sinistro era da ritenere riconducibile ad una vicenda di circolazione stradale, posto
che si argomentava ampiamente che l’area su cui il sinistro era avvenuto era soggetta ad
uso pubblico o comunque adibita al traffico e alla circolazione dei veicoli e che anche la
sosta del camion da cui si era staccata la sbarra durante le operazioni di carico e scarico
rientrava nel concetto di circolazione e ciò agli effetti del d.lgs. n. 209 del 2005.
L’azione nei confronti dei detti convenuti secondo la detta alternativa era, dunque,
un’azione di responsabilità da circolazione stradale.
Ora, con ordinanza n. 20946 del 2008 questa Corte ha affermato con ampia
motivazione il seguente principio di diritto: <>.
Queste motivazioni sono condivise da questo Collegio, che, dunque, intende

§3.1. Ebbene, l’applicazione di tale principio di diritto alla vicenda di cui è processo
comportava che la domanda (proposta nell’ottobre del 2009) basata sull’invocazione di una
responsabilità da circolazione stradale, indipendentemente dalla valutazione del merito
della esattezza di tale prospettazione, per come proposta risultava riconducibile ad una
regola di competenza per materia con limite di valore del Giudice di Pace adito e
precisamente a quella di cui all’art. 7, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dall’art. 45
della 1. n. 69 del 2009, che attribuisce al giudice di pace la competenza <>.
Nella specie la competenza era conchiusa ampiamente entro quel limite,
§3.2. Ora, va ricordato che questa Corte, sulla premessa che il criterio di competenza
di cui al secondo dell’art. 7 è un criterio di competenza per materia con limite di valore, ha
statuito che <> (Cass. (ord.) n. 5455 del 2005; anteriormente, nello stesso senso, Cass. n.
5033 del 2000).
La qualificazione come criterio di competenza per materia con limite di valore della
competenza di cui all’art. 7, secondo comma, c.p.c. è stata ribadita da Cass. (ord.) n. 17467
del 2010).
Est. Cons. 1afà1e Frasca

ribadire il sopra ricordato principio di diritto.

R.g.n. 7817-13 (c.c. 16.1.2014)

§3.3. Va considerato a questo punto che l’esistenza della competenza per materia con
limite di valore sulla domanda basata sulla responsabilità da circolazione stradale si
cumulava con quella nei confronti degli stessi convenuti Minini e Regano basata
sull’invocazione dell’art. 2051 c.c. e con l’altra nei confronti della s.r.l. X. Trasporti.
Su di esse il criterio di competenza del Giudice di Pace di Taranto era certamente quello
per valore, ma, ai fini dell’elevazione del potere di conflitto deve considerarsi che ai sensi

della connessione fra esse, ben potevano essere cumulate con quella soggetta alla regola di
competenza per materia con limite di valore. E poiché il cumulo fra dette domande non è
mai stato sciolto, esse subiscono la vis actractiva di quella soggetta alla regola di
competenza per materia con limite di valore.
Da tanto deriva che il potere di conflitto risulta esercitato in funzione
dell’affermazione della soggezione della controversia, con riferimento ad una delle
domande cumulate ed in nesso di connessione non sciolto con le altre, ad una regola di
competenza per materia, cioè della sua riconducibilità all’ambito delle controversie in
materia di circolazione, atteso che il giudice adìto in precedenza, cioè il Giudice di Pace,
aveva negato la competenza non già per ragioni di valore, cioè reputando che essa, pur
essendo controversia in materia di circolazione, esorbitasse dal limite di valore della
propria competenza, bensì nel presupposto che esorbitasse dalla stessa materia della
circolazione.
Il giudice configgente ha inteso negare proprio tale esorbitanza e, dunque, il potere di
conflitto risulta legittimamente esercitato, oltre che in modo fondato.
Dev’essere, dunque, dichiarata la competenza sulla controversia del Giudice di Pace
di Taranto.

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Taranto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 16
gennaio 2014.

di quanto implicitamente risulta dall’art. 33 e 104 c.p.c. le dette domande, stante l’evidenza

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