Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3538 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27773-2018 proposto da:

J.B.E. in proprio e nella qualità di erede di

D.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE TUCCIMEI 1,

presso lo studio dell’avvocato CARMEN TRIMARCHI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE CICCIARI;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LO PRESTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

D.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 211/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. J.B.E., in proprio e quale erede di D.W., ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 211/2018 della Corte di appello di Messina, che, quale giudice del rinvio, ha rigettato la domanda risarcitoria – proposta nei confronti di P.E., oltre che da lei, da D.A., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori D.M.M. e D.K.A. (in proprio e nella qualità di eredi di D.W.).

2. Ha resistito con controricorso P.E..

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. La Quarta Sezione Penale di questa Corte con sentenza 10 luglio 2015 ha annullato la sentenza n. 1218/2011 della Corte di Appello di Messina, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, aveva dichiarato non doversi procedere a carico di P.E. per il reato di omicidio colposo, commesso in data 26/6/2003 in danno del lavoratore D.W.A., in violazione della normativa antinfortunistica (e, precisamente per aver omesso di inserire nel posto di caricamento dei montacarichi dei ganci di sicurezza tali da impedire lo sganciamento del cestello e per non aver realizzato un impalcato in prossimità del posto di caricamento contro la caduta dei materiali), confermando le statuizioni civili.

Nella sentenza di annullamento la Quarta Sezione Penale di questa Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza n. 1218/2011 della Corte di Appello di Messina appariva lacunosa, poichè quella Corte penale di merito non aveva adeguatamente affrontato il tema della colpa imputabile al P. nella qualità di direttore dei lavori, essendosi soffermata sulla posizione di garanzia dallo stesso rivestita e su una situazione di estremo disordine del cantiere, al quale avrebbe contribuito in modo ineludibile l’inerzia dell’imputato.

Al riguardo, la Corte di legittimità penale ha rilevato che:

-per consolidata giurisprudenza, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro (potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto ed essendo il direttore dei lavori per conto del committente di per sè tenuto soltanto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di committente), ma il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove sia accertata una qualche sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere; con la conseguenza che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio di tali funzioni;

-la Corte territoriale penale, non tenendo conto dei suddetti principi di diritto, aveva ritenuto il P. corresponsabile della situazione di grave disordine del cantiere, senza esaminare le concrete attribuzioni allo stesso affidate e senza esaminare le circostanze indicative della sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere ed a prescindere dalla questione del difetto del dispositivo di sicurezza anticaduta del montacarichi, che aveva dato causa all’evento mortale. In tale contesto, senza i necessari riscontri, la corte penale di appello, incorrendo nel vizio motivazionale denunciato, aveva affermato che il P. era venuto meno ai doveri fondamentali gravanti sul direttore dei lavori, omettendo di esercitare un efficace controllo ed una diligente vigilanza al fine di far rispettare le disposizioni impartite.

In conseguenza dell’annullamento, la Quarta Sezione Penale di questa Corte ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell’art. 622 c.p.p., precisando che il giudice civile si sarebbe dovuto pronunciare anche sulla questione prospettata con il secondo motivo di ricorso afferente, in caso di riconoscimento della preponderanza della colpa del coimputato, l’eventuale conferma delle statuizioni civili.

2. La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio, nel tornare nuovamente sul tema della colpa imputabile al P., ha ritenuto che dall’espletata istruzione dibattimentale, se era risultata la penale responsabilità di M.S. (direttore di fatto del cantiere, che aveva programmato e organizzato i lavori, coordinandoli, partecipandovi materialmente, stando costantemente in cantiere e trattando le maestranze, che personalmente reclutava), non era affatto risultato che il P. si fosse in qualche modo ingerito nell’organizzazione del cantiere (andando al di là dei suoi ordinari compiti di sorveglianza tecnica).

In tal senso, secondo la corte di rinvio, non poteva essere affermata la responsabilità civile del P. sulla base delle circostanze di evidente confusione e approssimazione del cantiere evidenziate nelle sentenze penali di merito: l’ispettore del lavoro, sentito come teste, aveva sì riferito di aver constatato un grande disordine del cantiere subito dopo l’incidente, ma non aveva affatto riferito situazioni anomale e/o pericolose per la sicurezza dei lavoratori e neppure aveva riferito ulteriori violazioni delle norme di sicurezza del cantiere (oltre a quella che aveva dato luogo all’evento mortale) che avrebbero dovuto rendere evidente la pericolosità dell’organizzazione del cantiere stesso tanto da far scattare un obbligo di segnalazione a capo del direttore lavori.

La Corte di Appello di Messina, pertanto, quale giudice civile di rinvio, ha rigettato ogni domanda risarcitoria dei congiunti del lavoratore deceduto, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

3. J.B.E., nella sopramenzionata qualità, censura la sentenza impugnata per due motivi.

3.1. Con il primo motivo, rubricato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione dell’art. 2087 c.c. e D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5 nella parte in cui la corte territoriale, non tenendo conto delle risultanze processuali del parallelo giudizio penale, non ha ritenuto il P., quale direttore lavori, responsabile per l’evento mortale, quanto meno in una posizione sussidiaria di garanzia. Sostiene che l’inerzia del P. aveva contribuito al verificarsi dell’evento, in quanto lo stesso, essendo stato presente sul cantiere, anche solo saltuariamente, avrebbe dovuto immediatamente accorgersi delle condizioni di insicurezza e precarietà in cui il cantiere si trovava ed avrebbe dovuto adottare, in via preventiva e cautelare, le misure antifortunistiche.

3.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omessa pronuncia sulle richieste istruttorie dirette ad approfondire la posizione del P., formulate in sede di atto di citazione in riassunzione (e, in particolare, sulle richieste di acquisizione del fascicolo del dibattimento di primo e di secondo grado; del verbale dell’udienza dibattimentale penale 22/6/2009 e di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze capitolate).

4. Il ricorso non è fondato.

4.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto: da un lato, nella sintetica ricostruzione del fatto sostanziale e processuale in esso contenuta, inammissibilmente dimentica di riportare il dictum contenuto nella sentenza di annullamento (dictum al quale la corte territoriale, quale giudice di rinvio, doveva attenersi nel compiere la nuova valutazione dei fatti, ad essa demandata, in vista della decisione sulla domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti del direttore lavori); e, dall’altro, sollecita questa Corte ad una rivisitazione della quaestio facti non consentita dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5 (che limita il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante).

4.2. Non fondato è poi il secondo motivo.

Invero, parte ricorrente riferisce che, a seguito della sentenza di annullamento, nella sua citazione in riassunzione aveva chiesto: l’acquisizione di tutto il fascicolo del dibattimento di primo e di secondo grado, l’acquisizione del verbale dell’udienza dibattimentale del 22/6/2009 e la prova per testi su 3 capitoli, che riporta; ma inammissibilmente omette di precisare se dette istanze istruttorie erano state ribadite all’atto di precisazione delle conclusioni (si cfr. al riguardo, tra le più recenti, Sez. 2, sent. N. 5741 del 27/2/2019, rv. 652770-02).

3. Nonostante il rigetto del ricorso, la natura della controversia e la particolarità della questione di diritto affrontata giustificano la compensazione anche delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Tenuto conto del fatto che parte ricorrente è stato ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, non sussistono i presupposti per il pagamento a carico della stessa dell’importo, previsto per legge.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA