Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3538 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 11/02/2021), n.3538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28800/2019 R.G., proposto da:

L.P., rappresentato e difeso dall’avv. Angela Maria Gabriella

Lombardo, con domicilio in Palermo, Via Corleo n. 32.

– RICORRENTE –

contro

– PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRAPANI, in

persona del Prefetto p.t..

– LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, in persona del Commissario

p.t..

– COMUNE DI CASTONACI, in persona del Sindaco p.t..

– POLIZIA MUNICIPALE DI CASTONACI, in persona del funzionario

responsabile.

– INTIMATI –

avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 254/2019, depositata

in data 5.3.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L.P. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Trapani, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 4598/2014, emessa sulla base del verbale di accertamento n. 9940/2014, con cui gli era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 9, per aver superato i limiti di velocità.

Il giudice di pace ha respinto l’opposizione con sentenza n. 606/2015, confermata in appello.

Secondo il tribunale, non aveva rilievo l’eccepito difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, poichè il giudizio di opposizione non riguarda la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma il corretto esercizio della potestà sanzionatoria. Neppure era fondata l’eccezione di decadenza per il mancato rispetto dei termini previsti per l’esaurimento di ciascuna fase del procedimento amministrativo, poichè detti termini si cumulano e la sanzione può essere annullata solo ove sia superato il termine complessivo di gg. 180 per l’adozione dell’ingiunzione prefettizia.

La sentenza ha poi evidenziato come il verbale attestasse la presenza dei cartelli di segnalazione delle apparecchiature di rilevazione della velocità, mentre era indimostrato che tale segnalazione non fosse visibile, risultando comunque il contrario dalle foto acquisite al giudizio.

Infine il tribunale, pur ritenendo che non fosse necessaria la prova della taratura periodica degli impianti di rilevazione delle infrazioni, ha però dato atto che l’amministrazione aveva prodotto sia detto certificato che quello di conformità metrologica dell’apparecchio.

La cassazione della sentenza è chiesta da L.P. con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

Le controparti sono rimaste intimate.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che non era stata acquisita la prova che le apparecchiature impiegate per la violazione in tema di velocità fossero state presegnalate e che, anzi, le prove testimoniali avevano confermato la contraria tesi sostenuta dall’opponente. In ogni caso, la visibilità doveva essere accertata in base alle dichiarazioni dei testi che si trovavano a bordo del veicolo e non ai rilievi fotografici effettuati da una posizione del tutto inadatta allo scopo.

Il secondo motivo deduce la violazione del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, del D.L. n. 117 del 2007, art. 3, comma 1, lett. b), e dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che il verbale non conteneva alcuna indicazione circa la collocazione della presegnalazione, nè consentiva di stabilire che detta segnaletica fosse stata collocata con congruo anticipo rispetto al punto di installazione degli impianti di rilevazione della velocità.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, dell’art. 2697 c.c. nonchè della L. n. 273 del 1991, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamentando che la pronuncia abbia ritenuto irrilevante la taratura ed il controllo periodico di funzionalità degli impianti, pur trattandosi di condizioni necessarie per la legittimità dell’infrazione.

3. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Come ha correttamente osservato il tribunale, la L. n. 168 del 2002, art. 4, impone all’ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.

Analoga previsione è contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.

Entrambe le norme impongono obblighi inderogabili a garanzia dell’utenza stradale, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l’osservanza dei doveri di segnalazione o circa l’eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non assicurino la medesima trasparenza nell’attività di segnalazione (Cass. 7419/2009; Cass. 21634/2009; Cass. 5997/2014, Cass. 15899/2016).

Se quindi la validità della sanzione amministrativa è condizionata dalla presegnalazione del dispositivo utilizzato per l’accertamento delle violazioni, va però precisato che l’esistenza del cartello di avviso è circostanza oggettiva che cade sotto la diretta percezione dei verbalizzati, per cui la relativa menzione, contenuta nel verbale, non integra una mera clausola di stile, ma attesta un dato rilevato senza margini di apprezzamento, nè diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l’opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso (Cass. 5997/2014 e 680/2011).

E’ invero indiscusso che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonchè in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non riguarda i soli apprezzamenti e le valutazioni, nè i fatti di cui i pubblici ufficiali abbia avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico (Cass. 23800/2014; Cass. 11012/2013; Cass. 3705/2013).

Questa Corte ha inoltre stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l’esistenza (Cass. 680/2011; Cass. 1661/2019).

In ogni caso grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass. 23566/2017).

Non era quindi necessario che il verbale contenesse un avvertimento puntuale, con la descrizione delle specifiche modalità di segnalazione, venendo in rilievo l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione stessa, da accertarsi in applicazione dei criteri di riparto dell’onere della prova richiamati in precedenza, tenendo conto della valenza probatoria e dei requisiti essenziali di contenuto del verbale di accertamento.

Quanto poi alla effettiva visibilità del segnale, il relativo apprezzamento attiene al fatto ed è incensurabile in cassazione, ferma la possibilità per il giudice di tener conto di ogni elemento acquisito, non essendo vincolato alle dichiarazioni dei testi, data l’assenza di una graduatoria dei mezzi di prova.

4. Anche il terzo motivo è infondato.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 18.6.2015, ha dichiarato illegittimo il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità dovessero esser sottoposte alle predette verifiche periodiche, osservando che – sia con riferimento a sistemi a funzionamento automatico e con tecniche di autodiagnosi, che con riguardo agli apparecchi utilizzati con la presenza di operatori – la mancanza di dette verifiche è suscettibile di pregiudicarne l’affidabilità a prescindere dalle modalità di impiego, poichè qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati, dovute ad invecchiamento delle componenti e ad eventi accidentali capaci di comprometterne l’affidabilità, con potenziale compromissione anche della “fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.

Ne consegue che, come già stabilito da questa Corte, tutti gli autovelox devono essere periodicamente tarati e verificati nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli deve essere dimostrata o attestata con certificazioni di omologazione e conformità (cfr. Cass. 9645/2016; Cass. 18354/2018; Cass. 533/2018).

Nello specifico, se è vero che, come dedotto dal ricorrente, il tribunale ha – erroneamente – ritenuto non necessaria, in astratto, la prova dell’effettuazione dei controlli di funzionalità dell’apparecchiatura, per altro verso ha però dato atto che l’amministrazione aveva comunque prodotto il certificato di taratura. La prova dell’effettuazione dei controlli di funzionalità degli impianti era stata – dunque – acquisita, non trovando alcun riscontro che le certificazioni si riferissero a controlli ormai risalenti nel tempo. Da ciò l’irrilevanza delle non corrette enunciazioni in diritto contenute nella pronuncia.

Segue – quindi – rigetto del ricorso.

Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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