Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3538 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 10/02/2017, (ud. 21/07/2016, dep.10/02/2017),  n. 3538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4125-2014 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

E FORESTALI (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE in

persona dei rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

A.B., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

contro

C.E.M.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

CA.SE., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3691/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato FEDERICO DE GERONIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. Il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per le Politiche Agricole e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, hanno proposto ricorso per Cassazione, contro i medici indicati in epigrafe, di cui è capofila C.E.M.G., e contro quelli parimenti indicati in epigrafe, di cui è capofila A.B., avverso la sentenza n. 3691 del 26 giugno 2013, con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello principale, proposto dalle amministrazioni ricorrenti contro la sentenza resa in primo grado l’8 settembre 2006 con il numero 18247/2006, e non ha esaminato l’appello incidentale degli intimati con capofila il C., perchè a suo dire essi non avevano insistito su di esso in sede di precisazione delle conclusioni.

p.2. Al ricorso, che concerne una controversia relativa a pretese di medici specializzandi per l’inadempimento di direttive comunitarie, hanno resistito con un congiunto controricorso, nel quale è stato svolto un ricorso incidentale, gli intimati indicati in epigrafe come ricorrenti incidentali.

Peraltro, detto controricorso e ricorso incidentale risulta proposto anche da P.V., che non è soggetto intimato nel ricorso principale congiuntamente ai medici di cui è capofila il C. e che erano costituiti in appello con il medesimo difensore.

p.3. Altro controricorso è stato proposto dai medici di cui è capofila la A., fra i quali vi è nuovamente il P. (che si erano costituiti in appello con un unico difensore, della M. ed della Au. che si erano costituiti con distinti difensori).

p.4. E’ stata depositata memoria dai resistenti con capofila C..

p.5. All’udienza è comparso solo il difensore dei medici resistenti con capofila la A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. In via preliminare va rilevato che il ricorso incidentale dev’essere esaminato congiuntamente a quello principale, in seno al quale è stato proposto.

p.2. Il ricorso principale prospetta tre motivi.

Con il primo deduce “difetto assoluto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione art. 165 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”.

Con il secondo si fa valere “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione del principio di “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” ex art. 112 c.p.c.”.

Con il terzo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione dei principi generali in tema di “caso fortuito” e “forza maggiore”; violazione ex artt. 165 e 294 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4″.

I tre motivi sono diretti a censurare la sentenza impugnata là dove ha dichiarato improcedibile l’appello principale delle amministrazioni ricorrenti “perchè gli appellanti si sono costituiti oltre il termine previsto dall’art. 348 c.p.c.”.

I motivi si correlano a quanto descritto nell’esposizione del fatto, dove si enuncia: a) che l’appello era stato notificato il 20 dicembre 2006 e, tuttavia, essendo stato restituito originale dall’ufficiale giudiziario soltanto il 4 gennaio 2007, l’iscrizione a ruolo nel termine di cui all’art. 165 c.p.c. non era stata possibile ed era avvenuta soltanto il 10 gennaio 2007; b) che era stata presentata istanza di rimessione in termini adducendo l’accaduto e la sentenza impugnata non risultava averla esaminata.

Nel primo motivo si lamenta, deducendo che l’istanza – il cui contenuto è riprodotto nell’esposizione del fatto – sarebbe stata depositata il 30 gennaio 2007, che la Corte territoriale nulla avrebbe motivato su di essa.

Nel secondo motivo si denuncia la stessa circostanza come omissione di pronuncia.

Nel terzo si sostiene che l’improcedibilità comunque sarebbe stata dichiarata senza considerare la ricorrenza della forza maggiore e del caso fortuito.

p.2.1. I motivi sono privi di fondamento, al di là del rilievo di inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che si configurerebbe dovuto, atteso che non si indica se e dove l’istanza fosse stata presentata nel giudizio di appello e nemmeno se essa è stata prodotta in questa sede, onde poter essere esaminata e, in alternativa, indicandone la presenza nel fascicolo d’ufficio (come ammette agli effetti dell’art. 369 c.p.c., solo comma 2, n. 4 Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, ma sottolineando che resta fermo l’onere di indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e, quindi, l’esigenza di fare riferimento alla presenza nel fascicolo de quo).

L’infondatezza dei motivi discende dall’applicazione del principio di diritto secondo cui: “Il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”)” (Cass. sez. un. n. 10864 del 2011; ora richiamato anche da Cass. sez. un. n. 16598 del 2016).

E’ palese che l’eventuale mancata considerazione dell’istanza di rimessione da parte della corte capitolina, ove fosse stato fatto constare in che modo nel giudizio di merito essa ne fosse stata investita (il che esigeva, come s’è detto, in primis l’indicazione del modo di deposito dell’istanza stessa), alla stregua di tale principio, non avrebbe arrecato alcun danno alle amministrazioni ricorrenti, atteso che esse avrebbero dovuto e potuto iscrivere a ruolo il giudizio d’appello tempestivamente con il deposito di una c.d. velina.

p.2.2. Il ricorso principale è, dunque, rigettato.

p.3. Con il primo motivo di ricorso incidentale si denuncia “violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento agli artt. 112, 189 e 190 c.p.c.”.

Il motivo critica la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha rilevato che “non va esaminato il gravame incidentale, poichè i proponenti non hanno insistito nella relativa domanda in sede di precisazione delle conclusioni”.

La critica si risolve nell’affermazione che si sarebbe “insistito in domanda in sede di precisazione delle conclusioni, (e che) d’altronde è prassi, in sede di precisazione delle conclusioni insistere, verbalmente, in domanda e chiedere che la causa venga posta in decisione”.

Di seguito si sostiene che non sarebbe l’avvocato a redigere il relativo verbale e che esso non viene letto, nonchè che “nè di solito, l’avvocato lo legge, ma si fida”. La corte territoriale avrebbe inteso abbandonato l’appello incidentale anche “contrariamente alla nota spese del giudizio di appello nei termini depositata e contrariamente alla comparsa conclusionale”.

p.3.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non solo non si indica l’udienza in cui sarebbe avvenuta la precisazione delle conclusioni senza abbandono dell’appello incidentale, ma nemmeno si trascrivono le conclusioni stesse, Inoltre non si indica se il relativo verbale è stato prodotto in copia oppure se si sia inteso fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio della corte territoriale.

Il motivo, inoltre, nel postulare che la corte territoriale avrebbe mal percepito il tenore delle conclusioni supponendo l’abbandono dell’appello incidentale, presenta inammissibilità anche perchè denuncia un errore revocatorio.

In ogni caso è argomentato in modo del tutto privo di specificità e, pertanto, anche per questo inammissibile (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

p.3.2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si lamenta che non si sia motivato sul mancato accoglimento dei motivi dell’appello incidentale, ma è palese che, essendo stato quest’ultimo ritenuto abbandonato non è dato comprendere come si sarebbe potuto rendere quella motivazione.

Il tre motivi sono inammissibili.

p.3.3. Il ricorso incidentale è, dunque, dichiarato inammissibile.

p.4. Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza, si possono compensare fra ricorrenti principali e ricorrenti incidentali, mentre seguono la soccombenza nel rapporto fra le ricorrenti principali ed i resistenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra le amministrazioni ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali. Condanna le amministrazioni ricorrenti principali alla rifusione ai resistenti con capifila A., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 luglio 20 6.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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