Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3538 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 04/02/2022), n.3538
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35619/2019 proposto da:
P.R.M.S., elettivamente domiciliato in
Roma Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana
Roberto, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;
– resistente con atto di costituzione –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. P.R.M.S., proveniente dallo (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato indotto ad emigrare per motivi prettamente economici a causa della estrema povertà in cui versava la sua famiglia.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento P.R. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Bari, che, con decreto n. 5056 /2019 del 18 ottobre 2019, rigetto il reclamo.
Tribunale ha ritenuto:
a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di motivi di persecuzione.
b) infondata la domanda di protezione sussidiaria stante l’assoluta inattendibilità del racconto del richiedente asilo ed essendo in ogni caso la vicenda non riconducibile ad una ipotesi di violenza indiscriminata.
c) infondata la domanda di protezione umanitaria, dal punto di vista soggettivo, per non aver il richiedente asilo allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da P.R. con ricorso fondato su cinque motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo, terzo e quinto motivo il ricorrente lamenta l’omesso/contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in (OMISSIS). Il Tribunale avrebbe omesso l’esame delle fonti informative relative sia alla protezione sussidiaria che a quella umanitaria.
Il motivo è fondato.
“In tema di valutazione di credibilità del richiedente asilo, il relativo giudizio, eventualmente negativo, non può in alcun modo essere posto a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è obbligato ex lege, volta che quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione del Paese di provenienza del ricorrente – sicché risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/insussistenza dell’obbligo di cooperazione.”
“Nella fase del giudizio volta ad acquisire le dichiarazioni del richiedente asilo (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione).”
“Il dovere di cooperazione da parte del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti – tale non potendosi ritenere il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale – alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b) della cd. Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da organizzazioni internazionalei internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete” affidabili e aggiornate.”
“In tema di valutazione della credibilità del richiedente asilo, costituisce errore di diritto, come tale censurabile anche in sede di legittimità, la valutazione delle dichiarazioni che si sostanzi nella capillare e frazionata ricerca delle singole, eventuali contraddizioni, pur talvolta esistenti, insite nella narrazione, volta che il procedimento di protezione internazionale è caratterizzato, per sua natura, da una sostanziale mancanza di contraddittorio (stante la sistematica assenza dell’organo ministeriale), con conseguente impredicabilità della diversa funzione – caratteristica del processo civile ordinario – di analitico e perspicuo bilanciamento tra posizioni e tesi contrapposte intra pares.”
In tema di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. 262/2021).
Ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, i contenuti del sito, come già sopra detto, “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri – se non corroborati da altre pertinenti e recenti fonti informative – sono per sé inidonei (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che connota la fonte) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati, e in ogni caso di per sé insuscettibili di escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 10834/2020).
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.
Ebbene secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 – Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01).
Nel caso di specie il Tribunale ha utilizzato come fonti sul paese di provenienza del ricorrente esclusivamente il sito (OMISSIS) (cfr. pag. 2 del decreto impugnato).
5. L’accoglimento del primo e terzo e quinto motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi con cui il ricorrente denuncia l’omesso esame delle dichiarazioni rese in sede di commissione.
6. Pertanto la Corte accoglie il primo, terzo e quinto motivo di ricorso, come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Bari in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, terzo e quinto motivo di ricorso, come in motivazione, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022