Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3537 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3537
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOFIPAR INTERNATIONAL ITALY S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Monte delle Gioie n. 24, presso lo studio dell’avv. Modena Roberto,
che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Remo Dominici;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta, e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sez. 5^, n. 222, depositata il 18 settembre
2007.
Letta la relazione scritta;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– Che la società contribuente propone ricorso per Cassazione, in unico motivo illustrato anche con memoria, avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, che ne ha respinto l’impugnazione contro pronuncia di primo grado, a sua volta reiettiva del ricorso da essa proposto contro avviso di accertamento irpeg ed ilor per l’anno 1997;
che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
osservato:
che, con l’unico motivo di ricorso, la società contribuente censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della violazione di legge, per avere ritenuto legittima la produzione da parte dell’Agenzia del p.v.c. richiamato nell’avviso di accertamento impugnato, avvenuta in primo grado solo in sede di udienza di discussione e ciò sul presupposto che si trattava di atto noto alla contribuente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Che il mezzo è manifestamente infondato;
che infatti – in disparte il rilievo che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), (applicabile ratione temporis, dal momento che si controverte in tema di accertamento notificato nell’anno 2002) impone di allegare all’atto di accertamento ogni eventuale atto in esso richiamato, solo se si tratti di un atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, mentre, nella specie, è incontroverso che il p.v.c. non allegato all’avviso di accertamento era già noto alla società contribuente – deve considerarsi che, sul piano eminentemente probatorio, i documenti tardivamente prodotti in primo grado, nella prospettiva di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, sono legittimamente valutati dal giudice di appello, in forza della previsione di cui all’art. 58, comma 2, del medesimo testo normativo, che, nell’ambito del contenzioso tributario, consente la produzione di nuovi documenti in appello (cfr. Cass. 9511/08);
ritenuto:
– che il ricorso, manifestamente infondato, va respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
che, per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.300,00 (di cui Euro 7.100,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; condanna la società contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.300,00 (di cui Euro 7.100,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010