Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3537 del 14/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3537 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

SENTENZA

sul ricorso 5669-2013 proposto da:
BARONI ENRICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
CANONACO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIOVANNI MONTAGNA giusta delega in calce;
– ricorrente 2018
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contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 370/2012 della COMM. TRIBUTARIA
CENTRALE di BOLOGNA, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO
PELLI PRISCOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha c ,ancThisc

udito per la ricorrente l’Avvocato MONTAGNA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che ha
chiesto il rigetto.

il rigetto del ricorso;

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FATTI DI CAUSA
La contribuente Enrica Baroni, con atto stipulato in data 19
novembre 1977, aveva acquistato un fondo agricolo usufruendo
delle agevolazioni fiscali riservate a coloro che al momento
dell’acquisto o entro tre anni da esso fossero in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo, agevolazioni previste dall’art. 2

traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o
da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13
della legge 9 maggio 1975, n. 153, l’imposta si applica con
l’aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L’acquirente deve
produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei
suddetti requisiti in conformità a quanto disposto dall’articolo 12
della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso
altresì agli acquirenti che dichiarino nell’atto di trasferimento di
voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio
producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio
non sia stata prodotta la documentazione prescritta l’ufficio di
registro competente provvede al recupero della differenza di
imposta».

La contribuente, maturati i requisiti necessari per ottenere la
certificazione solo a ridosso della scadenza dei tre anni, chiedeva
all’ufficio competente (Direzione provinciale dell’agricoltura di
Piacenza), in data 10 agosto 1980, il rilascio della certificazione
attestante la qualifica di piccolo imprenditore; tale Ufficio rilasciava
la certificazione in data 23 dicembre 1980 (ossia in data successiva
ai tre anni dalla registrazione dell’acquisto del fondo agricolo) e il
contribuente produceva tale certificato all’Ufficio del registro il 17
gennaio 1981.

Ric.n.rg. 5669 del 2011 – Adunanza in camera di consiglio dell’il gennaio 2018

della legge 21 febbraio 1977, n. 36, secondo cui «per gli atti

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L’Ufficio del registro di Piacenza, in data 12 settembre 1983,
emetteva un avviso di liquidazione con il quale chiedeva maggiori
imposte e sanzioni per lire 10.458.000, avendo revocato le
agevolazioni per la tardiva presentazione del suddetto certificato.
La contribuente, in data 15 novembre 1983, pagava l’avviso
di liquidazione ma, con istanza del 24 dicembre 1983, chiedeva il
rimborso della somma versata, posto che con la Risoluzione

dell’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta poteva
essere accordato «anche in sede di rimborso dell’imposta normale
già esatta».
In assenza di risposta e formatosi il silenzio-rifiuto, la
contribuente, sostenendo di non aver colpa per il ritardo,
presentava ricorso, respinto dalla Commissione Tributaria
Provinciale ma poi accolto dalla Commissione Tributaria Regionale.
L’Ufficio del registro proponeva allora ricorso alla Commissione
Tributaria Centrale la quale accoglieva il ricorso, ritenendo che il
termine previsto dal citato art. 2 fosse perentorio.
Successivamente Il contribuente proponeva ricorso per
Cassazione mediante due motivi di ricorso; l’Agenzia delle entrate
non si costituiva nei termini di legge mediante controricorso ma si
costituiva all’udienza di discussione chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360
cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e 5, il contribuente ricorrente
denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della
legge n. 36 del 1977, dell’art. 1 bis della tariffa “A” allegata al d.P.R.
n. 634 del 1972, dell’art. 12 della legge n. 153 del 1975, del
principio di ragionevolezza ed errore su un fatto controverso e
decisivo per la soluzione della controversia in quanto prima

Ric.n.rg. 5669 del 2011 – Adunanza in camera di consiglio dell’Il gennaio 2018

dell’Agenzia delle entrate n. 17/04/1981 n. 251026 il beneficio

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dell’acquisto dell’atto la contribuente era una casalinga e avrebbe
maturato i requisiti necessari per avere la certificazione di piccolo
imprenditore solo con il raccolto del 1980, a seguito del quale
avrebbe subito chiesto la certificazione necessaria per
l’agevolazione fiscale. Il ritardo finale nella produzione della
certificazione sarebbe pertanto dovuto a lungaggini burocratiche,
indipendenti dalla volontà del contribuente. Inoltre, non sarebbe

perentoria in quanto l’agevolazione fiscale tende a favorire e
promuovere l’attività agricola.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,
comma 1, n. 3 e 5, il contribuente ricorrente deduce un errore su
un fatto controverso e decisivo in quanto la sentenza impugnata
avrebbe erroneamente supposto che i requisiti per beneficiare delle
agevolazioni sussistessero già alla data di acquisto del fondo e non
già, come invece effettivamente è avvenuto, due anni e mezzo dopo
tale data.
Il ricorso è fondato.
Secondo questa Corte, in tema di imposta di registro e con
riguardo all’applicazione dell’aliquota agevolata dell’8 per cento,
prevista dall’art. 1 bis della tariffa, all. A, al d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 634 (introdotto dall’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36)
per l’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di
imprenditori agricoli a titolo principale, entro il termine triennale ivi
stabilito – che ha natura perentoria e decorre dalla data di
stipulazione dell’atto notarile di un trasferimento – non solo deve
essere acquisita la detta qualifica, ma deve anche essere prodotta
all’ufficio la documentazione attestante il possesso del requisito,
salvo che non si dimostri che il superamento del termine sia dovuto
a colpa degli uffici competenti che abbiano indebitamente ritardato

Ric.n.rg. 5669 del 2011 – Adunanza in camera di consiglio dell’il gennaio 2018

corretto ritenere che il suddetto termine triennale abbia natura

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il rilascio della documentazione (Cass. 10 aprile 2003, n. 4957;
negli stessi termini si è espressa Cass., 22 febbraio 2008, n. 4644).
E’ stato inoltre affermato in tema di agevolazioni fiscali per
la piccola proprietà contadina stabilite dalla I. n. 604 del 1954, che
il contribuente il quale non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio
il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore
agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla

aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo
utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e
detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete,
richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente
l’istanza ma anche di seguirne l'”iter”, fornendo la documentazione
mancante eventualmente richiesta dall’ufficio (Cass. 19 aprile 2017 n.
9842).

Ebbene, di fronte a questa articolata e chiara giurisprudenza
diretta – in caso di superamento del termine triennale per la
presentazione della documentazione prevista dalla legge – a
valorizzare l’aspetto della diligenza o meno del contribuente, e in
presenza dell’allegazione di specifiche e dettagliate circostanze da
parte della contribuente stessa (e segnatamente: che al momento
dell’acquisto del fondo la Baroni era una casalinga; che la stessa ha
maturato i requisiti necessari per ottenere la certificazione di piccolo
imprenditore solo con il raccolto del 1980 a seguito del quale
avrebbe subito chiesto la certificazione necessaria per
l’agevolazione fiscale, che ha formulato la richiesta della
certificazione necessaria all’ufficio competente oltre tre mesi e
mezzo prima della scadenza del termine per non decadere
dall’agevolazione, che il ritardo finale nella produzione della
certificazione sarebbe pertanto dovuto a lungaggini burocratiche

Ric.n.rg. 5669 del 2011 – Adunanza in camera di consiglio dell’Il gennaio 2018

registrazione dell’atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di

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della pubblica amministrazione, che nessun rimprovero di una
condotta negligente può essere imputato alla contribuente) la
sentenza impugnata si è limitata ad affermare che il tempo a
disposizione del contribuente per adempiere a quanto richiesto
dalla legge era «congruo».
Pertanto, pur considerando che è applicabile alla fattispecie il
nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e che in

d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134
del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le
censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della
sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità
sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione
del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.,
individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art.
132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di
“manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione
perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di
motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto
storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia
“decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.
12 ottobre 2017, n. 23940), non può non evidenziarsi che nel caso
di specie la motivazione è meramente apparente, riducendosi infatti
in un’apodittica petizione di principio. In effetti, sarebbe stata
necessaria una motivazione che, sia pur sinteticamente, avrebbe
dovuto dimostrare che quel termine per adempire a quanto
richiesto dalla legge fosse congruo, mentre l’affermazione da
dimostrare, ossia la congruità, viene data dalla sentenza per

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seguito alla riformulazione di tale norma, disposta dall’art. 54 del

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scontata durante il ragionamento che avrebbe dovuto, al contrario,
dimostrarne la razionalità e ragionevolezza.
Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbito il
secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio, affinché
verifichi se il ritardo della contribuente nella presentazione della

essere imputabile a sua colpa, in relazione sia al se la contribuente
stessa avrebbe potuto presentare la domanda alla Direzione
Provinciale di Piacenza per ottenere la certificazione attestante la
qualifica di piccolo imprenditore prima di quando la ha
effettivamente presentata sia ad eventuali negligenti ritardi nella
risposta da parte di tale Ufficio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna,
in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’il. gennaio
2018.

documentazione necessaria per ottenere la certificazione possa

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