Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3537 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3537 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 6653-2013 proposto da:
CONFUORTI DONATO CNFDNT68L01F817M, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MINALDONI
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DEUTSCHE BANK SPA, in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE
GIANTURC0,6, presso lo studio dell’avvocato CATAVELLO
GIANCARLO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
della memoria difensiva;
– resistente –

39-1
7e4

Data pubblicazione: 14/02/2014

avverso la sentenza n. 102/2013 del TRIBUNALE di PERUGIA del
30/12/2012, depositata il 30/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

L
Ric. 2013 n. 06653 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

R.g.n. 6653-13 (c.c. 16.1.2014)

Ritenuto quanto segue:

§1. Donato Confuorti ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la
s.p.a. Deutsche Bank avverso la sentenza del 30 gennaio 2013, con la quale il Tribunale di
Perugia, in persona di un G.O.T., ha declinato la propria competenza, ravvisando quella ai
sensi dell’art. 152, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 del Tribunale di Milano sulla
controversia introdotta da esso ricorrente per ottenere, ai sensi dell’art. 2043 c.c. (a dire
della sentenza), il risarcimento dei danni sofferti a causa del comportamento tenuto dalla

Banca nell’ambito di un rapporto inerente una carta di credito da essa rilasciatagli e
consistito nell’avere effettuato una segnalazione alla CRIF a suo dire illegittima e nell’aver
fornito informazioni sul suo conto a due altre banche e ad un cliente.
§2. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza reputando fondata l’eccezione
formulata dalla Deutsche Bank nel senso che la controversia fosse riconducibile all’art.
152 de d.lgs. n. 196 del 2003 e reputando espressamente che esso prevaleva anche su
quello del consumatore, di cui all’art. 1469-bis, terzo comma n. 19, cod. civ.
§3. La Deutsche Bank ha resistito con memoria.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulate le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito, ne è stata disposta la notificazione agli avvocati
delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
§5. Il ricorrente ha depositato memoria tardiva il 13 gennaio 2014.
Considerato quanto segue:

§1. Parte ricorrente ha fondato l’istanza di regolamento di competenza su due
deduzioni: a) la prima nel senso che il Tribunale avrebbe omesso di qualificare
correttamente la natura della controversia, la quale non sarebbe stata riconducibile
all’ambito del d.lgs. n. 196 del 2003, giacché la dedotta responsabilità era stata affermata
per inadempimento del contratto e ai sensi dell’art. 2043 c.c.; b) la seconda nel senso che,
rivestendo egli la posizione di consumatore, il foro di Perugia, quale foro della sua
residenza, prevaleva su quello dell’art. 152, gusta il principio di diritto affermato da Cass.
n. 21814 del 2009.
§2. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento dell’istanza
di regolamento di competenza, adducendo, nel presupposto che effettivamente il ricorrente
rivesta la qualità di consumatore, che la competenza del Tribunale di Perugia sussisterebbe
alla stregua della prevalenza del foro di cui all’art. 33, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 su

3
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 6653-13 (c.c. 16.1.2014)

quello di cui al citato art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003, sancita dal precedente invocato dal
ricorrente.
§2. Il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento di competenza sia fondata per una
ragione che la Corte deve rilevare nell’esercizio dei suoi poteri di ufficio di statuizione
sulla competenza, che, a seguito della sollecitazione a regolare la competenza, La
investono di tutte le questioni rilevanti ai fini della questione di competenza.
La ragione si colloca a monte del problema della qualificazione della controversia e

della individuazione dell’operare del foro del consumatore e del suo prevalere su quello del
d.lgs. n. 196 del 2003, in dipendenza del principio di diritto invocato dal ricorrente e dal
Pubblico Ministero e ignorato dalla sentenza impugnata.
La ragione de qua emerge dall’esame del fascicolo d’ufficio del Tribunale perugino.
Emerge, infatti, da esso che la convenuta Deutsche Bank sollevò la questione di
competenza sotto il profilo della sussistenza della competenza ai sensi dell’art. 152 del
d.lgs. n. 196 del 2003 nella propria comparsa di risposta, ma non provvide a depositare tale
comparsa nel termine di costituzione di cui all’art. 166 c.p.c., bensì soltanto all’udienza di
comparizione del 1° luglio 2003, immediatamente successiva — evidentemente — a quella
indicata nella citazione nel 30 giugno 2010.
Ora, trattandosi di giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009, cioè dopo la modifica
dell’art. 38 c.p.c. operata dall’art. 45 della 1. n. 69 del 2009, il regime di rilevazione della
incompetenza per il convenuto, con riferimento a qualsiasi specie di competenza e,
dunque, anche a quella territoriale inderogabile, qual è quella di cui all’art. 152 già citato,
era quello indicato dal primo comma dell’art. 38 novellato, che ormai onera il convenuto di
eccepire qualsiasi specie di incompetenza <>.

§3. Dev’essere, in conseguenza dichiarata la competenza del Tribunale di Perugia,
dianzi al quale le parti riassumeranno la causa nel termine di mesi tre dalla comunicazione
del deposito della presente.
Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia. Fissa per la riassunzione
termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte
resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in
euro duemilacento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civil 3, il 16
gennaio 2014.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: <

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