Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3537 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ipponio n. 2,

presso lo studio dell’avv. BERNARDINI Giovanni, che lo rappresentato

e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 1^, n. 284, depositata il 9.7.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la decisione di appello indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha ritenuto l’illegittimità della cartella esattoriale notificatagli il 22.3.2006 per Irpef 2001, in quanto priva dell’indicazione del responsabile del procedimento;

rilevato:

che, avverso la sentenza, l’Agenzia propone ricorso principale per cassazione, in due motivi;

– che, con il primo motivo, l’Agenzia, deducendo violazione della L. n. 546 del 1992, art. 57, censura la decisione impugnata per aver accolto l’appello del contribuente in funzione di una deduzione “nuova” e proposta per la prima volta in sede di giudizio d’impugnazione;

– che, con il secondo motivo, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, censura la decisione impugnata per non aver considerato che, ratione temporis, in relazione alla cartella in rassegna, l’indicazione del responsabile del procedimento non era obbligatoriamente prescritta;

– che il contribuente resiste con controricorso e richiama, in prospettiva di ricorso incidentale, ulteriori profili di nullità rilevati in sede di merito;

osservato:

che il ricorso principale dell’Agenzia è manifestamente fondato;

che atteso che la stessa sentenza impugnata rivela che l’eccezione concernente l’indicazione del responsabile del procedimento è stata prospettata dal contribuente per la prima volta in appello, deve invero, in primo luogo, rilevarsi che, in tema di contenzioso tributario, il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, tesa ad ottenere sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; con la conseguenza che, fungendo i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo quali causae petendi della correlata domanda di annullamento, l’indagine sul rapporto tributario è rigorosamente circoscritta ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado (con l’unico temperamento costituito dalla facoltà, prevista dal D.Lgs. 54 6 del 1992, art. 24, comma 2, di integrare i motivi di ricorso – sempre in primo grado e nel termine perentorio ivi previsto – con la prospettazione di doglianza configurabile solo a causa del deposito, ad opera delle altri parti o su ordine del giudice, di documenti non conosciuti);

con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti nei termini anzidetti (cfr. Cass. 10802/10, 20393/07, 7766/06, 28680/05, 12147/04, 9745/03);

– che si deve, peraltro, considerare che questa Corte ha, altresì, puntualizzato che la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a, il quale dispone che per qualsiasi atto dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba “tassativamente” indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, come conferma anche il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, 4 comma quater, conv. dalla L. n. 31 del 2008, che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1 giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse (cfr. Cass. 10805/10);

osservato inoltre:

che il ricorso incidentale del contribuente è inammissibile;

– che, invero, secondo il consolidato orientamento di questa corte il ricorso incidentale deve essere giustificato dalla soccombenza (non ricorrendo altrimenti l’interesse processuale a proporre ricorso per cassazione), cosicchè è inammissibile il ricorso incidentale, con il quale la parte, che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, risollevi questioni non decise dal giudice di merito perchè non esaminate o ritenute assorbite, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza (v. Cass. 17201/04, 12680/03, 3341/01, 3908/00);

ritenuto:

che occorre, dunque, accogliere il ricorso principale dell’Agenzia e dichiarare inammissibile quello incidentale del contribuente, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA