Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3537 del 04/02/2022

Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 04/02/2022), n.3537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34933/2019 proposto da:

R.H., domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Di

Rosa Clementina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il

15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.H., proveniente dal (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere venuto in Italia a causa delle condizioni di estrema povertà in cui viveva la sua famiglia.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento R.H. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Cagliari, che, con decreto n. 2984/2019 del 15 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del richiedente asilo per le numerose incongruenze e contraddizioni in esso riscontrate;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di motivi di persecuzione.

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria stante l’assoluta inattendibilità del racconto del richiedente asilo ed essendo in ogni caso la vicenda non riconducibile ad una ipotesi di violenza indiscriminata.

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, dal punto di vista soggettivo, per non aver il richiedente asilo allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato con ricorso per cassazione da R.H. fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo e terzo motivo il ricorrente lamenta errores in iudicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14 – status di Rifugiato e protezione sussidiaria in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Denuncia che il tribunale non avrebbe preso in considerazione la situazione del paese d’origine del ricorrente caratterizzata da una forte instabilità e tensione sociale determinati dalle fazioni politiche, filogovernative di opposizione che causano un progressivo deterioramento della sicurezza generale dell’ordine pubblico.

Non avrebbe, inoltre, adempiuto ai suoi doveri di cooperazione istruttoria ed avrebbe apoditticamente escluso la presenza di un conflitto armato generalizzato ai sensi al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) nonostante l’evidente peggioramento della condizione socio-politica del Paese.

I motivi congiuntamente esaminati sono infondati.

Il Tribunale, in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate.

Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice (cfr. pagg. 6,7,9 del decreto impugnato).

4.2 Con il secondo e quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta, errores in iudicando e errores in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla domanda di Protezione di carattere umanitario.

Il Tribunale non avrebbe valutato l’estrema vulnerabilità soggettiva ed oggettiva del ricorrente.

I motivi sono fondati.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Ebbene secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto) in Italia, isolatamente cd astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02); peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1 – Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01).

Nel caso di specie il Tribunale ha male applicato i predetti principi in quanto sono errati i presupposti per l’esame della vulnerabilità che il Giudice applica nell’esaminare la protezione umanitaria (cfr. pag. 9 e 10 decreto impugnato) ed inoltre mancano le Coi sui diritti fondamentali nel paese di origine del richiedente.

5. Pertanto la Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e quarto come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo e terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e quarto come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022

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