Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3536 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio
Caro n. 62, presso lo studio dell’avv. Fioravanti Carletti, che la
rappresenta e difende unitamente all’avv. Enrico allegro;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Lombardia, sez. 29^, n. 72, depositata il 17 ottobre
2007.
Letta la relazione scritta;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis
c.p.c., comma 3.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
– Che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in due motivi, contro la sentenza d’appello indicata in epigrafe, reiettiva del gravame dalla stessa proposto contro pronuncia di primo grado, che, in accoglimento del ricorso della contribuente, aveva integralmente annullato avviso di accertamento irpef – eseguito, sinteticamente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 3 e 4 – per l’anno 1999;
– che la contribuente resiste con controricorso;
osservato:
– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta il vizio di motivazione in merito alla circostanza della genuinità della documentazione e del suo tempestivo deposito da parte della contribuente in sede amministrativa.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Che il mezzo è manifestamente infondato;
– che, infatti, la motivazione della sentenza è esaustiva riguardo alle ragioni in virtù delle quali il giudice ha ritenuto raggiunta la prova del tempestivo deposito della documentazione giustificativa da parte della contribuente e della sua genuinità, mentre è, d’altro canto, estraneo ai poteri di questo giudice di legittimità un nuovo esame delle risultanze probatorie;
osservato:
– che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce ancora il vizio di motivazione in merito all’assunta idoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente a prova della provenienza dalla madre dei mezzi economici utilizzati per affrontare gli esborsi riscontrati dai verbalizzanti (acquisto di immobile per oltre Euro 13.000,00; acquisto di azioni per oltre Euro 260.000,00; costi relativi al possesso di due auto d’epoca ed una BMW);
considerato:
– che il mezzo è manifestamente fondato;
– che, infatti, il giudice tributario si è limitato ad accertare che lei documentazione non presenta “ricostruzioni posteriori ai tempi di notifica. Sia del questionario, sia dell’accertamento”, che i movimenti bancari, pur essendo prodotti in fotocopia, recano comunque il timbro della banca e la sigla del funzionario e che il beneficiario di uno dei trasferimenti azionar, apparentemente estraneo, è in realtà un procuratore della contribuente, ma nulla ha riferito riguardo al contenuto sostanziale della documentazione, cosicchè la decisiva affermazione secondo cui “la disponibilità economica della sig.ra D.R., nonchè il possesso delle due autovetture dipendevano, per l’anno 1999, esclusivamente dalla liberalità della madre sig.ra R.G.M.” risulta del tutto assiomatica e priva di riscontro argomentativo;
ritenuto:
– che pertanto, accolto il secondo motivo di ricorso e respinto il primo nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il secondo motivo ricorso e rigetta il primo;
cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010