Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3536 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3536 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Torre Annunziata, Sezione distaccata di Torre del Greco con
ordinanza n. R.G. 412/12, depositata il 4/12/12 nel procedimento
pendente tra:
GAROFALO GENNARO, CARUSO CARMELA;
COMUNE di TORRE DEL GRECO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Data pubblicazione: 14/02/2014

- R.g.n. 6381-13 (c.c. 16.1.2014)

Ritenuto quanto segue:

§1. Con ordinanza del 4 dicembre 2012 il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Distaccata di Torre Annunziata, ha proposta istanza di regolamento di competenza
d’ufficio in relazione ad una controversia che davanti ad esso è stata riassunta a seguito di
declinatoria della propria competenza da parte del Giudice di Pace di Torre del Greco.
§2. Tale controversia era stata introdotta da Carmela Caruso e Gennaro Garofalo

nel limite di € 5.000,00, a loro dire subiti in seguito ad una caduta dal motorino su cui
viaggiavano, a causa di una macchia d’olio presente sul manto stradale ed il Giudice di
Pace si era dichiarato incompetente per ragioni di materia sull’assunto che “la lesione
all’integrità psico-fisica dell’essere umano non può essere qualificata ben mobile”.
§2. Nell’ordinanza di elevazione del conflitto il Tribunale ha sostenuto che, essendo
stata la domanda conchiusa nel limite di € 5.000,00 era riconducibile alla competenza per
valore del Giudice di Pace, mentre si doveva escludere la competenza per materia del
Tribunale.
§2. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
§3. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulate le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:

§1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento dell’istanza
di regolamento di competenza, adducendo correttamente che la controversia, come
sostenuto dal Tribunale, è regolata non già da un criterio di competenza per materia, bensì
da quello per valore.
§2. Tuttavia, le conclusioni del Pubblico Ministero, pur esatte nell’individuazione
della regola di competenza applicabile alla controversia, non possono essere condivise là
dove sollecitano l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio e ciò
proprio in quanto la controversia per come introdotta è soggetta a regola di competenza per
valore.
Invero, tale soggezione e l’assenza di una soggezione invece ad una regola di
competenza per materia, comporta infatti, che il potere di elevazione del conflitto di
competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. risulta esercitato dal Tribunale configgente al di
fuori dei limiti nei quali detta norma, di fronte ad una declinatoria di competenza ed alla
riassunzione della controversia dinanzi al giudice indicato come competente da quello che
Est. Cons. Ra

rasca

contro il Comune di Torre del Greco per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni,

- R.g.n. 6381-13 (c.c. 16.1.2014)
ì

ha declinato la competenza, e, dunque, alla mancata impugnazione della declinatoria ad
istanza di pare con il regolamento necessario, consente al giudice della riassunzione di
elevare il conflitto.
Tali limiti, infatti, sono individuati dalla giurisprudenza di questa Corte nella
circostanza che la controversia dev’essere effettivamente soggetta ad una regola o di
competenza per materia o di competenza territoriale inderogabile ed il giudice della
riassunzione ritenga che la competenza secondo tali titoli non sia sua, bensì o del giudice a

quo o di un terzo giudice. Del tutto al di fuori dei limiti del potere di cui all’art. 45 c.p.c. si
colloca, invece, il caso in cui, ancorché il giudice che ha declinato la competenza l’abbia
declinata sulla base di una regola di competenza per materia o per territorio inderogabile e
quello della riassunzione reputi che la controversia non sia, viceversa, soggetta a detta
regola, per essere la controversia soggetta, rispettivamente ad una regola di competenza per
valore o per territorio derogabile.
In tal caso il potere di conflitto non è esercitabile per la ragione che servirebbe a
tutelare non già una regola di competenza “forte”, cioè per materia o per territorio
inderogabile, bensì una regola di competenza “debole”, cioè per valore o per territorio
derogabile, che le parti, o meglio la parte soccombente sulla competenza non ha inteso
tutela con il regolamento ad istanza di parte, così rendendola incontestabile anche dal
giudice della riassunzione.
Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: <> (Cass. (ord.) n. 19792 del 2008;

in senso conforme. Cass. (ord.) n. 6464 del 2011 e (ord.) n. 13364 del 2012). Principio la
cui validità è stata recentemente ribadita da Cass. sez. un. n. 21582 del 2011.

Est. Cons. 1iffae1e Frasca

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• R.g.n. 6381-13 (c.c. 16.1.2014)

Da tanto discende che l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio dev’essere
dichiarata inammissibile. La controversia dovrà riassumersi dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione Distaccata di Torre del Greco.

P. Q. M.

Dispone che la riassunzione dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata
di Torre del Greco, abbia luogo nel termine di mesi tre dalla pubblicazione delle presente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16
gennaio 2014.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.

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