Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3536 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27300-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

292, presso lo studio dell’avvocato ANGIOLETTO CALANDRINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNI COLANGELO, PIERDOMENICO

DE CATERINA;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA VERNILLO;

– controricorrente –

contro

C.F., A.M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 354/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relator Dott. PASQUALE

GIANNITI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. C.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 354/2018 del Tribunale di Benevento che, quale giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione da lui proposta avverso la sentenza n. 12/2015 del Giudice di Pace di quella stessa città – nei confronti della Vittoria Assicurazioni s.p.a. nonchè nei confronti di C.F. e di A.M.A. (rimasti contumaci), in causa avente ad oggetto risarcimento danni a persona derivanti da incidente stradale – perchè proposta oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c..

2. Ha resistito con controricorso la Vittoria Assicurazioni s.p.a..

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il C. con un unico motivo, articolato formalmente in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e al quale risulta allegata certificazione del Direttore Amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento, censura la sentenza impugnata deducendo la violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto tardivo l’appello, da lui notificato in data 8-12/1/2016, sul presupposto che il dies a quo per l’interposizione del gravame sarebbe decorso dalla data del deposito della sentenza in cancelleria, risultante dal relativo timbro nella data del 18 agosto 2014, senza considerare che la sentenza recava numero 12/2015, con annotazione al cronologico n. 27/2015.

Sostiene il ricorrente che, contrariamente a quanto erroneamente affermato dal giudice di appello, la pubblicazione della sentenza era avvenuta in data 16/11/2015 (e, dunque, in data successiva al deposito in cancelleria), con la conseguenza che il termine per proporre appello avrebbe dovuto essere individuato in detta ultima data e l’impugnazione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Essendo nella sostanza denunciata la violazione di norma processuale, il Collegio – sia pure con il limite di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nella specie soddisfatto – è chiamato ad esaminare il fatto processuale.

Orbene, dal fascicolo processuale risulta che: a) la causa è stata trattenuta in primo grado in decisione all’udienza del 18/3/2014, svoltasi davanti al Giudice di Pace di Vitulano; b) la relativa sentenza reca timbro di deposito 18/8/14 nella Cancelleria del Giudice di Pace di Benevento, con la seguente intestazione “Ufficio del Giudice di Pace di Benevento ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano” e con la seguente annotazione impressa sulla prima pagina “sentenza n. 12/15 – cronol. 27/15”; c) la sentenza n. 12/05, come risulta dalla certificazione allegata al ricorso, è stata pubblicata in data 16/11/2015 ed il deposito di detta sentenza è stato comunicato all’odierno ricorrente in data 27/11/2015; d) avverso detta sentenza C.A. ha proposto atto di appello (passato per la notifica l’8 gennaio 2016 e notificato ai destinatari in data 12 gennaio); d) il Tribunale di Benevento, quale giudice di appello, ha ritenuto tardiva l’impugnazione, prendendo in considerazione la data di deposito in Cancelleria risultante dal timbro (e cioè la data del 18 agosto 2014).

2.2. Tanto premesso in fatto, occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 18659 del 22/9/2016, rv. 641078-01 – dopo aver affermato in via generale che “il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione – hanno avuto modo di precisare che: “Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo”.

Di tale principio di diritto non ha tenuto conto il Tribunale di Benevento, che ha erroneamente riunito in un unico momento il deposito e la pubblicazione della sentenza, atteso che nel caso di specie:

– l’Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano è stato soppresso ed accorpato all’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento in ottemperanza al D.M. Giustizia 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2014, n. 87;

– il Giudice di Pace Coordinatore dell’Ufficio di Benevento con provvedimento 15/10/2015 – dopo aver rilevato che “per varie e note vicissitudini” non si era ancora materialmente concretizzato il suddetto accorpamento e che “solo in data 15 ottobre 2015” si era avuta la disponibilità del registro cronologico e del registro di deposito delle sentenze dell’ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano – ha disposto procedersi alla pubblicazione delle sentenze depositate e/o giacenti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Benevento e già di competenza del soppresso Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano.

Dando continuità al dictum contenuto nella sopramenzionata sentenza delle Sezioni Unite, occorre qui precisare che una sentenza può dirsi depositata soltanto a seguito del suo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, esistente presso la Cancelleria di ogni Ufficio giudiziario, con conseguente assegnazione del relativo numero identificativo: invero, una sentenza non identificabile non può affatto essere considerata come ufficialmente depositata.

Ne consegue che l’appello, proposto dal C., è stato erroneamente ritenuto tardivo dal Tribunale di Benevento, che, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, avrebbe dovuto prendere in esame la data di pubblicazione (16/11/2015), con cronologico n. 27/15 di pari data.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Benevento per l’ulteriore prosieguo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, al quale demanda la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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