Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3536 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 11/02/2021), n.3536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26306/2019 R.G., proposto da:

PREFETTURA DI GROSSETO – UFFICIO TERRITORIALE PER IL GOVERNO, in

persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12.

– RICORRENTE –

contro

D.M.S..

– INTIMATA –

avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 295/2019, depositata

in data 16.4.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

15.1.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Prefettura di Grosseto ha notificato a D.M.S. due distinte ordinanze ingiunzioni, ciascuna per l’importo di Euro 516,00, la prima delle quali, avente il n. 10962/15, per l’emissione di assegni senza provvista e la seconda, contraddistinta dal n. 11170/15, per l’emissione di assegni in difetto di autorizzazione.

L’ingiunta si è opposta alle sanzioni, eccependo, riguardo all’ingiunzione n. 11170/15, l’irregolare comunicazione del preavviso di revoca.

Il Giudice di pace, riunite le cause, ha annullato la sanzione relativa all’emissione di assegni senza provvista, confermando il secondo provvedimento sanzionatorio.

La D.M. ha impugnato la sentenza per ottenere l’annullamento anche dell’ordinanza n. 10962, mentre la Prefettura ha proposto appello incidentale, chiedendo di confermare l’ingiunzione riguardante l’emissione di assegni senza copertura.

Il tribunale ha annullato la seconda ingiunzione n. 11170/15, confermando invece il provvedimento n. 10962/15.

Per quanto ancora rileva, la sentenza ha evidenziato che il preavviso di revoca era stato regolarmente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma ha stabilito che non vi era prova che la resistente ne avesse effettivamente avuto conoscenza, asserendo che la successiva emissione di assegni non poteva ritenersi connotata dalla consapevolezza e volontà della condotta illecita ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3.

La cassazione della sentenza è chiesta dalla Prefettura di Grosseto con ricorso basato su un unico motivo.

D.M.S. è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., della L. n. 689 del 1981, art. 3, e della L. n. 386 del 1990, artt. 1 e 9 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la Prefettura che, come ammesso dallo stesso tribunale, il preavviso di revoca era stato validamente notificato con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. ed era giunto nella sfera di conoscibilità della destinataria. Sussisteva quindi anche l’elemento soggettivo della violazione, non avendo la resistente dimostrato di non aver avuto conoscenza del preavviso di revoca per fatto non imputabile.

Il motivo è fondato.

Il tribunale, pur dando atto che il preavviso di revoca era stato validamente notificato presso il domicilio della correntista ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ha escluso che quest’ultima avesse avuto e conoscenza del preavviso e che quindi fosse consapevole di non poter più emettere assegni.

Va in contrario osservato che, ai sensi della L. n. 386 del 1990, art. 9 bis, la comunicazione del preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni può essere effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell’art. 9-ter, entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

La norma non esclude l’utilizzo di forme diverse (e, a fortiori, di quelle più garantite) di comunicazione: l’impiego della raccomandata postale o di altro mezzo concordato tra le parti non è – quindi l’unico possibile per veicolare validamente la conoscenza del preavviso.

Già con riferimento al precedente regime sanzionatorio (penale) dell’emissione di assegno in carenza di autorizzazione, si è più volte affermato che, pur essendo necessario che la revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario, tuttavia la relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione assoluta, nè di prova “vincolata”, potendo il giudice considerare anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti, presunzioni) per accertare l’effettiva conoscenza della revoca da parte del sanzionato (Corte Cost. 299/1997; Cass. pen. 678/1997; Cass. pen. 5274/1996; per l’applicazione del medesimo principio in materia di sanzioni amministrative: Cass. civ. 23015/2009).

Va poi considerato che l’utilizzo della comunicazione mediante lettera raccomandata (che risulta – per esplicita previsione di legge – idoneo a garantire la conoscibilità del preavviso da parte del destinatario), non rende, in mancanza di una disposizione contraria, insufficiente la comunicazione del preavviso anche ove se effettuata “in caso di temporanea irreperibilità del destinatario”, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e la comunicazione avviene in forme semplificate anche rispetto agli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. o dalla L. n. 890 del 1982 (Cass. 10131/2020).

La L. n. 386 del 1990, art. 9 bis, prevede – per giunta – che la comunicazione si ha per effettuata anche ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

Non può, in definitiva, professarsi – come ha infondatamente ritenuto il tribunale – una aprioristica inidoneità, non altrimenti giustificata, del procedimento di notifica ex art. 140 c.p.c. del preavviso di revoca, ai fini della prova della piena conoscenza dell’atto da parte del destinatario e agli effetti della L. n. 689 del 1981, art. 3.

Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Grosseto, in persona di altro Giudice, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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