Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3536 del 04/02/2022
Cassazione civile sez. III, 04/02/2022, (ud. 15/10/2021, dep. 04/02/2022), n.3536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34035/2019 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato in Roma Va Luigi Boccherni 3
presso lo Studio De Angelis, rappresentato e difeso dall’avvocato
Spacchetti Paolo;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili
l’Immigrazione Unità Dublino in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. A.H. ha impugnato il provvedimento 13 dicembre 2017, notificato il 2 maggio 2018, con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo- Unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Germania avendo l’interessato presentato in quello Stato una richiesta di protezione internazionale antecedente rispetto a quella presentata in Italia. Detto decreto faceva seguito ad una comunicazione di ripresa in carico ex art. 18.1 b del Regolamento (UE) 604/2013 presentata dalla citata Unità Dublino della questura alla autorità tedesca e accettata dalla corrispondente Unità Dublino di detto paese.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio deducendo la sopravvenuta carenza di interesse dell’Hassan all’impugnazione del decreto di trasferimento, avendovi dato spontanea esecuzione come da nota dell’autorità Dublino tedesca del 24 giugno 2019.
In conformità, il Tribunale di Roma, con decreto n. 19314 del 3 ottobre 2019, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha compensato le spese di lite tra le parti.
2. Avverso detto provvedimento A.H. ricorre per cassazione chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi di ricorso.
Resiste il Ministero dell’interno con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “omessa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” ed addebita al tribunale di non aver svolto attività istruttorie rispetto alla veridicità delle affermazioni del ministero.
3.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che, in ogni caso, la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale spettava all’autorità italiana avendo quest’ultima rilasciato un valido permesso di soggiorno.
4. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e 6, in quanto l’esposizione del fatto è del tutto inidonea allo scopo.
Come affermato da questa Corte il requisito prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 deve consistere in una esposizione che garantisca alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa conoscenza dei fatti sostanziali e/o processuali che hanno originato la controversia senza dover attingere ad altre fonti o atti dei gradi precedenti, non si tratta, pertanto, di un mero formalismo, ma di elemento indispensabile per consentire alla Corte di ben intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. Un. N. 11653 del 2006).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nel caso di specie tale requisito è del tutto carente e manca una esposizione del fatto sostanziale e processuale.
4.1 E comunque i motivi sarebbero ugualmente infondati.
Quanto al primo esso è infondato in quanto, a fronte della dichiarazione dell’autorità tedesca versata in atti dal Ministero, costituiva onere del ricorrente contestarne e provarne tempestivamente la non veridicità non essendo configurabile, come egli sostiene un dovere di verifica di detta veridicità da parte del Tribunale.
Quanto, invece, al secondo motivo anch’esso è infondato in quanto il ricorrente non era in possesso di un permesso di soggiorno, ma semplicemente di una autorizzazione di soggiorno strumentale rispetto all’esame della domanda di asilo sicché, caducata quest’ultima, per la presenza di altra preventiva istanza di protezione in diverso Stato dell’Unione, anche l’autorizzazione provvisoria cadeva impedendo la configurazione di una competenza da parte dell’Autorità Italiana.
5. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
5.1 Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2022