Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3535 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R.G., elettivamente domiciliata in Caserta, via Roma

parco Europa, presso lo studio dell’avv. De Franciscis Carmela, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 39^, n. 503, depositata l’11 luglio 2007.

Letta la relazione scritta;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– Che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, in tre motivi, contro la sentenza di appello indicata in epigrafe, reiettiva dell’appello dall’Agenzia medesima proposto contro pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro cartella di pagamento per imposta di registro ed invim, emessa a seguito di attribuzione della rendita catastale e conseguente avviso di liquidazione;

– che la contribuente resiste con controricorso;

osservato:

– che, con il primo motivo del ricorso per Cassazione, l’Agenzia lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dei motivi del ricorso introduttivo del contribuente;

considerato:

– che il motivo è inammissibile, posto che l’esame nel merito della controversia presuppone l’implicito rigetto della richiamata eccezione;

– che infatti, secondo consolidata giurisprudenza, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando, come nel caso di specie, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte implichi logicamente, pur in assenza di specifica argomentazione, il rigetto di detta pretesa (cfr. Cass. 10636/07, 4279/03, 4317/00);

osservato:

– che, con il secondo e terzo motivo, l’Agenzia censura la decisione impugnata, sotto differenti profili di violazione di legge, per non aver rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto teso a far valer l’illegittimità di atti presupposti alla cartella di pagamento oggetto di ricorso, non autonomamente impugnati nei termini di legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che i due motivi sono manifestamente fondati;

– che infatti, dall’esame della motivazione della sentenza impugnata, emerge che, a fondamento della decisione, il giudice tributario pone la circostanza che l’atto di attribuzione della rendita e l’avviso di liquidazione, incontrovertitamente non impugnati, sarebbero stati notificati oltre i due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale e che, inoltre, l’Ufficio sarebbe decaduto dalla potestà impositiva avendo notificato l’avviso di liquidazione oltre il termine di prescrizione triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76;

– che, avendo, d’altro canto, il ricorso ad oggetto la conseguente cartella di pagamento, il giudice tributario ha palesemente errato, in ciò incorrendo nelle denunciate violazioni di legge, nel ritenere che in sede di impugnativa della cartella di pagamento abbiano rilievo ragioni di illegittimità dell’avviso di liquidazione a suo tempo non impugnato;

ritenuto:

– che pertanto, accolti il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il primo nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto;

– che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1 ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 400,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 400,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA